|
|
|
|
1. Gli adempimenti
relativi al regime
comunitario del prelievo
supplementare nel settore del
latte e dei prodotti
lattiero-caseari, salvo
quanto previsto al comma 2,
sono di competenza delle
regioni e delle province
autonome. |
1. Identico. |
|
2. All'AGEA compete
la gestione della riserva
nazionale ai sensi degli
articoli 2 e 3, l'esecuzione
del calcolo delle quantità e
degli importi di cui agli
articoli 9 e 11, nonché
l'esecuzione delle
comunicazioni di cui
all'articolo 15 del
regolamento (CE) n.
1392/2001. |
2. All'Agenzia per
le erogazioni in Agricoltura
(AGEA) compete la gestione
della riserva nazionale ai
sensi dell'articolo 3,
l'esecuzione del calcolo
delle quantità e degli
importi di cui agli articoli
9 e 11, nonché l'esecuzione
delle comunicazioni di cui
all'articolo 15 del
regolamento (CE) n.
1392/2001. |
|
3. La provincia
autonoma di Bolzano, ove vige
l'istituto del maso chiuso,
adotta, con propri
provvedimenti, le necessarie
disposizioni a tutela di tale
istituto. |
3. Identico. |
|
4. Le funzioni di
controllo relative
all'applicazione della
normativa comunitaria in
materia e di quella di cui al
presente decreto sono svolte
dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e
di Bolzano. Restano ferme le
funzioni di controllo
dell'Ispettorato centrale
repressione frodi del
Ministero delle politiche
agricole e forestali e degli
ufficiali ed agenti delle
forze di polizia competenti.
Gli altri organi dello Stato,
che in ragione delle proprie
funzioni accertino violazioni
in materia, sono tenuti ad
informare gli organismi di
cui al presente comma. |
4. Identico. |
|
5. I produttori, gli
acquirenti ed i raccoglitori
e/o trasportatori di latte
indicati dagli acquirenti
sono tenuti a consentire
l'accesso alle proprie sedi,
impianti, magazzini o altri
locali, mezzi di trasporto,
nonché alla documentazione
contabile e amministrativa,
ai funzionari addetti ai
controlli, nell'ambito delle
proprie competenze, degli
organismi di cui al comma 4.
In caso di inadempienza si
applica una sanzione
amministrativa non inferiore
a euro 10.000 e non superiore
a euro 100.000. |
5. I produttori, gli
acquirenti, così come i
raccoglitori e i
trasportatori di latte
indicati dagli acquirenti
sono tenuti a consentire
l'accesso alle proprie sedi,
impianti, magazzini o altri
locali, mezzi di trasporto,
nonché alla documentazione
contabile e amministrativa,
ai funzionari addetti ai
controlli, nell'ambito delle
proprie competenze, degli
organismi di cui al comma 4.
In caso di inadempienza si
applica una sanzione
amministrativa non inferiore
a euro 10.000 e non superiore
a euro 100.000. |
|
6. Ai fini della
gestione del regime
comunitario, le regioni e le
province autonome, gli
acquirenti riconosciuti ai
sensi del regolamento (CE) n.
1392/2001 e le loro
organizzazioni, le
organizzazioni tra i
produttori di latte
riconosciute dalle regioni e
dalle province autonome ai
sensi della normativa
vigente, nonché i centri
autorizzati di assistenza
agricola di cui all'articolo
3-bis del decreto
legislativo 27 maggio 1999,
n. 165, così come modificato
dal decreto legislativo 16
giugno 2000, n. 188, si
avvalgono del Sistema
informativo agricolo
nazionale (SIAN), con le
modalità definite dal decreto
di cui al comma 7. |
6. Ai fini della
gestione del regime
comunitario, le regioni e le
province autonome, gli
acquirenti riconosciuti ai
sensi dell'articolo 4 e
le loro organizzazioni, le
organizzazioni dei
produttori, riconosciute ai
sensi del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228,
nonché i centri autorizzati
di assistenza agricola di cui
all'articolo 3-bis del
decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, così come
modificato dal decreto
legislativo 15 giugno
2000, n. 188, si avvalgono
del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN),
con le modalità definite dal
decreto di cui al comma 7. |
|
7. Entro 45 giorni
dalla data di entrata in
vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro
delle politiche agricole
e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato e le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, sono definite le
modalità di attuazione di cui
al comma 6. |
7. Entro 45 giorni
dalla data di entrata in
vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro
delle politiche agricole e
forestali, sentite la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano e le competenti
Commissioni parlamentari,
sono definite le modalità di
attuazione delle
disposizioni del presente
decreto. |
|
8. L'irrogazione
delle sanzioni amministrative
previste dal presente decreto
è effettuata dalle regioni e
province autonome di Trento e
di Bolzano, cui sono devoluti
i relativi proventi. Si
applicano le disposizione
contenute nel capo I della
legge 24 novembre 1981, n.
689, con esclusione della
facoltà di pagamento in
misura ridotta prevista
dall'articolo 16 della
medesima legge. |
8. Identico. |
| 9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva | 9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione |
|
mediante ruolo, previa
intimazione nei confronti di
acquirenti e produttori,
applicando le sanzioni di cui
all'articolo 8 del
regolamento (CE) n.
1392/2001. |
coattiva mediante ruolo,
previa intimazione nei
confronti di acquirenti e
produttori, applicando le
sanzioni di cui all'articolo
8 del regolamento (CE) n.
1392/2001. |
|
|
|
|
1. A decorrere dal primo
periodo di applicazione del
presente decreto, i
quantitativi individuali di
riferimento, distinti tra
consegne e vendite dirette,
sono determinati dalla somma
della quota A e della quota B
di cui all'articolo 2 della
legge 26 novembre 1992, n.
468, delle assegnazioni
integrative effettuate ai
sensi dell'articolo 1, comma
21, del decreto-legge 1^
marzo 1999, n. 43,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
aprile 1999, n. 118, e
dell'articolo 1 del
decreto-legge 4 febbraio
2000, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
aprile 2000, n. 79. |
1. A decorrere dal primo
periodo di applicazione del
presente decreto, i
quantitativi individuali di
riferimento, distinti tra
consegne e vendite dirette,
sono determinati dalla somma
della quota A e della quota B
di cui all'articolo 2 della
legge 26 novembre 1992, n.
