XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3507
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità ed ambito della legge).
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 44 e
45 della Costituzione e nel rispetto degli accordi
internazionali, detta i princìpi fondamentali per la gestione
e l'attuazione degli interventi di recupero dei centri storici
e dei nuclei abitati rurali compresi nelle aree naturali
protette.
2. La presente legge si applica ai centri storici e ai
nuclei abitati rurali dei comuni il cui territorio è compreso,
in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e
a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte,
entro i confini di un parco naturale regionale, compresi
nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette di cui alla
deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del
21 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
62 del 16 marzo 1994, e successive modificazioni.
3. Il recupero dei centri storici e dei nuclei abitati
rurali dei territori di cui al comma 2 è finalizzato ai
seguenti obiettivi:
a) individuare una politica di sviluppo delle aree
naturali protette, con la tutela e la valorizzazione del
patrimonio storico e artistico e del paesaggio, la cui
salvaguardia e conservazione presuppongono sia assicurata la
presenza antropica al fine di preservare, difendere e
ripristinare, ove serva, le testimonianze del lavoro
costruttivo svolto dall'uomo e dalla natura per migliaia di
anni;
b) salvaguardare e tutelare la presenza antropica
attraverso il recupero dei centri storici e dei nuclei abitati
rurali che rappresentano un patrimonio di importanza
fondamentale per la conservazione della identità
storico-culturale del Paese;
c) garantire, attraverso la riqualificazione
ambientale dei nuclei abitati urbani di cui all'articolo 4,
oltre al recupero prettamente strutturale, formale e
ambientale, un complesso integrato e organico di interventi
riguardanti le funzioni e i servizi urbani nonché il recupero
degli edifici ed immobili dismessi;
d) garantire, attraverso i programmi integrati di
riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale di cui
all'articolo 5, oltre al recupero dei centri storici e dei
nuclei abitati rurali, un complesso integrato e organico di
interventi riguardanti le funzioni ed i servizi urbani, nonché
un adeguamento degli standard di qualità abitativi e
ambientali;
e) utilizzare forme e procedure di attuazione e di
gestione diretta degli interventi di recupero dei centri
storici e dei nuclei abitati rurali, anche attraverso
l'intervento pubblico e privato, nel rispetto della normativa
vigente in materia;
f) utilizzare gli enti parco come filtro operativo
per l'azione di incentivazione, promozione e gestione del
patrimonio abitativo;
g) attuare le misure di incentivazione di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Individuazione degli ambiti di recupero del patrimonio
abitativo esistente nelle aree protette).
1. I comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della
presente legge individuano, attraverso i programmi integrati
di intervento di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio
1992, n. 179, le zone urbane e rurali soggette al recupero del
patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, mediante
interventi rivolti alla riqualificazione ambientale e alla
riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, come
definiti agli articoli 4 e 5 della presente legge, finalizzati
alla migliore fruizione ed utilizzo del patrimonio stesso.
2. Le zone di cui al comma 1 comprendono singoli edifici,
complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici e immobili
dismessi.
3. Le zone di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle
regioni in sede di formazione dei rispettivi programmi
integrati di intervento ovvero degli strumenti urbanistici
generali e di attuazione esistenti.
Art. 3.
(Programmi integrati di intervento).
1. Negli ambiti di recupero, come definiti all'articolo 2
della presente legge, le regioni attuano i programmi integrati
di intervento di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio
1992, n. 179.
2. Qualora le regioni non abbiano provveduto alla
redazione dei programmi di cui al comma 1, esse sono tenute a
redigerli entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. I programmi integrati di intervento definiscono
l'ambito operativo riguardante uno o più comuni riuniti in
consorzio ai sensi del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, nonché le finalità e i soggetti promotori. Le
procedure di approvazione e la valutazione di tali programmi
sono stabilite dalle regioni in base alle loro competenze e
nel termine di cui al comma 2.
Art. 4.
(Programmi di riqualificazione ambientale).
1. I programmi di riqualificazione ambientale sono attuati
nell'ambito dei perimetri urbani dei centri abitati per le
tipologie e gli agglomerati urbani considerati incongruenti
con il contesto ambientale.
2. I programmi di riqualificazione ambientale sono
attuati, nel rispetto dell'edilizia tradizionale e del
paesaggio, proponendo forme e materiali appropriati al
contesto ambientale. Oltre al recupero strettamente
paesaggistico o ambientale, tali programmi si attuano
attraverso un complesso integrato e organico di interventi
riguardanti le funzioni e i servizi urbani nonché il recupero
di edifici ed immobili dismessi.
3. Ai programmi di riqualificazione ambientale si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3.
Art. 5.
(Programmi di riqualificazione urbanistica, edilizia e
ambientale).
1. I programmi di riqualificazione urbanistica, edilizia e
ambientale, come definita ai sensi dell'articolo 11, sono
attuati nell'ambito dei perimetri dei centri storici e, in
caso di mancata adozione dei relativi strumenti urbanistici,
nei perimetri degli ambiti storici individuati dai comuni in
sede di redazione dei programmi integrati di intervento e dei
perimetri dei nuclei abitati rurali.
2. I programmi di riqualificazione urbanistica, edilizia e
ambientale sono attuati nel rispetto dell'edilizia
tradizionale e del paesaggio, e garantendo la qualità
abitativa, mediante interventi volti a determinare condizioni
di efficienza e di fruibilità dei servizi, nonché
l'adeguamento degli standard abitativi.
3. Ai programmi di riqualificazione urbanistica, edilizia
e ambientale si applicano le disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 3.
Art. 6.
