XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3998-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3998;

              rilevato un uso della tecnica della novellazione non conforme a quanto previsto dalla circolare del Presidente del Consiglio, del Presidente del Senato e della Camera dell'aprile 2001, sulla redazione dei testi legislativi (in particolare, si vedano gli articoli 4, 5 e 6, comma 1, lettera b));

              rilevato che, dalla relazione illustrativa del provvedimento in esame, risulterebbe esclusa l'applicabilitą del meccanismo dell'abbinamento alla sezione distaccata di Bolzano e che sembrerebbe opportuno, in caso positivo, modificare il testo del provvedimento in tal senso;

              alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, nella parte in cui si modifica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, si valuti l'opportunitą di sopprimere la disposizione in quanto volta a novellare un atto di rango regolamentare.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


                La I Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 3998 di conversione del DL 112/2003, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, nel testo risultante dall'approvazione di emendamenti da parte della Commissione,
          rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono da un punto di vista formale riconducibili alla materia "professioni" per la quale spetta allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, la determinazione dei principi fondamentali,

          rilevato, tuttavia, che l'accesso alla professione forense appare strettamente connesso ai profili inerenti alla materia "giurisdizione e norme processuali" che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potestą legislativa esclusiva dello Stato,

          ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimitą costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3998, di conversione del decreto legge n. 112 del 2003, recante "Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense";

              ritenuto che l'attribuzione ad organi diversi del compito di valutare le prove scritte e quelle orali degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione forense contrasti con l'esigenza di assicurare una adeguata omogeneitą di giudizio nelle diverse fasi della procedura, con il rischio di determinare un ampio e complesso contenzioso;

          esprime

PARERE CONTRARIO



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