468, considerando le
riduzioni apportate ai sensi
del decreto-legge 23 dicembre
1994, n. 727, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
febbraio 1995, n. 46, e
delle assegnazioni
integrative effettuate ai
sensi dell'articolo 1, comma
21, del decreto-legge 1^
marzo 1999, n. 43,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
aprile 1999, n. 118, e
dell'articolo 1 del
decreto-legge 4 febbraio
2000, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
aprile 2000, n. 79. |
|
2. Prima dell'inizio
di ogni periodo di produzione
lattiera le regioni e
province autonome comunicano
a ciascun produttore il
proprio quantitativo
individuale di riferimento,
così come dalle stesse
registrato nel Sistema
informativo agricolo
nazionale (SIAN). |
2. Prima dell'inizio
di ogni periodo di produzione
lattiera le regioni e
province autonome comunicano
a ciascun produttore il
proprio quantitativo
individuale di riferimento,
così come dalle stesse
registrato nel SIAN. |
|
|
|
|
1. Con il decreto di cui
all'articolo 1, comma 7, sono
stabilite le disposizioni
attuative per la revoca e la
riduzione delle quote non
utilizzate per almeno il 70
per cento, fatte salve le
cause di forza maggiore, ai
sensi dell'articolo 5,
paragrafo 3, del regolamento
(CEE) n. 3950/1992, e
successive modificazioni e
integrazioni, e per la
disciplina delle cessioni
definitive o temporanee di
quota. La cessione in affitto
temporaneo delle quote in
corso di periodo, di cui
all'articolo 12, non
costituisce utilizzo della
quota. |
1. Con il decreto di cui
all'articolo 1, comma 7, sono
stabilite le disposizioni
attuative per la revoca e la
riduzione delle quote non
utilizzate per almeno il 70
per cento, fatte salve le
cause di forza maggiore, ai
sensi dell'articolo 5,
paragrafo 3, del regolamento
(CEE) n. 3950/92, e
successive modificazioni, e
per la disciplina delle
cessioni definitive o
temporanee di quota. La
cessione in affitto
temporaneo delle quote in
corso di periodo, di cui
all'articolo 12, non
costituisce utilizzo della
quota. |
|
2. I quantitativi
revocati ad aziende ubicate
nelle zone di cui agli
articoli 18 e 19 del
regolamento (CE) n. 1257/1999
confluiscono nella riserva
nazionale per essere
riattribuiti alle regioni o
province autonome cui
afferivano. |
2. I quantitativi
revocati ad aziende ubicate
nelle zone di cui agli
articoli 18 e 19 del
regolamento (CE) n. 1257/1999
e nel territorio delle
regioni insulari
confluiscono nella riserva
nazionale per essere
riattribuiti alle regioni o
province autonome cui
afferivano. |
|
3. I quantitativi di
riferimento confluiti nella
riserva nazionale, con
esclusione di quelli di cui
al comma 2, sono riattribuiti
dall'AGEA alle regioni e
province autonome cui
afferivano, fino alla misura
massima dei quantitativi
prodotti in esubero
nell'ultimo periodo
contabilizzato. I
quantitativi eventualmente
eccedenti tale misura massima
sono ripartiti fra tutte le
regioni e province autonome,
in misura proporzionale alla
media dei quantitativi di
latte commercializzati nei
tre periodi precedenti. |
3. Identico. |
|
4. Le regioni e le
province autonome provvedono
alla riassegnazione dei
relativi quantitativi, sulla
base di criteri oggettivi
autonomamente determinati. |
4. Identico. |
|
5. Per il calcolo del
prelievo supplementare dovuto
da ciascun produttore si
considera il quantitativo
individuale di riferimento di
fine periodo, che può essere
diverso da quello di inizio a
seguito delle variazioni
intervenute nel corso del
periodo, in applicazione del
presente decreto. |
5. Identico. |
|
6. Tutte le revoche,
riduzioni e assegnazioni
della quota eseguite in
applicazione del presente
decreto hanno effetto a
partire dal periodo
immediatamente successivo a
quello in corso al momento
della comunicazione agli
interessati del relativo
provvedimento
amministrativo. |
6. Identico. |
|
|
|
|
1. Il riconoscimento
delle ditte acquirenti di cui
all'articolo 13 del
regolamento (CE) n. 1392/2001
è subordinato alla verifica
del rispetto di tutti i
requisiti ivi indicati,
nonché delle disposizioni del
decreto di cui all'articolo
1, comma 7. Le regioni
assicurano idonee forme di
pubblicità delle ditte
acquirenti riconosciute
mediante l'istituzione di un
apposito albo. |
1. Identico. |
|
2. Ogni produttore è
tenuto ad accertarsi che
l'acquirente cui intende
conferire latte sia
riconosciuto ai sensi del
presente articolo; il latte o
equivalente latte conferito
ad un acquirente non
riconosciuto è interamente
assoggettato a prelievo
supplementare a carico del
produttore, fatto salvo
quanto previsto dal comma
3. |
2. Ogni produttore è
tenuto ad accertarsi che
l'acquirente cui intende
conferire latte sia
riconosciuto ai sensi del
presente articolo; il latte o
equivalente latte conferito
ad un acquirente non
riconosciuto è interamente
assoggettato a prelievo
supplementare a carico del
produttore. |
|
3. Le regioni e le
province autonome revocano il
riconoscimento agli
acquirenti già riconosciuti
nel caso vengano meno i
requisiti di cui al comma 1,
o negli altri casi previsti
dal presente decreto.
L'acquirente assoggettato ad
un provvedimento definitivo
di revoca è tenuto a rendere
noto entro 15 giorni il
provvedimento stesso ai
propri conferenti; qualora
non adempia a tale obbligo, i
quantitativi di latte
eventualmente ritirati dopo
la decorrenza della revoca e
fino al termine del periodo
di commercializzazione in
corso sono assoggettati a
prelievo supplementare a
carico dell'acquirente
stesso. La revoca del
riconoscimento deve essere
notificata dalla regione
competente all'acquirente
interessato, nonché resa nota
ai produttori con adeguate
forme di pubblicità. La
revoca ha effetto a decorrere
dal novantesimo giorno
successivo alla notifica e
comunque entro il termine del
periodo di
commercializzazione in corso,
per il quale restano fermi
gli obblighi relativi agli
adempimenti degli
acquirenti. |
3. Le regioni e le
province autonome revocano il
riconoscimento agli
acquirenti già riconosciuti
nel caso vengano meno i
requisiti di cui al comma 1,
o negli altri casi previsti
dal presente decreto.
