XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3841-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3841,

              rilevato che, come risulta anche dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione, con parere reso in data 14 marzo 2000 su analogo provvedimento, aveva ritenuto che "l'emanazione di una riforma organica della materia consentirebbe di evitare per il futuro il ricorso a provvedimenti tampone e a disposizioni di deroga, potenzialmente lesivi del valore della certezza normativa nel settore interessato dell'ordinamento giuridico",

              rilevato, altresì, che il provvedimento in esame dispone, all'articolo 15, una serie di abrogazioni relative alla materia disciplinata dal provvedimento stesso, e considerata la necessità che tale ultima disciplina, alla luce delle predette abrogazioni, sia esaustiva,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame, nella parte in cui rinvia ad un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di attuazione del comma 6 e del contenuto della dichiarazione di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7, si coordini la disposizione con l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede che i decreti-legge debbano contenere misure di immediata applicazione, valutando altresì, con riferimento a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7, l'opportunità di disciplinare direttamente il contenuto della dichiarazione, rinviando, eventualmente, a quanto disposto dai periodi precedenti di detta disposizione;

          agli articoli 2, 9 e 13, nella parte in cui rinviano a norme di cui il successivo articolo 15 del provvedimento in esame dispone l'abrogazione (legge 26 novembre 1992, n. 468; articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46; decreto-legge 1^ marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 1999, n. 118; decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2000, n. 79), si coordinino le predette disposizioni con il predetto articolo 15, valutando altresì la possibilità di disciplinare le relative fattispecie direttamente nel provvedimento in esame;
          all'articolo 8, comma 1, nella parte in cui si prevedono sanzioni per l'acquirente che non proceda alla completa contabilizzazione dei quantitativi di latte consegnati, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001, si coordini la disposizione con quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, nella parte in cui commina una diversa sanzione per la violazione, oltre che dei termini, anche degli "obblighi" di cui al sopra citato articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001;

          all'articolo 11, comma 2, nella parte in cui si rinvia al "termine di cui al comma 1", si riformuli la disposizione in esame esplicitando il termine cui si fa riferimento, atteso che il comma 1 non ne fa menzione; ciò, anche alla luce del fatto che al mancato rispetto di tale termine sono connesse le sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001. Peraltro, con riferimento a tali sanzioni, si coordini il predetto articolo 11, comma 2, con quanto previsto dai successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo, i quali comminano, per le medesime fattispecie, sanzioni diverse;

          Il Comitato osserva altresì che:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 9, comma 2, primo periodo, nella parte in cui si dispone che l'ammontare finanziario che viene accantonato si ottiene detraendo il 10 per cento dell'importo del prelievo nazionale dalla somma del prelievo versato in eccesso, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione chiarendone le modalità applicative, alla luce del fatto che tale calcolo potrebbe risultare impraticabile nel caso in cui l'ammontare del prelievo versato in eccesso sia inferiore al 10 per cento della somma da versare a titolo di prelievo nazionale; al secondo periodo della disposizione in esame, nella parte in cui si prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per la determinazione, ogni due periodi, della percentuale da accantonare, fissata al 10 per cento dal primo periodo della disposizione in esame, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la natura del decreto.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3841, di conversione del decreto-legge n. 49 del 2003, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

              rilevato che le disposizioni del decreto-legge appaiono incidere su materie quali "agricoltura", intesa genericamente come comparto produttivo, e "commercio" che, non essendo incluse tra quelle assegnate alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono da ritenersi riservate, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117, alla competenza legislativa delle regioni,

              rilevato altresì che la regolazione della materia "quote-latte" contenuta nel decreto-legge appare interessare sia aspetti, quali quelli della tutela della concorrenza, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, affidati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato sia aspetti, quale quello dell'alimentazione, affidati alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

              esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 49 del 2003 recante "Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari",

              preso atto che con il provvedimento in esame si introducono modifiche alla disciplina vigente per il sistema del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevedendo in particolare l'unificazione delle quote A e B, le assegnazioni integrative in una sola quota, l'obbligo di versamento mensile del prelievo, la possibilità di sostituire il pagamento del prelievo con la prestazione di una fideiussione bancaria, l'introduzione di nuovi criteri per la riassegnazione delle quote rievocate e la liberalizzazione del mercato delle quote tra privati,

