XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3506
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Individuazione dei centri storici).
1. Al fine di garantire il recupero dei centri storici
minori e l'attuazione degli interventi di cui alla presente
legge, le regioni, anche a statuto speciale, e le province
autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o
più comuni del territorio regionale o provinciale, sede di un
centro storico urbano di particolare valore storico, artistico
e monumentale, le cui condizioni urbanistiche richiedano
interventi urgenti e indifferibili. Le regioni e le province
autonome comunicano entro il medesimo termine i nominativi dei
comuni, in ordine di preferenza, al Presidente del Consiglio
dei ministri.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, il Presidente del Consiglio dei
ministri approva con proprio decreto:
a) la ripartizione dei fondi per il primo triennio
di attuazione della presente legge, sulla base della
popolazione residente in ogni regione o provincia autonoma;
b) l'elenco dei comuni di cui al comma 1,
nell'ordine di preferenza indicato dalla regione o dalla
provincia autonoma, che beneficiano degli interventi di
risanamento di cui alla presente legge nei limiti dell'importo
di competenza di ogni singola regione o provincia autonoma.
Qualora il numero dei comuni prescelti sia superiore ad uno,
l'ammontare dei fondi attribuiti al primo dalla regione o
dalla provincia autonoma non può, comunque, essere inferiore
al 50 per cento del totale delle somme attribuite alla
medesima regione o provincia autonoma ai sensi della presente
legge.
3. Alla fine del primo triennio di attuazione della
presente legge, le eventuali somme residue assegnate alla
regione o provincia autonoma e non utilizzate sono computate
in aggiunta alle somme assegnate alla stessa nel successivo
triennio di attuazione della medesima legge.
4. Le regioni e le province autonome possono disporre, con
propria legge, finanziamenti, incentivi e agevolazioni, anche
creditizie, nonché l'utilizzo di disponibilità per
investimenti presso conti correnti di tesoreria, per
interventi di risanamento del centro storico dei comuni
oggetto degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 2.
(Funzioni dell'ente locale).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1, comma 2, il sindaco del comune interessato,
sentiti il soprintendente competente per i beni ambientali ed
architettonici, il soprintendente competente per i beni
artistici e storici, la competente soprintendenza archeologica
e il provveditore regionale alle opere pubbliche, individua,
con planimetria e con relazione descrittiva che specifica i
riferimenti di zona e di normativa relativi ai piani
urbanistici vigenti, i nuclei e gli agglomerati urbani di
interesse storico, artistico, culturale e sociale della città
che necessitano di interventi di consolidamento, di restauro,
di ristrutturazione, di risanamento e di riutilizzo di
volumetrie esistenti.
2. Il consiglio comunale del comune interessato approva
annualmente il programma preliminare di intervento annuale che
stabilisce:
a) gli interventi complessivi da effettuare, ivi
compresi quelli a totale carico dello Stato, di cui al comma
6;
b) gli interventi da realizzare nell'ambito dei
piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica,
comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di
arredo urbano;
c) gli interventi relativi a edifici di interesse
storico, artistico e monumentale di proprietà degli enti
locali, di enti non economici e di privati;
d) gli interventi di recupero, adeguamento,
risanamento e ripristino di edifici di proprietà di privati
cittadini;
e) i programmi di recupero e di riqualificazione
urbana da realizzare mediante la costituzione di una o più
società di capitali, con la partecipazione del comune, di
operatori privati e pubblici nonché di enti finanziari, anche
in forma societaria consortile;
f) gli interventi per la sistemazione temporanea
di famiglie residenti in alloggi sottoposti a risanamento.
3. Il consiglio comunale può predisporre un programma
quadro triennale relativo agli interventi di iniziativa
pubblica da aggiornare annualmente.
4. Gli interventi di salvaguardia del patrimonio storico,
artistico e culturale riguardano le opere di cui all'articolo
26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni; gli interventi di recupero e di
riqualificazione urbana di cui al decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni; le opere di
cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e
c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché le opere
previste dalla lettera d) del primo comma del medesimo
articolo 31, solo se inserite nei piani di recupero di cui
agli articoli 28 e 30 della citata legge n. 457 del 1978, e
successive modificazioni.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 del
presente articolo il sindaco promuove accordi di programma ai
sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Gli interventi su edifici di proprietà dello Stato e di
enti pubblici, nonché su edifici, anche di culto, e su opere
d'arte di particolare valore storico, artistico e monumentale
di proprietà dello Stato o di enti pubblici sono a carico
dell'ente proprietario.