(Definizione degli interventi).
1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente sono definiti ai sensi dell'articolo 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457.
2. Il programma integrato nelle zone individuate ai sensi
dell'articolo 2, deve comprendere:
a) i piani generali di recupero, secondo linee
guida dinamiche e progressive;
b) sistemi informativi finalizzati all'anagrafe
edilizia, alla programmazione del recupero ed all'esecuzione
dei singoli interventi;
c) i repertori normativi ed i criteri di guida
alla progettazione;
d) i piani di settore corredati da schede tecniche
recanti l'indicazione delle soluzioni più idonee;
e) il piano di adeguamento agli standard
abitativi ai sensi della vigente normativa e nel rispetto dei
caratteri preesistenti;
f) il piano di esecuzione dei lavori e i piani di
sicurezza, predisposti ai sensi della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni.
Art. 7.
(Utilizzazione dei fondi da parte degli enti
pubblici).
1. Per l'attuazione dei programmi integrati di intervento
nei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente
legge, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e successive modificazioni, è prevista una quota di
fondi non inferiore al 20 per cento delle risorse destinate
alle regioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente
ai sensi della vigente normativa. Analoga percentuale è
assegnata sui fondi destinati alla medesima finalità da
programmi nazionali e comunitari.
2. I fondi di cui al comma 1 sono assegnati direttamente
ai comuni che ne fanno richiesta e possono essere utilizzati,
nei limiti determinati dai rispettivi enti parco, anche per il
trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie, con
esclusione delle attività economiche insediate negli immobili
interessati dagli interventi, nonché per la redazione dei
programmi integrati di intervento.
Art. 8.
(Programmi di iniziativa privata).
1. I proprietari di immobili e di aree comprese nelle aree
di riqualificazione urbanistica edilizia e ambientale, ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, rappresentanti, in base
all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli
immobili interessati, possono presentare in forma singola o
associata proposte di programmi integrati di intervento.
2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 30
della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni,
ed agli articoli 11, 12, 13 e 15 della legge 17 febbraio 1992,
n. 179.
3. I comuni assegnano i fondi di cui all'articolo 7, comma
2, direttamente ai privati e ai consorzi, pubblici e privati,
che hanno fatto richiesta di attivazione di un programma
integrato di intervento.
4. I comuni possono promuovere o partecipare ai programmi
integrati di intervento anche attraverso l'utilizzo dei fondi
di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 11 della legge
17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni.
Art. 9.
(Disposizioni particolari).
1. I comuni e gli enti parco, nei rispettivi programmi di
esercizio, prevedono, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, locazioni e
acquisti di immobili anche mediante espropriazione o esercizio
del diritto di prelazione ai sensi della vigente normativa.
2. Ai comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della
presente legge sono estesi
i benefìci di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 15 della legge
6 dicembre 1991, n. 394.
Art. 10.
(Piani esecutivi vigenti).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1
sono tenuti ad adeguare le previsioni dei piani regolatori
generali e dei piani di recupero vigenti alle disposizioni
della presente legge. In tali comuni, i programmi integrati di
intervento operano in variante agli strumenti urbanistici
vigenti e in attuazione degli stessi.
Art. 11.
(Ambito di riferimento).
1. La riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale
di cui all'articolo 5 consiste nel riprogettare gli
insediamenti, mirando a valorizzarne l'identità storica,
culturale ed ambientale, anche attraverso un complesso
integrato e organico di interventi riguardanti l'adeguamento
degli standard abitativi, le funzioni, i servizi urbani
e il recupero di edifici e immobili dismessi.
Art. 12.
(Quadro progettuale).
1. La riprogettazione degli insediamenti ai sensi
dell'articolo 10 deve prevedere:
a) l'individuazione delle stratificazioni, dei
mutamenti e delle innovazioni tecnologiche che ogni centro
urbano ha registrato nel tempo per effetto dello svolgersi
della storia sociale e dell'evoluzione delle culture
materiali;
b) l'analisi delle prestazioni offerte e dei
requisiti da introdurre per un adeguamento alle esigenze
dell'utenza;
c) l'interpretazione dei processi di cui alle
lettere a) e b), al fine di individuare le regole
cui informare le operazioni di recupero che devono, comunque,
sempre essere azioni di conservazione e trasformazione;
d) la predisposizione di programmi integrati di
riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale basati sul
principio secondo cui ogni centro urbano è un luogo specifico
con caratteristiche peculiari.
2. Ai fini della predisposizione del programma di
riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale è
richiesto:
a) il passaggio da una normativa basata
principalmente sui vincoli ad una normativa fondata
essenzialmente su regole di comportamento, su procedure e su
modelli di prestazioni tecniche da fornire;
b) l'individuazione dei soggetti che partecipano
all'attività di recupero e la determinazione delle rispettive
responsabilità, attraverso la costituzione di raggruppamenti
misti, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ispirati a
criteri di efficienza, tempestività e flessibilità, e
comprendenti anche la gestione manutentiva degli
interventi.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, per i
comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, il direttore del
comitato per l'edilizia residenziale destina una quota non
inferiore al 20 per cento degli stanziamenti a iniziative di
ricerca, studio e sperimentazione volte al recupero del
patrimonio edilizio esistente ai sensi della legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni.
Art. 13.
(Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e
definizione del regime di imposta).
1. Ai comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della
presente legge sono estesi i benefìci di cui all'articolo 37
della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Negli stessi comuni per
le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni, e all'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e per quelle inserite nei
programmi integrati di intervento di cui alla presente legge,
l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura del 4 per
cento.
Art. 14.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.