L'acquirente assoggettato ad
un provvedimento definitivo
di revoca è tenuto a rendere
noto entro 15 giorni dalla
notifica il provvedimento
stesso ai propri conferenti;
qualora non adempia a tale
obbligo, i quantitativi di
latte eventualmente ritirati
dopo la decorrenza della
revoca e fino al termine del
periodo di
commercializzazione in corso
sono assoggettati a prelievo
supplementare a carico
dell'acquirente stesso. La
revoca del riconoscimento
deve essere notificata dalla
regione o dalla provincia
autonoma competente
all'acquirente interessato,
nonché resa nota ai
produttori con adeguate forme
di pubblicità. La revoca ha
effetto a decorrere dal
novantesimo giorno successivo
alla notifica e comunque
entro il termine del periodo
di commercializzazione in
corso, per il quale restano
fermi gli obblighi relativi
agli adempimenti degli
acquirenti. |
| 4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari | 4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari |
|
all'importo del prelievo
supplementare sull'intero
quantitativo di prodotto
ritirato in assenza del
riconoscimento; l'importo
di tale sanzione comunque non
può essere inferiore a euro
5.000 e superiore a euro
50.000. |
all'importo del prelievo
supplementare sull'intero
quantitativo di prodotto
ritirato in assenza del
riconoscimento. |
|
|
|
|
1. Entro il mese
successivo a quello di
riferimento, gli acquirenti
trasmettono alle regioni e
alle province autonome che li
hanno riconosciuti i dati
derivanti dall'aggiornamento
del registro mensile tenuto
ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, del regolamento (CE)
n. 1392/2001, anche nel caso
in cui non abbiano ritirato
latte. Gli acquirenti devono
trattenere il prelievo
supplementare, calcolato in
base al disposto
dell'articolo 1 del
regolamento (CEE) n.
3950/1992, e successive
modificazioni, relativo al
latte consegnato in esubero
rispetto al quantitativo
individuale di riferimento
assegnato ai singoli
conferenti. Entro lo stesso
termine gli acquirenti
trasmettono alle regioni ed
alle province autonome che li
hanno riconosciuti e all'AGEA
anche l'aggiornamento del
registro mensile tenuto ai
sensi dell'articolo 14, comma
3, del regolamento (CE) n.
1392/2001. Il decreto di cui
all'articolo 1, comma 7,
prevede forme di trasmissione
dei dati per via telematica e
definisce gli adempimenti
contabili degli
acquirenti. |
1. Entro il mese
successivo a quello di
riferimento, gli acquirenti
trasmettono alle regioni e
alle province autonome che li
hanno riconosciuti i dati
derivanti dall'aggiornamento
del registro mensile tenuto
ai sensi dell'articolo 14,
paragrafo 2, del
regolamento (CE) n.
1392/2001, anche nel caso in
cui non abbiano ritirato
latte. Gli acquirenti devono
trattenere il prelievo
supplementare, calcolato in
base al disposto
dell'articolo 1 del
regolamento (CEE) n.
3950/92, e successive
modificazioni, relativo al
latte consegnato in esubero
rispetto al quantitativo
individuale di riferimento
assegnato ai singoli
conferenti, tenendo conto
delle variazioni intervenute
in corso di periodo. Entro
lo stesso termine gli
acquirenti trasmettono alle
regioni ed alle province
autonome che li hanno
riconosciuti e all'AGEA anche
l'aggiornamento del registro
mensile tenuto ai sensi
dell'articolo 14,
paragrafo 3, del
regolamento (CE) n.
1392/2001, limitatamente
ai soli quantitativi di
latte. Il decreto di cui
all'articolo 1, comma 7,
prevede forme di trasmissione
dei dati per via telematica e
definisce gli adempimenti
contabili degli
acquirenti. |
|
2. Entro i successivi
30 giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 1,
fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 13, gli
acquirenti provvedono al
versamento degli importi
trattenuti nell'apposito
conto corrente acceso presso
l'istituto tesoriere
dell'AGEA, nonché all'invio
alle regioni ed alle province
autonome di copia delle
ricevute di versamento,
ovvero delle fideiussioni di
cui al comma 6. |
2. Identico. |
|
3. Le regioni e le
province autonome verificano
la corretta determinazione
degli esuberi individuali,
degli importi trattenuti,
nonché il loro effettivo
versamento, ovvero
l'effettiva prestazione delle
garanzie di cui al comma 6;
verificano altresì, per
ciascuna azienda, la coerenza
del quantitativo di latte
dichiarato con il numero di
vacche da latte avvalendosi
dell'anagrafe bovina di cui
al decreto dei Ministri della
salute e delle politiche
agricole e forestali in data
31 gennaio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 72 del 26 marzo 2002,
procedendo ad ogni ulteriore
accertamento che ritengano
necessario, inclusa la
verifica dei dati contenuti
nella documentazione prevista
ad altri fini, anche
direttamente presso le
aziende, per la corretta
imputazione del prelievo
supplementare e per la revoca
o riduzione della quota di
cui al presente decreto. Il
decreto di cui all'articolo
1, comma 7, individua i
criteri univoci per la
determinazione del numero
delle vacche che hanno
concorso alla produzione. |
3. Identico. |
|
4. Il produttore è
obbligato a documentare
all'acquirente la titolarità
della quota; in assenza di
tale documentazione,
l'acquirente é tenuto a
trattenere e versare per
intero il prelievo
supplementare, calcolato in
base a quanto disposto
dall'articolo 1 del
regolamento (CEE) n.
3950/1992, e successive
modificazioni, relativo al
latte consegnato. |
4. Il produttore è
obbligato a documentare
all'acquirente la titolarità
della quota; in assenza di
tale documentazione,
l'acquirente é tenuto a
trattenere e versare per
intero il prelievo
supplementare, calcolato in
base a quanto disposto
dall'articolo 1 del
regolamento (CEE) n.
