XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3506
Onorevoli Colleghi! - Il recupero e la rivitalizzazione
dei centri storici delle città d'Italia non trovano soluzione
soddisfacente nella normativa vigente in materia di edilizia e
di urbanistica e per le aree delimitate come centri storici.
Esiste infatti una normativa frammentaria e disorganica "a
pioggia", anche per la difficoltà di definire in modo univoco
i centri storici. Da un punto di vista normativo, non esiste
una definizione consolidata della dottrina o della
giurisprudenza di "centro storico": un concetto statico,
univocamente determinato, non sarebbe peraltro adeguato
all'evoluzione del tessuto urbanistico e sociale della
città.
In generale, possiamo ricomprendere nei centri storici non
solo zone omogenee di interesse storico, ma anche nuclei ed
agglomerati urbani di carattere storico ed artistico e di
particolare pregio ambientale. Soprattutto nelle regioni di
più intensa industrializzazione non sono più individuabili e
distinguibili i centri urbani uno ad uno, ma grappoli
urbanistici o sistemi urbanistici cresciuti attorno ad un
polo, quelli che nel primo quarto di secolo furono definiti
"conurbazioni". I centri cosiddetti "medi" o "minori"
finiscono per essere cooptati o conglomerati nella
conurbazione generata dai grandi poli.
Per un'azione di recupero efficace e completa che non
escluda nuclei o agglomerati urbani comunque meritevoli di
tutela è necessario aggirare la questione puramente
definitoria richiamando quanto disposto dalla legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni, che ha dettato la
disciplina sul recupero del patrimonio edilizio e urbanistico
esistente. L'articolo 27 della citata legge n. 457 del 1978, e
successive modificazioni, stabilisce infatti che la
deliberazione del consiglio comunale di approvazione di un
piano di recupero deve essere preceduta dalla individuazione
delle zone nelle quali, per le condizioni di degrado, si rende
opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico
esistente. L'articolo 27 non detta condizioni di esclusione
per particolari nuclei o agglomerati urbani: è sufficiente che
la zona soffra di condizioni di degrado (c'è da dire che
secondo la giurisprudenza di merito anche l'inclusione nei
piani di recupero di immobili non degradati, per finalità
prevalentemente urbanistiche, può ritenersi legittima se
giustificata da adeguata esposizione dei motivi; così il
tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano,
sezione I, 18 novembre 1985, n. 902). Il piano di recupero può
riguardare senz'altro anche zone territoriali di tipo A) e
quindi i "centri storici", ferme restando le competenze e le
disposizioni della legislazione vincolistica sulla tutela
delle cose d'arte e delle bellezze panoramiche (beni
culturali) prevista dal testo unico di cui al decreto
legislativo n. 490 del 1999. E' importante sottolineare che il
recupero del patrimonio esistente disposto dalla citata legge
n. 457 del 1978 ha per oggetto tanto l'edilizia quanto
l'urbanistica; il recupero interessa le zone individuate dal
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1966, n.
1444, nessuna esclusa, e ha per presupposto il degrado.
La presente proposta di legge intende offrire un
contributo alla valorizzazione delle risorse storiche,
culturali e ambientali delle città italiane. Il recupero e il
risanamento del centro storico si collocano all'interno di un
programma globale di riequilibrio e di riqualificazione della
città e del territorio: restaurare e riqualificare il centro
storico significa infatti intervenire complessivamente nella
città stessa.
L'articolo 1 prevede che entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad individuare uno
o più comuni del territorio regionale o provinciale, sede di
un centro storico urbano di particolare valore storico,
artistico e monumentale, le cui condizioni urbanistiche
richiedano interventi urgenti ed indifferibili. Entro il
medesimo termine le regioni e le province autonome comunicano
i nominativi dei comuni, in ordine di preferenza, al
Presidente del Consiglio dei ministri. Sulla base della
popolazione residente in ogni regione e provincia autonoma il
Presidente del Consiglio dei ministri approva con decreto la
ripartizione regionale e provinciale dei fondi per il primo
triennio di attuazione della legge, nonché l'elenco dei
comuni, nell'ordine di preferenza indicato dalla regione e
dalla provincia autonoma, che beneficiano degli interventi di
risanamento nei limiti dell'importo di competenza di ogni
singola regione e provincia autonoma. Qualora il numero dei
comuni prescelti dalla regione o dalla provincia autonoma sia
superiore ad uno, l'ammontare dei fondi attribuiti al primo
non può, comunque, essere inferiore al 50 per cento del totale
delle somme attribuite alla regione o alla provincia
autonoma.
Nel progetto di recupero e rivitalizzazione dei centri
storici, un ruolo di primo piano è affidato al comune. Il
programma d'intervento deve essere rivolto prevalentemente
verso il recupero del patrimonio edilizio pubblico, nel quadro
di un più ampio intervento di riqualificazione urbanistica. Il
sindaco, sentite la soprintendenza archeologica, per i beni
ambientali ed architettonici, per i beni artistici e storici,
ed il provveditore regionale alle opere pubbliche, individua,
con planimetria e relazione descrittiva, i nuclei e gli
agglomerati urbani di interesse storico, artistico, culturale
e sociale della città che necessitano di interventi di
consolidamento, di restauro, di ristrutturazione, di
risanamento, anche per favorire il riutilizzo di volumetrie
esistenti. Nel progetto di recupero, il consiglio comunale
approva il programma preliminare d'intervento annuale che
stabilisce gli interventi complessivi da effettuare, ivi
compresi quelli a totale carico dello Stato, e gli interventi
da realizzare nell'ambito dei piani particolareggiati e di
recupero di iniziativa pubblica, comprese le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e di arredo urbano. Il
programma preliminare dovrà inoltre definire gli interventi
relativi ad edifici di interesse storico, artistico e
monumentale di proprietà di enti locali, di enti non economici
e di privati cittadini (con adeguate misure per la
sistemazione temporanea delle famiglie residenti in alloggi
sottoposti a risanamento), nonché programmi di recupero e
riqualificazione urbana da realizzare mediante la costituzione
di una o più società di capitali, con la partecipazione del
comune, di operatori privati e pubblici nonché di enti
finanziari, anche in forma societaria consortile. E' opportuno
infatti che il comune, valorizzando la propria capacità
politico-organizzativa, metta a punto un unico programma
d'intervento, gestito direttamente, che nella concreta
attuazione renda partecipi tutti gli interlocutori
(proprietari, locatari, imprese, enti pubblici, anche mediante
accordi di programma) sulla base di un quadro normativo certo
e di convenzioni che garantiscano il coordinamento delle
funzioni e regolino i reciproci rapporti.