              tenuto conto che il sistema del prelievo supplementare nella gestione del mercato lattiero-caseario è stato introdotto dall'ordinamento comunitario - e, in particolare dal regolamento CE n. 3950/92 del 28 dicembre 1992, come modificato dal regolamento CE 1256/1999 e dal regolamento CE n. 1392/2001 del 9 luglio 2001 - per far fronte alle eccedenze di prodotto riscontrate sul mercato e che in tale modo il sistema produttivo viene contingentato attribuendo a ciascuno Stato membro un quantitativo che viene ripartito tra i produttori di ciascuno Stato,

              ricordato che il 12 gennaio 1998 è stata avviata da parte della Commissione europea una procedura di infrazione (n. 97/2228) nei confronti dell'Italia per la mancata riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i periodi 1995-96 e 1996-97,

              evidenziato come il mancato addebito ai produttori dell'importo integrale del prelievo supplementare per gli anni 1995-96 e 1996-97 sia stato dovuto all'applicazione di una normativa straordinaria che ha previsto l'effettuazione di un controllo straordinario delle produzioni delle quote in capo ad ogni singolo produttore e che, in ogni modo, sono già state attivate le procedure di riscossione coattiva previste dalla normativa vigente per il recupero del prelievo supplementare presso i soggetti morosi,

              ricordato come - al fine di promuovere la soluzione definitiva della situazione pregressa oggetto del contenzioso - l'Italia ha presentato, alla riunione del Consiglio Ecofin del 19 marzo scorso, una richiesta in merito all'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE alle quote latte e che tale questione è stata oggetto di approfondimenti anche nel corso del Consiglio europeo di Bruxelles del 20-21 marzo, dove si è convenuto di rimettere la questione alle decisioni di un successivo Consiglio Ecofin,

              sottolineato con vigore come, soprattutto in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, occorrerà giungere a ragionevoli soluzioni sia sotto il profilo sostanziale - sistema delle quote e quantità allocata in Italia - sia sotto il profilo dell'accertamento da parte della Commissione europea delle modalità di regolamentazione del problema delle multe, considerate le forti penalizzazione che hanno finora subito gli agricoltori nazionali per l'applicazione della disciplina comunitaria in tale settore;

              preso atto che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame sono state preventivamente sottoposte all'esame della Commissione europea che ha formulato alcuni rilievi che sono stati successivamente recepiti,

              sottolineato che all'articolo 2, comma 1, vi è la necessità di completare il riferimento alla quota B includendo nel calcolo la diminuzione che tale quota ha subito in base al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, considerato che in caso contrario la somma delle quote assegnate a ciascun produttore risulterebbe superiore alla quota nazionale assegnata all'Italia in sede comunitaria,

              tenuto conto che l'articolo 11 prevede che i produttori titolari di una quota per le vendite dirette trasmettano una dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento CE n. 1392/2001 e che in caso di mancato rispetto si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, del predetto regolamento comunitario,

              rilevato tuttavia come al comma 4 dell'articolo 11 si introducano per la medesima fattispecie di cui all'articolo 11 ulteriori e diverse sanzioni rispetto a quelle indicate dalla normativa comunitaria e richiamate dal comma 2 dell'articolo 11,

              sottolineata l'esigenza di valutare con attenzione le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 - che prevede che l'Agea provveda ogni anno ad eseguire la compensazione nazionale degli esuberi relativi alle vendite dirette stabilendo che tale meccanismo sia attivato solo nel caso in cui le vendite dirette abbiano superato il quantitativo nazionale di riferimento assegnando in tal caso una priorità alle aziende ubicate nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate - alla luce di quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1392/2001, dove si stabilisce l'obbligo per il produttore di pagare il prelievo sulla totalità del superamento senza poter beneficiare dell'eventuale compensazione, attraverso la ripartizione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, nel caso di superamento del quantitativo individuale e di eccedenza a livello statale,

          
esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione:

              all'articolo 2, comma 1, si provveda a completare il riferimento alla quota B includendo nel calcolo la diminuzione che tale quota ha subito in base al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, considerato che in caso contrario la somma delle quote assegnate a ciascun produttore risulterebbe superiore alla quota nazionale assegnata all'Italia in sede comunitaria;

              e con le seguenti osservazioni:

              a) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 4, che è volto ad introdurre ulteriori e diverse sanzioni rispetto a quelle indicate dalla normativa comunitaria e richiamate dal comma 2 del medesimo articolo 11 nel caso di mancato rispetto dell'obbligo per produttori titolari di una quota per le vendite dirette di trasmettere una dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento CE n. 1392/2001;

              b) appare opportuno valutare con attenzione le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 alla luce di quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1392/2001.



Frontespizio Testo articoli Testo del decreto legge