3950/92, e successive
modificazioni, relativo al
latte consegnato. |
|
5. Il mancato
rispetto degli obblighi o dei
termini di cui al presente
articolo da parte degli
acquirenti comporta
l'applicazione di una
sanzione amministrativa
commisurata al prelievo
supplementare eventualmente
dovuto, comunque non
inferiore a euro 5.000 e non
superiore a euro 50.000,
fermo restando l'obbligo del
versamento del prelievo
supplementare. Nel caso di
ripetute violazioni da parte
dell'acquirente le regioni e
province autonome dispongono
la revoca del
riconoscimento. |
5. Il mancato
rispetto degli obblighi o dei
termini di cui al presente
articolo da parte degli
acquirenti comporta
l'applicazione di una
sanzione amministrativa
pari al prelievo
supplementare eventualmente
dovuto, fermo restando
l'obbligo del versamento del
prelievo supplementare. Nel
caso di ripetute violazioni
da parte dell'acquirente le
regioni e province autonome
dispongono la revoca del
riconoscimento. |
|
6. L'acquirente può
sostituire il versamento di
cui al comma 2 con la
prestazione all'AGEA di una
fideiussione bancaria. Il
decreto di cui all'articolo
1, comma 7, determina il
testo della fideiussione e le
modalità di attuazione del
presente comma. |
6. L'acquirente può
sostituire il versamento di
cui al comma 2 con la
prestazione all'AGEA di una
fideiussione bancaria
esigibile a prima e
semplice richiesta. Il
decreto di cui all'articolo
1, comma 7, determina il
testo della fideiussione e le
modalità di attuazione del
presente comma. |
|
7. Gli acquirenti,
anteriormente all'inizio di
ogni campagna, devono
comunicare alla regione o
alla provincia autonoma
l'elenco dei trasportatori di
cui intendono avvalersi, con
l'indicazione degli eventuali
centri di raccolta
utilizzati; le variazioni in
corso di campagna devono
essere comunicate prima che
il trasportatore inizi ad
operare. In caso di
inadempienza si applica una
sanzione amministrativa non
inferiore a euro 1.000 e non
superiore a euro 10.000. |
7. Identico. |
|
|
|
|
1. Le dichiarazioni di
fine periodo rese dagli
acquirenti ai sensi
dell'articolo 5 del
regolamento (CE) n.
1392/2001, firmate dal legale
rappresentante della ditta
acquirente e corredate dei
relativi allegati L1
controfirmati dai singoli
produttori conferenti, i
quali dovranno indicare sotto
la propria responsabilità il
numero delle vacche da latte
detenute in azienda nel
periodo, devono essere
trasmesse alle regioni ed
alle province autonome ed
all'AGEA entro il termine di
cui al citato articolo 5,
anche in assenza di acquisti
nel periodo. |
1. Le dichiarazioni di
fine periodo rese dagli
acquirenti ai sensi
dell'articolo 5 del
regolamento (CE) n.
1392/2001, firmate dal legale
rappresentante della ditta
acquirente e corredate dei
relativi allegati L1, di
cui al decreto del Ministro
delle risorse agricole,
alimentari e forestali del 15
maggio 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
115 del 20 maggio 1997,
controfirmati dai singoli
produttori conferenti, i
quali dovranno indicare sotto
la propria responsabilità il
numero delle vacche da latte
detenute in azienda nel
periodo, devono essere
trasmesse alle regioni ed
alle province autonome ed
all'AGEA entro il termine di
cui al citato articolo 5,
anche in assenza di acquisti
nel periodo. Il decreto di
cui all'articolo 1, comma 7,
può prevedere forme di
trasmissione dei dati anche
per via telematica. |
|
2. Tutti i
quantitativi di latte
ritirati indicati nelle
dichiarazioni di cui al comma
1 devono corrispondere a
quanto dichiarato nei
registri mensili di cui
all'articolo 5, comma 1,
trasmessi ai sensi del
medesimo comma. |
2. Identico. |
| 3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico degli acquirenti, da parte delle regioni e delle |
3. Identico. |
|
province autonome, delle
procedure e sanzioni previste
dall'articolo 5, paragrafi 3
e 4, del regolamento (CE)
n. 1392/2001. |
|
4. In caso di mancato
rispetto del comma 2 da parte
di un acquirente si applica
una sanzione amministrativa
non inferiore a euro 5.000 e
non superiore a euro
50.000. |
4. In caso di
mancata corrispondenza tra i
quantitativi di cui al comma
2, si applica una sanzione
amministrativa pari
all'importo del prelievo
supplementare calcolato sulla
differenza, in valore
assoluto, tra detti
quantitativi. Tale sanzione
non potrà essere di importo
inferiore a 100 euro. |
|
5. In caso un
acquirente indichi nella
dichiarazione di cui al comma
1 quantitativi superiori alla
sommatoria dei quantitativi
dei registri mensili di cui
all'articolo 5, comma 1, alla
differenza viene applicato il
prelievo supplementare a
carico dell'acquirente
stesso. |
5. Identico. |
|
|
|
|
1. Se un produttore
intende consegnare latte a
più acquirenti, deve
preventivamente presentare a
ciascuno di essi ed alla
regione o provincia
autonoma un'apposita
dichiarazione di pluralità
contenente l'elenco delle
ditte acquirenti cui intende
consegnare il latte e la
ripartizione della propria
quota "consegne" tra di esse,
relativamente al periodo di
interesse. La dichiarazione
di pluralità deve essere
rinnovata ogni qualvolta
necessario in conseguenza di
nuove scelte del produttore.
Il produttore, ogni qualvolta
cambi acquirente nel corso
della campagna, è tenuto a
consegnare al nuovo
acquirente un'apposita
dichiarazione i cui contenuti
sono determinati dal decreto
di cui all'articolo 1,
comma 7. |
1. Se un produttore
intende consegnare latte a
più acquirenti, deve
preventivamente presentare a
ciascuno di essi un'apposita
dichiarazione di
pluralità, inviata anche
alla regione o alla provincia
autonoma, contenente
l'elenco delle ditte
acquirenti cui intende
consegnare il latte e la
ripartizione della propria
quota "consegne" tra di esse,
relativamente al periodo di
interesse. La dichiarazione
di pluralità deve essere
rinnovata ogni qualvolta
necessario in conseguenza di
nuove scelte del produttore.