Gli interventi su edifici, anche di culto, e su opere
d'arte di particolare valore storico, artistico e monumentale
di proprietà dello Stato o di enti pubblici sono a carico
dell'amministrazione o ente proprietario.
Gli interventi di salvaguardia del patrimonio storico,
artistico e culturale dovranno riguardare i programmi di
recupero e riqualificazione urbana di cui al decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493; le opere interne di cui
all'articolo 26 della legge n. 47 del 1985 e gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di
ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b) e
c) del primo comma dell'articolo 31 della legge n. 457
del 1978. Le opere previste dalla lettera d) del primo
comma del medesimo articolo 31, potranno beneficiare delle
agevolazioni solo se inserite nei piani di recupero di cui
agli articoli 28 e 30 della medesima legge 5 agosto 1978, n.
457. Per la realizzazione degli interventi sono previste
numerose agevolazioni: gli oneri documentati sostenuti dai
proprietari, persone fisiche e giuridiche, sono interamente
deducibili dal reddito determinato ai fini IRPEF; le cessioni
del materiale necessario alle opere sono esenti dall'imposta
sul valore aggiunto; è inoltre disposta l'esenzione
dall'imposta di registro su tutti gli atti soggetti a
registrazione per un periodo di dieci anni. Il comune,
peraltro, può disporre l'esenzione totale o la riduzione del
50 per cento dell'imposta comunale sugli immobili per un
periodo non superiore a dieci anni, nonché l'esenzione da
oneri di concessione edilizia sugli edifici o sulle porzioni
immobiliari sottoposti agli interventi. Di fronte all'inerzia
dei privati, quando si rendano necessari lavori di
consolidamento e di restauro di opere, monumenti, edifici o
porzioni immobiliari di interesse storico, artistico e
monumentale, é giustificata una procedura d'urgenza: la
proposta di legge prevede che il sindaco emetta un'ordinanza
con la quale intima al proprietario di provvedere entro un
termine determinato ad eseguire i lavori secondo il progetto
prestabilito dal programma preliminare d'intervento annuale.
Decorso inutilmente il termine stabilito, il comune provvede
d'ufficio, mediante occupazione temporanea dell'immobile, alla
esecuzione dei lavori. Al termine dei lavori, il comune
restituisce l'immobile al proprietario, che assume l'impegno a
rimborsare in venticinque annualità le spese sostenute dal
comune. Se il proprietario non intende provvedere al rimborso,
il comune dispone l'esproprio dell'immobile, in base al valore
stimato prima dell'intervento. In alternativa, il proprietario
può stipulare una convenzione con il comune con la quale si
impegna a vincolare l'immobile a specifiche destinazioni d'uso
(stabilite dal comune) e a non richiedere mutamenti di tali
destinazioni d'uso per un periodo di almeno venticinque anni
dalla conclusione dei lavori (la convenzione vincola il
firmatario e tutti coloro a cui l'immobile sia trasferito a
qualsiasi titolo). In sostanza il proprietario, privato del
possesso ma non della proprietà dell'immobile, lo cede in uso
al comune, che dispone un'utilizzazione economica (nel pieno
rispetto delle caratteristiche dell'immobile) che consenta di
rientrare, nel periodo di tempo in cui ha piena disponibilità
dell'edificio, delle spese sostenute per il recupero
funzionale e statico.
Per la sistemazione temporanea delle famiglie residenti
negli alloggi sottoposti ad interventi di recupero il comune
può concedere l'uso di un alloggio corrispondente alle
necessità del nucleo familiare, limitatamente al periodo di
durata dei lavori, utilizzando anche il patrimonio abitativo
realizzato o acquisito ai sensi della legge 9 marzo 1976, n.
75. Qualora le famiglie intendano provvedere autonomamente ad
una sistemazione temporanea adeguata alle necessità del nucleo
familiare, il comune può concedere, per tutto il periodo di
durata dei lavori, un contributo pari alla differenza tra il
canone di locazione dell'alloggio sottoposto ad intervento
determinato in base ai criteri generali degli accordi
territoriali previsti dalla legislazione vigente e quello
dell'alloggio temporaneo, determinato con le medesime
modalità.
La presente proposta di legge prevede un meccanismo
innovativo per raccogliere le risorse necessarie al recupero
del centro storico. Il comune può stipulare convenzioni con
enti territoriali e locali, con enti pubblici e privati, con
aziende di credito, imprese e cittadini che intendano
contribuire al finanziamento degli interventi. Questi potranno
partecipare agli introiti comunali derivanti dalle specifiche
destinazioni d'uso delle opere, dei monumenti e degli edifici
in proporzione al finanziamento erogato o beneficiare di
agevolazioni nella fruizione dei servizi pubblici e delle
manifestazioni culturali.