XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3506




        Onorevoli Colleghi! - Il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici delle città d'Italia non trovano soluzione soddisfacente nella normativa vigente in materia di edilizia e di urbanistica e per le aree delimitate come centri storici. Esiste infatti una normativa frammentaria e disorganica "a pioggia", anche per la difficoltà di definire in modo univoco i centri storici. Da un punto di vista normativo, non esiste una definizione consolidata della dottrina o della giurisprudenza di "centro storico": un concetto statico, univocamente determinato, non sarebbe peraltro adeguato all'evoluzione del tessuto urbanistico e sociale della città.
        In generale, possiamo ricomprendere nei centri storici non solo zone omogenee di interesse storico, ma anche nuclei ed agglomerati urbani di carattere storico ed artistico e di particolare pregio ambientale. Soprattutto nelle regioni di più intensa industrializzazione non sono più individuabili e distinguibili i centri urbani uno ad uno, ma grappoli urbanistici o sistemi urbanistici cresciuti attorno ad un polo, quelli che nel primo quarto di secolo furono definiti "conurbazioni". I centri cosiddetti "medi" o "minori" finiscono per essere cooptati o conglomerati nella conurbazione generata dai grandi poli.
        Per un'azione di recupero efficace e completa che non escluda nuclei o agglomerati urbani comunque meritevoli di tutela è necessario aggirare la questione puramente definitoria richiamando quanto disposto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che ha dettato la disciplina sul recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente. L'articolo 27 della citata legge n. 457 del 1978, e successive modificazioni, stabilisce infatti che la deliberazione del consiglio comunale di approvazione di un piano di recupero deve essere preceduta dalla individuazione delle zone nelle quali, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente. L'articolo 27 non detta condizioni di esclusione per particolari nuclei o agglomerati urbani: è sufficiente che la zona soffra di condizioni di degrado (c'è da dire che secondo la giurisprudenza di merito anche l'inclusione nei piani di recupero di immobili non degradati, per finalità prevalentemente urbanistiche, può ritenersi legittima se giustificata da adeguata esposizione dei motivi; così il tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano, sezione I, 18 novembre 1985, n. 902). Il piano di recupero può riguardare senz'altro anche zone territoriali di tipo A) e quindi i "centri storici", ferme restando le competenze e le disposizioni della legislazione vincolistica sulla tutela delle cose d'arte e delle bellezze panoramiche (beni culturali) prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999. E' importante sottolineare che il recupero del patrimonio esistente disposto dalla citata legge n. 457 del 1978 ha per oggetto tanto l'edilizia quanto l'urbanistica; il recupero interessa le zone individuate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1966, n. 1444, nessuna esclusa, e ha per presupposto il degrado.
        La presente proposta di legge intende offrire un contributo alla valorizzazione delle risorse storiche, culturali e ambientali delle città italiane. Il recupero e il risanamento del centro storico si collocano all'interno di un programma globale di riequilibrio e di riqualificazione della città e del territorio: restaurare e riqualificare il centro storico significa infatti intervenire complessivamente nella città stessa.
        L'articolo 1 prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad individuare uno o più comuni del territorio regionale o provinciale, sede di un centro storico urbano di particolare valore storico, artistico e monumentale, le cui condizioni urbanistiche richiedano interventi urgenti ed indifferibili. Entro il medesimo termine le regioni e le province autonome comunicano i nominativi dei comuni, in ordine di preferenza, al Presidente del Consiglio dei ministri. Sulla base della popolazione residente in ogni regione e provincia autonoma il Presidente del Consiglio dei ministri approva con decreto la ripartizione regionale e provinciale dei fondi per il primo triennio di attuazione della legge, nonché l'elenco dei comuni, nell'ordine di preferenza indicato dalla regione e dalla provincia autonoma, che beneficiano degli interventi di risanamento nei limiti dell'importo di competenza di ogni singola regione e provincia autonoma. Qualora il numero dei comuni prescelti dalla regione o dalla provincia autonoma sia superiore ad uno, l'ammontare dei fondi attribuiti al primo non può, comunque, essere inferiore al 50 per cento del totale delle somme attribuite alla regione o alla provincia autonoma.
        Nel progetto di recupero e rivitalizzazione dei centri storici, un ruolo di primo piano è affidato al comune. Il programma d'intervento deve essere rivolto prevalentemente verso il recupero del patrimonio edilizio pubblico, nel quadro di un più ampio intervento di riqualificazione urbanistica. Il sindaco, sentite la soprintendenza archeologica, per i beni ambientali ed architettonici, per i beni artistici e storici, ed il provveditore regionale alle opere pubbliche, individua, con planimetria e relazione descrittiva, i nuclei e gli agglomerati urbani di interesse storico, artistico, culturale e sociale della città che necessitano di interventi di consolidamento, di restauro, di ristrutturazione, di risanamento, anche per favorire il riutilizzo di volumetrie esistenti. Nel progetto di recupero, il consiglio comunale approva il programma preliminare d'intervento annuale che stabilisce gli interventi complessivi da effettuare, ivi compresi quelli a totale carico dello Stato, e gli interventi da realizzare nell'ambito dei piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di arredo urbano. Il programma preliminare dovrà inoltre definire gli interventi relativi ad edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà di enti locali, di enti non economici e di privati cittadini (con adeguate misure per la sistemazione temporanea delle famiglie residenti in alloggi sottoposti a risanamento), nonché programmi di recupero e riqualificazione urbana da realizzare mediante la costituzione di una o più società di capitali, con la partecipazione del comune, di operatori privati e pubblici nonché di enti finanziari, anche in forma societaria consortile. E' opportuno infatti che il comune, valorizzando la propria capacità politico-organizzativa, metta a punto un unico programma d'intervento, gestito direttamente, che nella concreta attuazione renda partecipi tutti gli interlocutori (proprietari, locatari, imprese, enti pubblici, anche mediante accordi di programma) sulla base di un quadro normativo certo e di convenzioni che garantiscano il coordinamento delle funzioni e regolino i reciproci rapporti.
