XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3841-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3841,
rilevato che, come risulta anche dalla relazione di
accompagnamento al disegno di legge di conversione, il
Comitato per la legislazione, con parere reso in data 14 marzo
2000 su analogo provvedimento, aveva ritenuto che
"l'emanazione di una riforma organica della materia
consentirebbe di evitare per il futuro il ricorso a
provvedimenti tampone e a disposizioni di deroga,
potenzialmente lesivi del valore della certezza normativa nel
settore interessato dell'ordinamento giuridico",
rilevato, altresì, che il provvedimento in esame
dispone, all'articolo 15, una serie di abrogazioni relative
alla materia disciplinata dal provvedimento stesso, e
considerata la necessità che tale ultima disciplina, alla luce
delle predette abrogazioni, sia esaustiva,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano
essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame,
nella parte in cui rinvia ad un decreto ministeriale per la
definizione delle modalità di attuazione del comma 6 e del
contenuto della dichiarazione di cui all'ultimo periodo del
comma 1 dell'articolo 7, si coordini la disposizione con
l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
quale prevede che i decreti-legge debbano contenere misure di
immediata applicazione, valutando altresì, con riferimento a
quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
7, l'opportunità di disciplinare direttamente il contenuto
della dichiarazione, rinviando, eventualmente, a quanto
disposto dai periodi precedenti di detta disposizione;
agli articoli 2, 9 e 13, nella parte in cui rinviano a
norme di cui il successivo articolo 15 del provvedimento in
esame dispone l'abrogazione (legge 26 novembre 1992, n. 468;
articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995,
n. 46; decreto-legge 1^ marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;
decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito con
modificazioni dalla legge 7 aprile 2000, n. 79), si coordinino
le predette disposizioni con il predetto articolo 15,
valutando altresì la possibilità di disciplinare le relative
fattispecie direttamente nel provvedimento in esame;
all'articolo 8, comma 1, nella parte in cui si prevedono
sanzioni per l'acquirente che non proceda alla completa
contabilizzazione dei quantitativi di latte consegnati, ai
sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001, si
coordini la disposizione con quanto previsto dal comma 3 del
medesimo articolo, nella parte in cui commina una diversa
sanzione per la violazione, oltre che dei termini, anche degli
"obblighi" di cui al sopra citato articolo 14 del regolamento
(CE) n. 1392/2001;
all'articolo 11, comma 2, nella parte in cui si rinvia al
"termine di cui al comma 1", si riformuli la disposizione in
esame esplicitando il termine cui si fa riferimento, atteso
che il comma 1 non ne fa menzione; ciò, anche alla luce del
fatto che al mancato rispetto di tale termine sono connesse le
sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del
regolamento (CE) n. 1392/2001. Peraltro, con riferimento a
tali sanzioni, si coordini il predetto articolo 11, comma 2,
con quanto previsto dai successivi commi 3 e 4 del medesimo
articolo, i quali comminano, per le medesime fattispecie,
sanzioni diverse;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 9, comma 2, primo periodo, nella parte in
cui si dispone che l'ammontare finanziario che viene
accantonato si ottiene detraendo il 10 per cento dell'importo
del prelievo nazionale dalla somma del prelievo versato in
eccesso, si valuti l'opportunità di riformulare la
disposizione chiarendone le modalità applicative, alla luce
del fatto che tale calcolo potrebbe risultare impraticabile
nel caso in cui l'ammontare del prelievo versato in eccesso
sia inferiore al 10 per cento della somma da versare a titolo
di prelievo nazionale; al secondo periodo della disposizione
in esame, nella parte in cui si prevede l'emanazione di un
decreto ministeriale per la determinazione, ogni due periodi,
della percentuale da accantonare, fissata al 10 per cento dal
primo periodo della disposizione in esame, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di precisare la natura del decreto.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3841,
di conversione del decreto-legge n. 49 del 2003, recante
riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari,
rilevato che le disposizioni del decreto-legge appaiono
incidere su materie quali "agricoltura", intesa genericamente
come comparto produttivo, e "commercio" che, non essendo
incluse tra quelle assegnate alla competenza legislativa
esclusiva o concorrente dello Stato ai sensi del secondo e
terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono da
ritenersi riservate, ai sensi del quarto comma del medesimo
articolo 117, alla competenza legislativa delle regioni,
rilevato altresì che la regolazione della materia
"quote-latte" contenuta nel decreto-legge appare interessare
sia aspetti, quali quelli della tutela della concorrenza,
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile,
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale, affidati
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato sia aspetti,
quale quello dell'alimentazione, affidati alla competenza
legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 49 del 2003 recante "Riforma della normativa
in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari",
preso atto che con il provvedimento in esame si
introducono modifiche alla disciplina vigente per il sistema
del prelievo supplementare nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari, prevedendo in particolare
l'unificazione delle quote A e B, le assegnazioni integrative
in una sola quota, l'obbligo di versamento mensile del