Il produttore, ogni qualvolta
cambi acquirente nel corso
della campagna, è tenuto a
consegnare al nuovo
acquirente un'apposita
dichiarazione i cui contenuti
sono determinati dal decreto
di cui all'articolo 1,
comma 7. |
|
2. La quota già
utilizzata da parte di un
produttore attraverso
consegne di latte è
indisponibile fino alla fine
del periodo di
commercializzazione e
pertanto non può essere messa
a disposizione di altri
acquirenti o essere ceduta ad
altri produttori attraverso
contratti. |
2. Identico. |
|
3. Se un produttore
effettua consegne a più di un
acquirente senza aver
ottemperato agli obblighi di
cui al presente articolo, la
regione o la provincia
autonoma competente applica
la riduzione di un quinto
della sua quota "consegne". I
quantitativi di riferimento
così revocati affluiscono
alla riserva nazionale per
essere riattribuiti alla
regione o alla provincia
autonoma cui afferivano. |
3. Identico. |
|
3-bis. La
regione o la provincia
autonoma provvede, ove
dovuto, al recupero del
prelievo supplementare
direttamente nei confronti
del produttore inadempiente,
con le modalità previste
dall'articolo 1. |
|
|
|
| 1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del regolamento (CE) | 1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del regolamento (CE) |
|
n. 1392/2001, dei
quantitativi di latte che gli
vengono consegnati, è
soggetto alla revoca del
riconoscimento e ad una
sanzione amministrativa
commisurata all'importo
del prelievo supplementare
calcolato sul quantitativo
non contabilizzato. |
n. 1392/2001, dei
quantitativi di latte che gli
vengono consegnati, è
soggetto alla revoca del
riconoscimento e ad una
sanzione amministrativa
pari all'importo del
prelievo supplementare
calcolato sul quantitativo
non contabilizzato. |
|
2. Il produttore che
ha sottoscritto un allegato
L1 in cui dichiara un
quantitativo di latte non
veritiero è soggetto alla
riduzione della quota di cui
è titolare per un
quantitativo pari alla
differenza, in valore
assoluto, tra il quantitativo
indicato nell'allegato L1 e
quello effettivamente
accertato, fermo restando il
pagamento del prelievo
supplementare sul
quantitativo prodotto oltre
la quota. I quantitativi di
riferimento così revocati
affluiscono alla riserva
nazionale per essere
riattribuiti alla regione o
alla provincia autonoma cui
afferivano. |
2. Identico. |
|
3. Il mancato
rispetto degli obblighi o dei
termini di cui all'articolo
14 del regolamento (CE) n.
1392/2001 da parte degli
acquirenti comporta
l'applicazione di una
sanzione amministrativa non
inferiore a euro 10.000 e non
superiore a euro 100.000. |
3. Il mancato
rispetto degli obblighi o dei
termini di cui all'articolo
14 del regolamento (CE) n.
1392/2001 da parte degli
acquirenti comporta
l'applicazione di una
sanzione amministrativa
pari al prelievo
supplementare calcolato sulla
quantità di prodotto
interessato
dall'irregolarità, e comunque
non inferiore a 1.000 euro e
non superiore a 100.000 euro,
fermo restando l'obbligo del
versamento del prelievo
supplementare. |
|
4. Il produttore che
effettua vendite dirette
tiene a disposizione degli
organi di controllo i
documenti e la contabilità di
magazzino ai sensi
dell'articolo 14, comma 5,
del regolamento (CE) n.
1392/2001. In caso di
inadempienza si applica una
sanzione amministrativa non
inferiore a 5.000 euro e non
superiore a 50.000 euro. |
4. Il produttore che
effettua vendite dirette
tiene a disposizione degli
organi di controllo i
documenti e la contabilità di
magazzino ai sensi
dell'articolo 14,
paragrafo 5, del
regolamento (CE) n.
1392/2001. In caso di
inadempienza si applica una
sanzione amministrativa non
inferiore a 1.000 euro
e non superiore a 50.000
euro. |
|
|
|
|
1. Al termine di ciascun
periodo, l'AGEA: |
1. Identico. |
|
a) contabilizza
le consegne di latte
effettuate e il prelievo
complessivamente versato
dagli acquirenti a seguito
degli adempimenti di cui
all'articolo 5; b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione europea per esubero produttivo nelle consegne; c) calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso. |
| 2. Il 10 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera c) del comma 1 ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza | 2. Il 10 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera c) del comma 1 ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente |
|
permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, la
percentuale di cui al
presente comma potrà essere
rideterminata ogni due
periodi. |
per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le
province autonome di
Trento e di Bolzano, la
percentuale di cui al
presente comma potrà essere
rideterminata ogni due
periodi. |
|
3. L'importo di cui
al comma 1, lettera c),
decurtato dell'importo
accantonato ai sensi del
comma 2, viene ripartito tra
i produttori titolari di
quota assoggettati a
prelievo, secondo i seguenti
criteri e nell'ordine: |
3. Identico: |
|
a) tra quelli
per i quali tutto o parte del
prelievo loro applicato
risulti indebitamente
riscosso o comunque non più
dovuto; |
a) identica; |
|
b) tra quelli
titolari di aziende ubicate
nelle zone di montagna, di
cui all'articolo 18 del
regolamento (CE) n.
1257/1999; |
b) identica; |
|
c) tra quelli
titolari di aziende ubicate
nelle zone svantaggiate, di
cui all'articolo 19 del
regolamento (CE) n.
