XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3506




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Individuazione dei centri storici).

        1. Al fine di garantire il recupero dei centri storici minori e l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più comuni del territorio regionale o provinciale, sede di un centro storico urbano di particolare valore storico, artistico e monumentale, le cui condizioni urbanistiche richiedano interventi urgenti e indifferibili. Le regioni e le province autonome comunicano entro il medesimo termine i nominativi dei comuni, in ordine di preferenza, al Presidente del Consiglio dei ministri.
        2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Presidente del Consiglio dei ministri approva con proprio decreto:

            a) la ripartizione dei fondi per il primo triennio di attuazione della presente legge, sulla base della popolazione residente in ogni regione o provincia autonoma;

            b) l'elenco dei comuni di cui al comma 1, nell'ordine di preferenza indicato dalla regione o dalla provincia autonoma, che beneficiano degli interventi di risanamento di cui alla presente legge nei limiti dell'importo di competenza di ogni singola regione o provincia autonoma. Qualora il numero dei comuni prescelti sia superiore ad uno, l'ammontare dei fondi attribuiti al primo dalla regione o dalla provincia autonoma non può, comunque, essere inferiore al 50 per cento del totale delle somme attribuite alla medesima regione o provincia autonoma ai sensi della presente legge.

        3. Alla fine del primo triennio di attuazione della presente legge, le eventuali somme residue assegnate alla regione o provincia autonoma e non utilizzate sono computate in aggiunta alle somme assegnate alla stessa nel successivo triennio di attuazione della medesima legge.
        4. Le regioni e le province autonome possono disporre, con propria legge, finanziamenti, incentivi e agevolazioni, anche creditizie, nonché l'utilizzo di disponibilità per investimenti presso conti correnti di tesoreria, per interventi di risanamento del centro storico dei comuni oggetto degli interventi di cui alla presente legge.


Art. 2.

(Funzioni dell'ente locale).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 2, il sindaco del comune interessato, sentiti il soprintendente competente per i beni ambientali ed architettonici, il soprintendente competente per i beni artistici e storici, la competente soprintendenza archeologica e il provveditore regionale alle opere pubbliche, individua, con planimetria e con relazione descrittiva che specifica i riferimenti di zona e di normativa relativi ai piani urbanistici vigenti, i nuclei e gli agglomerati urbani di interesse storico, artistico, culturale e sociale della città che necessitano di interventi di consolidamento, di restauro, di ristrutturazione, di risanamento e di riutilizzo di volumetrie esistenti.
        2. Il consiglio comunale del comune interessato approva annualmente il programma preliminare di intervento annuale che stabilisce:

            a) gli interventi complessivi da effettuare, ivi compresi quelli a totale carico dello Stato, di cui al comma 6;
            b) gli interventi da realizzare nell'ambito dei piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di arredo urbano;

            c) gli interventi relativi a edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà degli enti locali, di enti non economici e di privati;

            d) gli interventi di recupero, adeguamento, risanamento e ripristino di edifici di proprietà di privati cittadini;

            e) i programmi di recupero e di riqualificazione urbana da realizzare mediante la costituzione di una o più società di capitali, con la partecipazione del comune, di operatori privati e pubblici nonché di enti finanziari, anche in forma societaria consortile;

            f) gli interventi per la sistemazione temporanea di famiglie residenti in alloggi sottoposti a risanamento.

        3. Il consiglio comunale può predisporre un programma quadro triennale relativo agli interventi di iniziativa pubblica da aggiornare annualmente.
        4. Gli interventi di salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale riguardano le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; gli interventi di recupero e di riqualificazione urbana di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni; le opere di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché le opere previste dalla lettera d) del primo comma del medesimo articolo 31, solo se inserite nei piani di recupero di cui agli articoli 28 e 30 della citata legge n. 457 del 1978, e successive modificazioni.
        5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo il sindaco promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        6. Gli interventi su edifici di proprietà dello Stato e di enti pubblici, nonché su edifici, anche di culto, e su opere d'arte di particolare valore storico, artistico e monumentale di proprietà dello Stato o di enti pubblici sono a carico dell'ente proprietario.


Art. 3.

(Opere ammesse alle agevolazioni).

        1. Le agevolazioni di cui alla presente legge riguardano:

            a) le opere di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge, nonché le opere di urbanizzazione nell'ambito di piani particolareggiati o di piani di recupero anche di singoli immobili ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, individuati dalle planimetrie di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge;

            b) gli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di opere, monumenti, edifici o porzioni immobiliari di interesse storico, artistico e monumentale, individuati dalle planimetrie di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge;

            c) i lavori di recupero, di adeguamento funzionale e statico, di risanamento igienico-sanitario e di ripristino estetico-ambientale di edifici di proprietà di privati cittadini individuati dalle planimetrie di cui all'articolo 2, comma 1.


Art. 4.

(Agevolazioni fiscali).

        1. Gli oneri documentati sostenuti dai proprietari, persone fisiche e giuridiche, per gli interventi di cui all'articolo 2 sono deducibili dal reddito complessivo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.
        2. Le alienazioni del materiale necessario alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
        3. Il comune può prevedere l'esenzione totale o la riduzione del 50 per cento dell'imposta comunale sugli immobili per un periodo non superiore a dieci anni, nonché l'esenzione da oneri di concessione edilizia, sugli edifici o sulle porzioni immobiliari sottoposti agli interventi di cui all'articolo 2.
        4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti soggetti a registrazione e quelli volontariamente presentati per la registrazione relativi a immobili o a porzioni di immobili di cui all'articolo 2, comma 1, sono esenti dall'imposta di registro per un periodo di dieci anni.


Art. 5.

