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1. L'articolo 9 del
decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1990,
n.101, è sostituito dal
seguente: |
1. L'articolo 9 del
regolamento di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile
1990, n. 101, è sostituito
dal seguente: |
| "Art. 9. (Certificato di compimento della pratica). - 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo |
"Art. 9. (Certificato
di compimento della pratica).
- 1. Identico. |
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ove il praticante ha
svolto la maggior parte della
pratica ovvero, in caso di
parità, del luogo in cui la
pratica è stata iniziata. Il
certificato di compiuta
pratica non può essere
rilasciato più di una
volta. |
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2. In caso di
trasferimento del praticante,
il consiglio dell'ordine di
provenienza certifica
l'avvenuto accertamento sui
precedenti periodi. |
2. Identico. |
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3. Il
certificato di compiuta
pratica individua la Corte
d'appello di appartenenza di
ciascun candidato ai fini del
sorteggio della sede d'esame,
secondo quanto previsto
dall'articolo 15, commi sesto
e settimo, del regio decreto
22 gennaio 1934, n. 37". |
3. Il
certificato di cui ai
commi 1 e 2 individua la
Corte di appello presso
cui il praticante può
sostenere gli esami di
avvocato". |
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1-bis. Fino al
31 dicembre 2003, il
certificato di cui
all'articolo 9 del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1990, n.
101, come sostituito dal
comma 1 del presente
articolo, è rilasciato dal
consiglio dell'ordine del
luogo ove il praticante
risulta essere iscritto alla
data di entrata in vigore del
presente decreto. |
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(Modifica dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 1. L'articolo 22 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente: "Art. 22. 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello. 2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999. 4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3. |
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5. Il Ministro
della giustizia nomina per la
commissione e per ogni
sottocommissione il
presidente e il
vicepresidente tra i
componenti avvocati. I
supplenti intervengono nella
commissione e nelle
sottocommissioni in
sostituzione di qualsiasi
membro effettivo. 6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello. 7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unità presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto. |
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8. A ciascuna
sottocommissione non può
essere assegnato un numero di
candidati superiore a
trecento. 9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. 10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarità formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'Amministrazione in sede di contenzioso". (Modifica all'articolo 16 1. All'articolo 16, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le parole: "alla commissione esaminatrice" sono sostituite dalle seguenti: "alla sottocommissione istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.". |
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01. All'articolo 15
del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37, il terzo
comma è abrogato. 02. All'articolo 15, quarto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola: "commissioni" è sostituita dalla seguente: "sottocommissioni". |
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1. All'articolo 15
del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37, dopo il quinto
comma sono aggiunti i
seguenti: "Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra le commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna corte d'appello e i candidati, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello di appartenenza dei candidati; la prova orale ha luogo presso la sede d'istituzione della commissione esaminatrice. |
1. All'articolo 15
del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37, dopo il
quarto comma, sono
inseriti i seguenti: "Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. |
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Il sorteggio di cui
al comma precedente è
effettuato previo
raggruppamento delle sedi di
Corte d'appello che
presentino un numero di
domande di ammissione
sufficientemente omogeneo, al
fine di garantire
l'adeguatezza tra la
composizione delle
commissioni d'esame e il
numero dei candidati di
ciascuna sede". |
Il sorteggio di
cui al comma precedente è
effettuato previo
raggruppamento delle sedi di
Corte di appello che
presentino un numero di
domande di ammissione
sufficientemente omogeneo, al
fine di garantire
l'adeguatezza tra la
composizione delle
sottocommissioni
d'esame e il numero dei
candidati di ciascuna
sede. |
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La prova orale ha
luogo nella medesima sede
della prova scritta". |