Art. 3.
(Opere ammesse alle agevolazioni).
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge
riguardano:
a) le opere di cui all'articolo 2, comma 4, della
presente legge, nonché le opere di urbanizzazione nell'ambito
di piani particolareggiati o di piani di recupero anche di
singoli immobili ai sensi dell'articolo 28 della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, individuati
dalle planimetrie di cui all'articolo 2, comma 1, della
presente legge;
b) gli interventi di recupero di cui all'articolo
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di opere, monumenti,
edifici o porzioni immobiliari di interesse storico, artistico
e monumentale, individuati dalle planimetrie di cui
all'articolo 2, comma 1, della presente legge;
c) i lavori di recupero, di adeguamento funzionale
e statico, di risanamento igienico-sanitario e di ripristino
estetico-ambientale di edifici di proprietà di privati
cittadini individuati dalle planimetrie di cui all'articolo 2,
comma 1.
Art. 4.
(Agevolazioni fiscali).
1. Gli oneri documentati sostenuti dai proprietari,
persone fisiche e giuridiche, per gli interventi di cui
all'articolo 2 sono deducibili dal reddito complessivo ai fini
della determinazione delle imposte sui redditi.
2. Le alienazioni del materiale necessario alla
realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 sono esenti
dall'imposta sul valore aggiunto.
3. Il comune può prevedere l'esenzione totale o la
riduzione del 50 per cento dell'imposta comunale sugli
immobili per un periodo non superiore a dieci anni, nonché
l'esenzione da oneri di concessione edilizia, sugli edifici o
sulle porzioni immobiliari sottoposti agli interventi di cui
all'articolo 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli atti soggetti a registrazione e quelli
volontariamente presentati per la registrazione relativi a
immobili o a porzioni di immobili di cui all'articolo 2, comma
1, sono esenti dall'imposta di registro per un periodo di
dieci anni.
Art. 5.
(Lavori necessari e indifferibili su edifici di interesse
storico, artistico e monumentale).
1. Nel caso di opere, monumenti, edifici o porzioni
immobiliari di interesse storico, artistico e monumentale
ricompresi nei nuclei e negli agglomerati urbani di cui
all'articolo 2, comma 1, di proprietà di enti non economici o
di privati, per i quali si ravvisa la necessità di lavori di
consolidamento, di restauro e di sistemazione nonché di lavori
di recupero, di adeguamento funzionale e statico, di
risanamento igienico-sanitario e di ripristino
estetico-ambientale, il sindaco emette un'ordinanza con la
quale intima al proprietario di provvedere, entro un termine
stabilito, ad eseguire i lavori come definiti dal programma
preliminare di intervento annuale di cui all'articolo 2, comma
2.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il
comune provvede d'ufficio, mediante occupazione temporanea
dell'immobile, all'esecuzione dei lavori.
3. Il comune restituisce l'immobile al proprietario al
termine dei lavori. I proprietari assumono l'impegno a
rimborsare le spese sostenute dal comune documentate e
documentabili, in venticinque annualità.
4. Qualora il proprietario non intenda rimborsare le spese
sostenute documentate e documentabili, il comune provvede
all'esproprio dell'immobile, salvo quanto disposto
all'articolo 6. L'indennizzo è determinato ai sensi di quanto
previsto dalla legislazione vigente, in base al valore
dell'immobile prima dell'intervento.
Art. 6.
(Convenzioni con i proprietari
degli immobili).
1. I proprietari degli immobili di cui all'articolo 5,
comma 1, che non provvedono ad eseguire i lavori entro il
termine stabilito dal comune o che non intendono rimborsare ai
sensi del medesimo articolo 5, comma 3, le spese documentate e
documentabili sostenute dal comune per i lavori necessari ed
indifferibili, sono tenuti a stipulare una convenzione con il
comune, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, trascritta nei registri immobiliari, con la quale si
impegnano a vincolare l'immobile alle specifiche destinazioni
d'uso stabilite dal comune e a non richiedere mutamenti di
tale destinazione d'uso per un periodo di almeno venticinque
anni dalla conclusione dei lavori.