(Lavori necessari e indifferibili su edifici di interesse
storico, artistico e monumentale).

        1. Nel caso di opere, monumenti, edifici o porzioni immobiliari di interesse storico, artistico e monumentale ricompresi nei nuclei e negli agglomerati urbani di cui all'articolo 2, comma 1, di proprietà di enti non economici o di privati, per i quali si ravvisa la necessità di lavori di consolidamento, di restauro e di sistemazione nonché di lavori di recupero, di adeguamento funzionale e statico, di risanamento igienico-sanitario e di ripristino estetico-ambientale, il sindaco emette un'ordinanza con la quale intima al proprietario di provvedere, entro un termine stabilito, ad eseguire i lavori come definiti dal programma preliminare di intervento annuale di cui all'articolo 2, comma 2.
        2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il comune provvede d'ufficio, mediante occupazione temporanea dell'immobile, all'esecuzione dei lavori.
        3. Il comune restituisce l'immobile al proprietario al termine dei lavori. I proprietari assumono l'impegno a rimborsare le spese sostenute dal comune documentate e documentabili, in venticinque annualità.
        4. Qualora il proprietario non intenda rimborsare le spese sostenute documentate e documentabili, il comune provvede all'esproprio dell'immobile, salvo quanto disposto all'articolo 6. L'indennizzo è determinato ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente, in base al valore dell'immobile prima dell'intervento.


Art. 6.

(Convenzioni con i proprietari
degli immobili).

        1. I proprietari degli immobili di cui all'articolo 5, comma 1, che non provvedono ad eseguire i lavori entro il termine stabilito dal comune o che non intendono rimborsare ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, le spese documentate e documentabili sostenute dal comune per i lavori necessari ed indifferibili, sono tenuti a stipulare una convenzione con il comune, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, trascritta nei registri immobiliari, con la quale si impegnano a vincolare l'immobile alle specifiche destinazioni d'uso stabilite dal comune e a non richiedere mutamenti di tale destinazione d'uso per un periodo di almeno venticinque anni dalla conclusione dei lavori.
        2. Gli obblighi della convenzione di cui al comma 1 vincolano il firmatario della stessa e tutti coloro a cui l'immobile è trasferito, a qualsiasi titolo, per un periodo di venticinque anni dalla conclusione dei lavori.
        3. Decorsi novanta giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione della convenzione di cui al comma 1, qualora il proprietario non abbia sottoscritto la convenzione, l'immobile è acquisito al patrimonio comunale e al proprietario è corrisposta un'indennità commisurata al valore venale dell'immobile prima dell'intervento.

Art. 7.

(Sistemazione temporanea delle famiglie residenti in
alloggi sottoposti a risanamento).

        1. Il comune può provvedere alla sistemazione temporanea delle famiglie residenti negli alloggi sottoposti ad interventi di recupero individuati dal programma preliminare di intervento annuale, di cui all'articolo 2, comma 2, concedendo l'uso di un alloggio corrispondente alle necessità del nucleo familiare, limitatamente al periodo di durata dei lavori.
        2. Ai fini di cui al comma 1 è utilizzato anche il patrimonio abitativo realizzato o acquisito ai sensi della legge 9 marzo 1976, n. 75. Per la costruzione o l'acquisto di edifici da destinare a tale scopo la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune mutui ventennali al tasso corrente al momento della concessione, garantiti dallo Stato per capitale e interessi, fino ad un importo massimo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
        3. Qualora le famiglie intendano provvedere autonomamente ad una sistemazione temporanea adeguata alle necessità del nucleo familiare, il comune può concedere, per tutto il periodo di durata dei lavori, un contributo pari alla differenza tra il canone di locazione dell'alloggio sottoposto a intervento, determinato in base ai criteri generali stabiliti dagli accordi territoriali previsti dalla legislazione vigente, e quello dell'alloggio temporaneo, determinato con le medesime modalità.
        4. Gli alloggi costruiti o acquisiti ai sensi del presente articolo, costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile del comune.
        5. Il comune può destinare quota parte degli alloggi di cui al comma 2 alla sistemazione temporanea delle famiglie residenti in alloggi oggetto di intervento di recupero di iniziativa privata, applicando un canone di locazione determinato in base ai criteri generali stabiliti dagli accordi territoriali previsti dalla legislazione vigente.

Art. 8.

(Cofinanziamento e cogestione).

        1. Il comune può stipulare convenzioni con enti territoriali e locali, con enti pubblici e privati, con aziende di credito, imprese e cittadini che intendono contribuire al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) c) ed e). Le convenzioni possono prevedere:

            a) la partecipazione agli introiti comunali derivanti dalle specifiche destinazioni d'uso delle opere, dei monumenti, degli edifici e di porzioni immobiliari stabilite dal comune, in proporzione al finanziamento erogato;

            b) agevolazioni nella fruizione dei servizi pubblici e delle manifestazioni culturali realizzate mediante l'utilizzo delle opere, dei monumenti, degli edifici e delle porzioni immobiliari per i singoli cittadini che hanno contribuito al finanziamento degli interventi.


Art. 9.

(Contributo dello Stato).

        1. Per le opere di consolidamento, restauro e risanamento di edifici e di opere d'arte di particolare rilievo storico, artistico e monumentale di proprietà dello Stato, del comune e di enti non economici, per le progettazioni tecniche e per le strutture viarie necessarie al restauro urbanistico, nonché per gli oneri delle indennità di esproprio di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 3, alle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano è assegnato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce la ripartizione tra le regioni e le province autonome interessate, un contributo triennale nei limiti complessivi di spesa di 1.500 milioni di euro.

Art. 10.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 si provvede a valere sulle disponibilità finanziarie dei fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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