1257/1999. |
c) identica; c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno centottanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione, nonché i relativi termini di decorrenza. |
|
4. Qualora dette
restituzioni non esauriscano
le disponibilità dell'importo
di cui al comma 3, il residuo
viene ripartito tra i
produttori titolari di quota,
con esclusione di quelli che
abbiano superato di oltre il
100 per cento il proprio
quantitativo di riferimento
individuale, secondo i
seguenti criteri e
nell'ordine: |
4. Identico: |
|
a) tra i
produttori già titolari di
quota "B" che sia stata
ridotta ai sensi
dell'articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre
1994, n. 727, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
febbraio 1995, n. 46, nei
limiti della riduzione subita
al netto delle assegnazioni
regionali integrative
effettuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 21,
del decreto-legge 1^ marzo
1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
aprile 1999, n. 118, e ai
sensi dell'articolo 3,
comma 3; |
a) tra i
produttori già titolari di
quota "B" che sia stata
ridotta ai sensi
dell'articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre
1994, n. 727, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
febbraio 1995, n. 46, nei
limiti della riduzione subita
al netto delle assegnazioni
regionali integrative
effettuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 21,
del decreto-legge 1^ marzo
1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
aprile 1999, n. 118, e ai
sensi dell'articolo 3; |
|
b) tra i
produttori che abbiano
superato di non oltre il 20
per cento il quantitativo di
riferimento individuale di
fine periodo; |
b) identica; |
|
c) tra tutti i
produttori, ivi compresi
quelli di cui alla lettera
a), per la parte di prelievo
in eccesso non ancora
restituita. |
c) identica. |
| 5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero | 5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti, alle regioni e alle province autonome l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire calcolati ai |
|
eventuali importi di
prelievo dovuti; entro lo
stesso termine l'AGEA
provvede alla restituzione
agli acquirenti degli importi
stessi. |
sensi dei commi 3 e 4,
ovvero eventuali importi di
prelievo dovuti; entro lo
stesso termine l'AGEA
provvede alla restituzione
agli acquirenti degli importi
stessi. |
|
6. Entro i successivi
quindici giorni gli
acquirenti pagano ai
produttori gli importi ad
essi spettanti e provvedono
alla riscossione ed al
versamento degli eventuali
importi dovuti. |
6. Entro i successivi
quindici giorni gli
acquirenti pagano ai
produttori gli importi ad
essi spettanti e provvedono
alla riscossione ed al
versamento degli eventuali
importi dovuti, dandone
comunicazione alle regioni e
alle province autonome. |
|
7. Le decisioni
amministrative o
giurisdizionali concernenti i
ricorsi in materia, non
notificate entro il
trentesimo giorno precedente
la scadenza del termine di
cui al comma 5, non producono
effetti sui risultati
complessivi delle operazioni
effettuate ai sensi del
presente articolo, che
restano fermi nei confronti
dei produttori estranei ai
procedimenti nei quali sono
state emesse. Al produttore
il cui ricorso è stato
accolto il prelievo versato è
restituito per la parte non
dovuta. I relativi saldi
contabili con l'Unione
europea sono iscritti nella
gestione finanziaria
dell'AGEA - spese connesse ad
interventi comunitari - e
sono ripianati attraverso
l'importo accantonato ai
sensi del comma 2. |
7. Identico. |
|
7-bis. Il
mancato rispetto degli
obblighi e dei termini di cui
al comma 6 da parte degli
acquirenti comporta
l'applicazione delle misure
sanzionatorie di cui
all'articolo 5, comma 5. Nel
caso di ripetute violazioni è
disposta la revoca del
riconoscimento. |
|
|
|
|
1. Il latte deve essere
accompagnato, durante il
trasporto, da una distinta
latte redatta secondo le
modalità previste dal decreto
di cui all'articolo 1, comma
7, che deve essere
sottoscritta dal produttore,
dal trasportatore e,
all'arrivo,
dall'acquirente. |
1. Il latte deve essere
accompagnato, durante il
trasporto, da una distinta
latte redatta secondo le
modalità previste dal decreto
di cui all'articolo 1, comma
7, che deve essere
sottoscritta dal produttore,
o da un suo delegato
secondo le modalità definite
dal decreto di cui
all'articolo 1, comma 7,
dal trasportatore e,
all'arrivo,
dall'acquirente. |
|
2. Per il riscontro
dei quantitativi di latte
trasportato, gli organi di
controllo competenti
effettuano verifiche sui
trasporti di latte in
occasione della raccolta
nelle aziende e durante il
percorso. |
2. Identico. |
|
3. Il trasportatore
che sia trovato senza la
distinta latte o con la
stessa priva di elementi
essenziali indicati nel
decreto di cui all'articolo
1, comma 7, è soggetto alla
sanzione amministrativa da
1.000 a 10.000 euro, fatte
salve le ulteriori sanzioni
di legge. |
3. Identico. |
|
|
|
| 1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo | 1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo |
|
le modalità previste
nell'articolo 6, comma 1, del
regolamento (CE) n.
1392/2001. L'obbligo di
trasmissione sussiste anche
se non è stato venduto latte
o prodotti
lattiero-caseari. |
le modalità previste
nell'articolo 6, paragrafi
1 e 2, del regolamento
(CE) n. 1392/2001. L'obbligo
di trasmissione sussiste
anche se non è stato venduto
latte o prodotti
lattiero-caseari. |
|
2. Il mancato
rispetto del termine di cui
al comma 1 comporta
l'applicazione a carico dei
produttori, da parte delle
regioni e delle province
autonome, delle procedure e
sanzioni previste
dall'articolo 6, paragrafi 3
e 4, del regolamento (CE) n.
1392/2001. |
2. Il mancato
rispetto del termine
stabilito dall'articolo 6,
paragrafo 2, del regolamento
(CE), n. 1392/2001
comporta l'applicazione a
carico dei produttori, da
parte delle regioni e delle
province autonome, delle
procedure e sanzioni previste
dall'articolo 6, paragrafi 3
e 4, del regolamento (CE) n.
1392/2001. |
|
3. Il latte o
equivalente latte indicato
nelle dichiarazioni pervenute
successivamente al 30 giugno
è integralmente assoggettato
a prelievo supplementare per
la parte eccedente la quota,
anche in caso di mancato
superamento del quantitativo
di riferimento nazionale
"vendite dirette"; in tale
caso le somme corrispondenti
saranno utilizzate dall'AGEA
per le finalità di cui
all'articolo 9, comma 2. |
3. Identico. |
|
4. Qualora il
produttore presenti una
dichiarazione non veritiera,
le regioni o le province
autonome, accertato il
quantitativo effettivamente
venduto, applicano una
sanzione pari al prelievo
supplementare corrispondente
alla quantità di prodotto
dichiarato in più o in meno,
fermo restando il pagamento
del prelievo supplementare
sul quantitativo prodotto
oltre la quota. |
4. Identico. |
|
5. In caso di esubero
delle vendite dirette
rispetto al quantitativo
nazionale di riferimento per
esse assegnato all'Italia,
l'AGEA, entro il 31 luglio di
ogni anno, esegue la
compensazione nazionale degli
esuberi individuali in
favore, prioritariamente, dei
produttori titolari di quota
con aziende ubicate nelle
zone di cui agli articoli 18
e 19 del regolamento (CE) n.
1257/1999 e, successivamente,
di tutti gli altri produttori
titolari di quota; entro lo
stesso termine provvede a
comunicare ai produttori
interessati i quantitativi
non compensati. |
5. Identico. |
|
6. Entro i termini
previsti dall'articolo 8 del
regolamento (CE) n.