2. Gli obblighi della convenzione di cui al comma 1
vincolano il firmatario della stessa e tutti coloro a cui
l'immobile è trasferito, a qualsiasi titolo, per un periodo di
venticinque anni dalla conclusione dei lavori.
3. Decorsi novanta giorni dall'esecutività della
deliberazione di approvazione della convenzione di cui al
comma 1, qualora il proprietario non abbia sottoscritto la
convenzione, l'immobile è acquisito al patrimonio comunale e
al proprietario è corrisposta un'indennità commisurata al
valore venale dell'immobile prima dell'intervento.
Art. 7.
(Sistemazione temporanea delle famiglie residenti in
alloggi sottoposti a risanamento).
1. Il comune può provvedere alla sistemazione temporanea
delle famiglie residenti negli alloggi sottoposti ad
interventi di recupero individuati dal programma preliminare
di intervento annuale, di cui all'articolo 2, comma 2,
concedendo l'uso di un alloggio corrispondente alle necessità
del nucleo familiare, limitatamente al periodo di durata dei
lavori.
2. Ai fini di cui al comma 1 è utilizzato anche il
patrimonio abitativo realizzato o acquisito ai sensi della
legge 9 marzo 1976, n. 75. Per la costruzione o l'acquisto di
edifici da destinare a tale scopo la Cassa depositi e prestiti
è autorizzata a concedere al comune mutui ventennali al tasso
corrente al momento della concessione, garantiti dallo Stato
per capitale e interessi, fino ad un importo massimo stabilito
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Qualora le famiglie intendano provvedere autonomamente
ad una sistemazione temporanea adeguata alle necessità del
nucleo familiare, il comune può concedere, per tutto il
periodo di durata dei lavori, un contributo pari alla
differenza tra il canone di locazione dell'alloggio sottoposto
a intervento, determinato in base ai criteri generali
stabiliti dagli accordi territoriali previsti dalla
legislazione vigente, e quello dell'alloggio temporaneo,
determinato con le medesime modalità.
4. Gli alloggi costruiti o acquisiti ai sensi del presente
articolo, costituiscono parte integrante del patrimonio
indisponibile del comune.
5. Il comune può destinare quota parte degli alloggi di
cui al comma 2 alla sistemazione temporanea delle famiglie
residenti in alloggi oggetto di intervento di recupero di
iniziativa privata, applicando un canone di locazione
determinato in base ai criteri generali stabiliti dagli
accordi territoriali previsti dalla legislazione vigente.
Art. 8.
(Cofinanziamento e cogestione).
1. Il comune può stipulare convenzioni con enti
territoriali e locali, con enti pubblici e privati, con
aziende di credito, imprese e cittadini che intendono
contribuire al finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) c) ed e).
Le convenzioni possono prevedere:
a) la partecipazione agli introiti comunali
derivanti dalle specifiche destinazioni d'uso delle opere, dei
monumenti, degli edifici e di porzioni immobiliari stabilite
dal comune, in proporzione al finanziamento erogato;
b) agevolazioni nella fruizione dei servizi
pubblici e delle manifestazioni culturali realizzate mediante
l'utilizzo delle opere, dei monumenti, degli edifici e delle
porzioni immobiliari per i singoli cittadini che hanno
contribuito al finanziamento degli interventi.
Art. 9.
(Contributo dello Stato).
1. Per le opere di consolidamento, restauro e risanamento
di edifici e di opere d'arte di particolare rilievo storico,
artistico e monumentale di proprietà dello Stato, del comune e
di enti non economici, per le progettazioni tecniche e per le
strutture viarie necessarie al restauro urbanistico, nonché
per gli oneri delle indennità di esproprio di cui all'articolo
5, comma 4, e all'articolo 6, comma 3, alle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano è assegnato, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che
stabilisce la ripartizione tra le regioni e le province
autonome interessate, un contributo triennale nei limiti
complessivi di spesa di 1.500 milioni di euro.
Art. 10.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 si
provvede a valere sulle disponibilità finanziarie dei fondi
per gli interventi di edilizia residenziale pubblica presso la
sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, ai sensi
dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.