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1. All'articolo 23 del
regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37, sono anteposti i
seguenti commi: |
1. All'articolo 23 del
regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37, sono premessi
i seguenti commi: |
|
"Esaurite le operazioni
di cui all'articolo 22, il
presidente della commissione
ne dà comunicazione al
Presidente della Corte
d'appello il quale, anche per
il tramite di persona
incaricata, dispone il
trasferimento delle buste
contenenti gli elaborati
redatti dai candidati alla
Corte d'appello presso la
quale è istituita la
commissione esaminatrice,
individuata ai sensi
dell'articolo 15, commi sesto
e settimo del regio decreto
22 gennaio 1934, n. 37, a
mezzo di consegna
all'ispettore della polizia
penitenziaria appositamente
delegato dal Capo del
dipartimento. |
"Esaurite le operazioni
di cui all'articolo 22, i
presidenti delle
sottocommissioni ne danno
comunicazione al Presidente
della Corte di appello
il quale, anche per il
tramite di persona
incaricata, dispone il
trasferimento delle buste
contenenti gli elaborati
redatti dai candidati alla
Corte di appello
individuata ai sensi
dell'articolo 15, commi
quarto e quinto,
presso la quale deve
essere effettuata la
correzione, a mezzo di
consegna all'ispettore di
polizia penitenziaria
appositamente delegato dal
capo del Dipartimento
dell'Amministrazione
penitenziaria. |
|
Il Presidente della Corte
d'appello presso la quale è
istituita la commissione
esaminatrice di cui al primo
comma, riceve, anche per il
tramite di persona
incaricata, le buste
contenenti gli elaborati e ne
ordina la consegna al
presidente della commissione
esaminatrice il quale,
attestato il corretto
ricevimento delle buste,
dispone l'inizio delle
operazioni di revisione degli
elaborati ivi contenuti". |
Il Presidente della
Corte di appello
individuata ai sensi
dell'articolo 15, commi
quarto e quinto, presso la
quale deve essere effettuata
la correzione, riceve,
anche per il tramite di
persona incaricata, le buste
contenenti gli elaborati e ne
ordina la consegna ai
presidenti delle
sottocommissioni, i quali,
attestato il corretto
ricevimento delle buste,
dispongono l'inizio
delle operazioni di revisione
degli elaborati ivi
contenuti. |
|
All'esito delle
operazioni di correzione
degli elaborati, il
Presidente della Corte di
appello individuata ai sensi
dell'articolo 15, commi
quarto e quinto, riceve dai
presidenti delle
sottocommissioni le buste
contenenti gli elaborati, i
relativi verbali attestanti
le operazioni di correzione e
i giudizi espressi, e ne
dispone il trasferimento alla
Corte di appello di
appartenenza dei candidati,
presso la quale ha luogo la
prova orale. Il trasferimento
è effettuato con le modalità
indicate nei commi
precedenti". |
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1. All'articolo 21
del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono soppresse le parole: "anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza,"; b) al secondo comma, dopo la parola: "scritti," sono inserite le seguenti: "codici commentati,". |
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1. All'articolo
17-bis, comma 3,
lettera a), del regio
decreto 22 gennaio 1934, n.
37, la parola:
"ecclesiastico" è sostituita
dalla seguente:
"comunitario". |
1. All'articolo
17-bis, comma 3,
lettera a), del regio
decreto 22 gennaio 1934, n.
37, dopo le parole:
"diritto ecclesiastico"
sono aggiunte le
seguenti:"ˆâ2e diritto
comunitario". |
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(Norma di 1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilità, nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice. |
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1. All'articolo 22
del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, sono
apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'Ordine"; b) al comma 6, nel primo e nel secondo periodo la parola: "duecentocinquanta" è sostituita dalla seguente: "trecento". |
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(Esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di 1. Per l'esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, non si applicano gli articoli 2 e 3 del presente decreto. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 99 e 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1988, n. 574, anche per la composizione della sottocommissione di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 37, come sostituito dall'articolo 1-bis del presente decreto. |
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1. Per l'attuazione
delle disposizioni di cui al
presente decreto è
autorizzata, a decorrere
dall'anno 2003, la spesa di
euro 17.072,00; al relativo
onere si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della
giustizia. |
1. Per l'attuazione
delle disposizioni di cui al
presente decreto è
autorizzata, a decorrere
dall'anno 2003, la spesa di
euro 43.408; al
relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della
giustizia. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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