1392/2001, il produttore è
tenuto a versare nel conto
corrente di cui all'articolo
5, comma 2, l'importo del
prelievo supplementare di cui
al comma 5. In caso di
inadempienza si applica una
sanzione amministrativa non
inferiore a 1.000 euro e non
superiore a 10.000 euro,
fermo restando il pagamento
del prelievo
supplementare. |
6. Identico. |
|
|
|
|
1. In conformità
all'articolo 8, lettera
d), del regolamento
(CEE) n. 3950/1992, così come
modificato dal regolamento
(CE) n. 1256/1999, è
consentito il trasferimento
di quantitativi di
riferimento separatamente
dall'azienda, anche tra
aziende ubicate in regioni e
province autonome diverse. |
1. In conformità
all'articolo 8, lettera
d), del regolamento
(CEE) n. 3950/92, così
come modificato dal
regolamento (CE) n.
1256/1999, è consentito il
trasferimento di quantitativi
di riferimento separatamente
dall'azienda, anche tra
aziende ubicate in regioni e
province autonome diverse. |
| 2. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse |
2. Identico. |
|
ubicate in zona di
montagna; a tali
trasferimenti non si applica
la limitazione di cui al
comma 4. |
|
3. I quantitativi di
riferimento assegnati ad
aziende ubicate nelle zone
svantaggiate, di cui
all'articolo 19 del
regolamento (CE) n.
1257/1999, possono essere
trasferiti esclusivamente ad
aziende ubicate in zone
montane o svantaggiate; a
tali trasferimenti non si
applica la limitazione di cui
al comma 4. |
3. Identico. |
|
4. Il trasferimento
di quantitativi di
riferimento tra aziende
ubicate in regioni o province
autonome diverse è consentito
entro il limite massimo del
70 per cento del quantitativo
di riferimento dell'azienda
cedente. |
4. Il trasferimento
di quantitativi di
riferimento tra aziende
ubicate in regioni o province
autonome diverse è consentito
entro il limite massimo del
70 per cento del quantitativo
di riferimento dell'azienda
cedente. Per le aziende
ubicate nel territorio delle
regioni insulari il
trasferimento di quantitativi
di riferimento fuori regione
è consentito entro il limite
massimo del 50 per cento del
quantitativo di riferimento
dell'azienda cedente. |
|
5. Ai soci di
cooperative di lavorazione,
trasformazione e raccolta di
latte ed ai soci di
organizzazioni professionali
riconosciute ai sensi del
decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, è attribuito il
diritto di prelazione per le
quote poste in vendita da
altri soci della stessa
cooperativa o della stessa
organizzazione
professionale. |
5. Ai soci di
cooperative di lavorazione,
trasformazione e raccolta di
latte e successivamente
ai soci di organizzazioni
di produttori
riconosciute ai sensi del
decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, è attribuito il
diritto di prelazione per le
quote poste in vendita da
altri soci della stessa
cooperativa o della stessa
organizzazione di
produttori, secondo le
procedure e i termini
stabiliti dal decreto di cui
all'articolo 1, comma 7. |
|
6. In conformità con
l'articolo 6, paragrafo 1,
del regolamento (CEE) n.
3950/1992, così come
modificato dal regolamento
(CE) n. 1256/1999, è
consentita la stipula di
contratti di affitto della
parte di quota non
utilizzata, separatamente
dall'azienda, con efficacia
limitata al periodo in corso,
dandone comunicazione alle
regioni ed alle province
autonome per le relative
verifiche, purché il
contratto intervenga tra
produttori in attività che
hanno prodotto e
commercializzato nel corso
del periodo. |
6. In conformità con
l'articolo 6, paragrafo 1,
del regolamento (CEE) n.
3950/92, così come
modificato dal regolamento
(CE) n. 1256/1999, è
consentita la stipula di
contratti di affitto della
parte di quota non
utilizzata, separatamente
dall'azienda, con efficacia
limitata al periodo in corso,
dandone comunicazione alle
regioni ed alle province
autonome per le relative
verifiche, purché il
contratto intervenga tra
produttori in attività che
hanno prodotto e
commercializzato nel corso
del periodo. |
|
7. L'atto attestante
il trasferimento di quota di
cui ai commi 1, 6 e 9 deve
essere convalidato e
registrato nel Sistema
informativo agricolo
nazionale (SIAN) dalla
regione o dalla provincia
autonoma del produttore che
acquisisce il quantitativo in
questione. |
7. Identico. |
|
8. In deroga a quanto
previsto dal comma 4,
attraverso accordi tra
regioni, può essere
consentito il trasferimento
dell'intero quantitativo
posseduto. |
8. In deroga a quanto
previsto dal comma 4,
attraverso accordi tra
regioni o province
autonome, può essere
consentito il trasferimento
dell'intero quantitativo
posseduto. |
|
9. Qualsiasi atto o
fatto che produce un
mutamento nella conduzione di
un'azienda titolare di quota
ha efficacia, con riferimento
alla titolarità della quota,
non anteriormente alla data
di comunicazione della
variazione stessa alla
regione o alla provincia
autonoma competente. |
9. Qualsiasi atto o
fatto che produce un
mutamento nella conduzione di
un'azienda titolare di quota
ha efficacia, con riferimento
alla titolarità della quota,
decorsi quindici giorni
dalla data di
comunicazione della
variazione stessa alla
regione o alla provincia
autonoma competente. |
| 10. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 6, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di commercializzazione |
10. Identico. |
|
successivo a quello in
corso alla data di
comunicazione della
risoluzione stessa alla
regione o alla provincia
autonoma competente. |
|
|
|
|
1. Al fine di consentire
la graduale applicazione
delle disposizioni di cui
all'articolo 5, in relazione
al progressivo riequilibrio
tra quota assegnata e
produzione conseguita da ogni
produttore titolare di quota,
nei primi due periodi di
applicazione del presente
decreto non si attua
l'esclusione dalla
restituzione di cui
all'articolo 9, comma 4, ed i
versamenti mensili di cui
all'articolo 5, comma 2,
vengono eseguiti dagli
acquirenti nelle seguenti
percentuali: |
1. Identico. |
|
a) per i
produttori titolari di quota
con aziende ubicate nelle
zone di cui agli articoli 18
e 19 del regolamento (CE) n.