        Gli interventi su edifici, anche di culto, e su opere d'arte di particolare valore storico, artistico e monumentale di proprietà dello Stato o di enti pubblici sono a carico dell'amministrazione o ente proprietario.
        Gli interventi di salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale dovranno riguardare i programmi di recupero e riqualificazione urbana di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; le opere interne di cui all'articolo 26 della legge n. 47 del 1985 e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978. Le opere previste dalla lettera d) del primo comma del medesimo articolo 31, potranno beneficiare delle agevolazioni solo se inserite nei piani di recupero di cui agli articoli 28 e 30 della medesima legge 5 agosto 1978, n. 457. Per la realizzazione degli interventi sono previste numerose agevolazioni: gli oneri documentati sostenuti dai proprietari, persone fisiche e giuridiche, sono interamente deducibili dal reddito determinato ai fini IRPEF; le cessioni del materiale necessario alle opere sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto; è inoltre disposta l'esenzione dall'imposta di registro su tutti gli atti soggetti a registrazione per un periodo di dieci anni. Il comune, peraltro, può disporre l'esenzione totale o la riduzione del 50 per cento dell'imposta comunale sugli immobili per un periodo non superiore a dieci anni, nonché l'esenzione da oneri di concessione edilizia sugli edifici o sulle porzioni immobiliari sottoposti agli interventi. Di fronte all'inerzia dei privati, quando si rendano necessari lavori di consolidamento e di restauro di opere, monumenti, edifici o porzioni immobiliari di interesse storico, artistico e monumentale, é giustificata una procedura d'urgenza: la proposta di legge prevede che il sindaco emetta un'ordinanza con la quale intima al proprietario di provvedere entro un termine determinato ad eseguire i lavori secondo il progetto prestabilito dal programma preliminare d'intervento annuale. Decorso inutilmente il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, mediante occupazione temporanea dell'immobile, alla esecuzione dei lavori. Al termine dei lavori, il comune restituisce l'immobile al proprietario, che assume l'impegno a rimborsare in venticinque annualità le spese sostenute dal comune. Se il proprietario non intende provvedere al rimborso, il comune dispone l'esproprio dell'immobile, in base al valore stimato prima dell'intervento. In alternativa, il proprietario può stipulare una convenzione con il comune con la quale si impegna a vincolare l'immobile a specifiche destinazioni d'uso (stabilite dal comune) e a non richiedere mutamenti di tali destinazioni d'uso per un periodo di almeno venticinque anni dalla conclusione dei lavori (la convenzione vincola il firmatario e tutti coloro a cui l'immobile sia trasferito a qualsiasi titolo). In sostanza il proprietario, privato del possesso ma non della proprietà dell'immobile, lo cede in uso al comune, che dispone un'utilizzazione economica (nel pieno rispetto delle caratteristiche dell'immobile) che consenta di rientrare, nel periodo di tempo in cui ha piena disponibilità dell'edificio, delle spese sostenute per il recupero funzionale e statico.
        Per la sistemazione temporanea delle famiglie residenti negli alloggi sottoposti ad interventi di recupero il comune può concedere l'uso di un alloggio corrispondente alle necessità del nucleo familiare, limitatamente al periodo di durata dei lavori, utilizzando anche il patrimonio abitativo realizzato o acquisito ai sensi della legge 9 marzo 1976, n. 75. Qualora le famiglie intendano provvedere autonomamente ad una sistemazione temporanea adeguata alle necessità del nucleo familiare, il comune può concedere, per tutto il periodo di durata dei lavori, un contributo pari alla differenza tra il canone di locazione dell'alloggio sottoposto ad intervento determinato in base ai criteri generali degli accordi territoriali previsti dalla legislazione vigente e quello dell'alloggio temporaneo, determinato con le medesime modalità.
        La presente proposta di legge prevede un meccanismo innovativo per raccogliere le risorse necessarie al recupero del centro storico. Il comune può stipulare convenzioni con enti territoriali e locali, con enti pubblici e privati, con aziende di credito, imprese e cittadini che intendano contribuire al finanziamento degli interventi. Questi potranno partecipare agli introiti comunali derivanti dalle specifiche destinazioni d'uso delle opere, dei monumenti e degli edifici in proporzione al finanziamento erogato o beneficiare di agevolazioni nella fruizione dei servizi pubblici e delle manifestazioni culturali.




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