prelievo, la possibilità di sostituire il pagamento del
prelievo con la prestazione di una fideiussione bancaria,
l'introduzione di nuovi criteri per la riassegnazione delle
quote rievocate e la liberalizzazione del mercato delle quote
tra privati,
tenuto conto che il sistema del prelievo supplementare
nella gestione del mercato lattiero-caseario è stato
introdotto dall'ordinamento comunitario - e, in particolare
dal regolamento CE n. 3950/92 del 28 dicembre 1992, come
modificato dal regolamento CE 1256/1999 e dal regolamento CE
n. 1392/2001 del 9 luglio 2001 - per far fronte alle eccedenze
di prodotto riscontrate sul mercato e che in tale modo il
sistema produttivo viene contingentato attribuendo a ciascuno
Stato membro un quantitativo che viene ripartito tra i
produttori di ciascuno Stato,
ricordato che il 12 gennaio 1998 è stata avviata da
parte della Commissione europea una procedura di infrazione
(n. 97/2228) nei confronti dell'Italia per la mancata
riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari per i periodi 1995-96 e
1996-97,
evidenziato come il mancato addebito ai produttori
dell'importo integrale del prelievo supplementare per gli anni
1995-96 e 1996-97 sia stato dovuto all'applicazione di una
normativa straordinaria che ha previsto l'effettuazione di un
controllo straordinario delle produzioni delle quote in capo
ad ogni singolo produttore e che, in ogni modo, sono già state
attivate le procedure di riscossione coattiva previste dalla
normativa vigente per il recupero del prelievo supplementare
presso i soggetti morosi,
ricordato come - al fine di promuovere la soluzione
definitiva della situazione pregressa oggetto del contenzioso
- l'Italia ha presentato, alla riunione del Consiglio Ecofin
del 19 marzo scorso, una richiesta in merito all'applicazione
dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE alle quote
latte e che tale questione è stata oggetto di approfondimenti
anche nel corso del Consiglio europeo di Bruxelles del 20-21
marzo, dove si è convenuto di rimettere la questione alle
decisioni di un successivo Consiglio Ecofin,
sottolineato con vigore come, soprattutto in occasione
del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea,
occorrerà giungere a ragionevoli soluzioni sia sotto il
profilo sostanziale - sistema delle quote e quantità allocata
in Italia - sia sotto il profilo dell'accertamento da parte
della Commissione europea delle modalità di regolamentazione
del problema delle multe, considerate le forti penalizzazione
che hanno finora subito gli agricoltori nazionali per
l'applicazione della disciplina comunitaria in tale
settore;
preso atto che le disposizioni contenute nel
provvedimento in esame sono state preventivamente sottoposte
all'esame della Commissione europea che ha formulato alcuni
rilievi che sono stati successivamente recepiti,
sottolineato che all'articolo 2, comma 1, vi è la
necessità di completare il riferimento alla quota B includendo
nel calcolo la diminuzione che tale quota ha subito in base al
decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46,
considerato che in caso contrario la somma delle quote
assegnate a ciascun produttore risulterebbe superiore alla
quota nazionale assegnata all'Italia in sede comunitaria,
tenuto conto che l'articolo 11 prevede che i produttori
titolari di una quota per le vendite dirette trasmettano una
dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del
regolamento CE n. 1392/2001 e che in caso di mancato rispetto
si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, commi 3 e
4, del predetto regolamento comunitario,
rilevato tuttavia come al comma 4 dell'articolo 11 si
introducano per la medesima fattispecie di cui all'articolo 11
ulteriori e diverse sanzioni rispetto a quelle indicate dalla
normativa comunitaria e richiamate dal comma 2 dell'articolo
11,
sottolineata l'esigenza di valutare con attenzione le
disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 - che prevede
che l'Agea provveda ogni anno ad eseguire la compensazione
nazionale degli esuberi relativi alle vendite dirette
stabilendo che tale meccanismo sia attivato solo nel caso in
cui le vendite dirette abbiano superato il quantitativo
nazionale di riferimento assegnando in tal caso una priorità
alle aziende ubicate nelle zone di montagna e nelle zone
svantaggiate - alla luce di quanto previsto dall'articolo 6,
paragrafo 3, del regolamento CE n. 1392/2001, dove si
stabilisce l'obbligo per il produttore di pagare il prelievo
sulla totalità del superamento senza poter beneficiare
dell'eventuale compensazione, attraverso la ripartizione dei
quantitativi di riferimento inutilizzati, nel caso di
superamento del quantitativo individuale e di eccedenza a
livello statale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 2, comma 1, si provveda a completare il
riferimento alla quota B includendo nel calcolo la diminuzione
che tale quota ha subito in base al decreto-legge 23 dicembre
1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 1995, n. 46, considerato che in caso contrario la
somma delle quote assegnate a ciascun produttore risulterebbe
superiore alla quota nazionale assegnata all'Italia in sede
comunitaria;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di
sopprimere il comma 4, che è volto ad introdurre ulteriori e
diverse sanzioni rispetto a quelle indicate dalla normativa
comunitaria e richiamate dal comma 2 del medesimo articolo 11
nel caso di mancato rispetto dell'obbligo per produttori
titolari di una quota per le vendite dirette di trasmettere
una dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
del regolamento CE n. 1392/2001;
b) appare opportuno valutare con attenzione le
disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 alla luce di
quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento
CE n. 1392/2001.