1257/1999, nella misura del 5
per cento per il primo
periodo di applicazione e del
10 per cento per il secondo
periodo; |
|
b) per i
produttori già titolari di
quota "B" ridotta ai sensi
dell'articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre
1994, n. 727, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
febbraio 1995, n. 46, nella
misura del 5 per cento per il
primo periodo di applicazione
e del 10 per cento nel
secondo periodo, fino al
conseguimento di un esubero
pari alla metà della propria
quota; raggiunto tale limite
tutto il prelievo trattenuto,
anche per i mesi precedenti,
dovrà essere versato; c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento. |
|
2. Nei soli primi due
periodi di applicazione del
presente decreto gli
acquirenti, in luogo della
materiale trattenuta del
prelievo non versato ai sensi
del comma 1, possono
avvalersi di una idonea
garanzia secondo le modalità
previste dal decreto del
Ministro delle politiche
agricole e forestali in data
12 marzo 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 127 del 1^ giugno 2002. |
2. Identico. |
|
2-bis. Il Commissario
straordinario del Governo per
il coordinamento
dell'emergenza derivante
dalla epizoozia denominata
"blue tongue" provvede,
in via transitoria ed ai fini
della tutela degli
allevamenti, agli adempimenti
di cui all'articolo 9, comma
3, lettera c-bis), per
il periodo di
commercializzazione
2002-2003. |
|
3. Per la prima
campagna di applicazione del
presente decreto, gli
acquirenti trasmettono, entro
il 30 novembre, una
dichiarazione riepilogativa
dei quantitativi consegnati
da ciascun produttore; dal 1^
dicembre si applicano le
norme di cui all'articolo
5. |
3. Identico. |
|
3-bis. Il mancato
rispetto degli obblighi e dei
termini di cui al presente
articolo da parte degli
acquirenti comporta
l'applicazione delle misure
sanzionatorie di cui
all'articolo 5, comma 5. Nel
caso di ripetute violazioni è
disposta la revoca del
riconoscimento. |
|
4. Per il periodo di
commercializzazione 2003/2004
le comunicazioni regionali
già effettuate sono valide ai
fini della determinazione e
comunicazione della quota di
cui all'articolo 2. |
4. Identico. |
|
|
|
|
1. In ipotesi di
correzioni finanziarie da
parte dell'Unione europea in
materia di quote latte, il
Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle
politiche agricole e
forestali, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome, promuove i
provvedimenti necessari per
l'attribuzione agli organismi
competenti dei relativi
oneri. |
1. In ipotesi di
correzioni finanziarie da
parte dell'Unione europea in
materia di quote latte, il
Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle
politiche agricole e
forestali, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, promuove i
provvedimenti necessari per
l'attribuzione agli organismi
competenti dei relativi
oneri. |
|
|
|
|
1. Le disposizioni
contenute nel presente
decreto si applicano, ove non
diversamente ed espressamente
specificato, a decorrere dal
primo periodo di
commercializzazione
successivo alla data di
entrata in vigore del decreto
stesso; pertanto tutti gli
adempimenti relativi ai
periodi precedenti sono
regolamentati dalla normativa
precedentemente in vigore. |
1. Identico. |
|
2. Sono abrogati a
decorrere dal primo periodo
di applicazione del presente
decreto, così come
individuato dal presente
articolo, i provvedimenti e
le leggi di seguito
elencati: |
2. Identico: |
|
legge 26 novembre
1992, n. 468; |
identico; |
|
decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre
1993, n. 569; |
identico; |
|
decreto del Ministro
delle risorse agricole,
alimentari e forestali 27
dicembre 1994, n. 762; |
identico; |
|
decreto del Ministro
delle risorse agricole,
alimentari e forestali 27
dicembre 1994, n. 762; |
identico; |
|
articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre
1994, n. 727, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
febbraio 1995, n. 46; |
identico; |
|
decreto del Ministro
delle risorse agricole,
alimentari e forestali in
data 25 ottobre 1995,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 14
dicembre 1995; |
identico; |
|
articoli 2, 3 e 4 del
decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1996, n. 642; |
identico; |
|
articolo 11 del
decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 542, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 649; |
identico; |
|
commi da 166 a 174
dell'articolo 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662; |
identico; |
|
articolo 01, commi da
13 a 21 e da 28 a 35
dell'articolo 1 del
decreto-legge 31 gennaio
1997, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
marzo 1997, n. 81; |
identico; |
|
decreto del Ministro
per le politiche agricole in
data 15 maggio 1997,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 20
maggio 1997; |
identico; |
|
decreto-legge 7 maggio
1997, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
luglio 1997, n. 204; |
identico; |
|
decreto-legge 1^
dicembre 1997, n. 411,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1998, n. 5; |
identico; |
|
decreto del Ministro
per le politiche agricole in
data 17 febbraio 1998,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 1998; |
identico; |
|
decreto del Ministro
per le politiche agricole in
data 22 giugno 1998,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27
giugno 1998; |
identico; |
|
articolo 1, commi 1, 2
e 3, del decreto-legge 15
giugno 1998, n. 182,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n. 276; |
identico; |
|
decreto-legge 1^ marzo
1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
aprile 1999, n. 118; |
identico; |
|
decreto del Ministro
per le politiche agricole 21
maggio 1999, n. 159; |
identico; |
|
decreto del Ministro
per le politiche agricole 15
luglio 1999, n. 309; |
identico; |
|
decreto del Ministro
per le politiche agricole 10
agosto 1999, n. 310; |
identico; |
|
decreto-legge 4
febbraio 2000, n. 8,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
aprile 2000, n. 79; |
identico; |
|
articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre
2000, n. 268, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n. 354; |
identico; |
|
decreto del Ministro
delle politiche agricole e
forestali in data 19 aprile
2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del
23 giugno 2001; |
identico; |
|
articolo 3 del
decreto del Ministro delle
politiche agricole e
forestali 21 gennaio 2003,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 del 10
marzo 2003. |
|
3. Per quanto non
espressamente previsto dal
presente decreto, si
applicano le disposizioni del
regolamento (CEE) n.
3950/1992, e successive
modificazioni, e del
regolamento (CE) n.
1392/2001. |
3. Per quanto non
espressamente previsto dal
presente decreto, si
applicano le disposizioni del
regolamento (CEE) n.
3950/92, e successive
modificazioni, e del
regolamento (CE) n.
1392/2001. |
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