XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3744-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3744;
rilevato che il disegno di legge è corredato sia della
relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia di quella
sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
rilevato altresì che il disegno di legge, come
evidenziato nella relazione sull'analisi tecnico-normativa, è
volto a riordinare, attraverso l'unificazione dei relativi
ordini professionali, il settore delle professioni cosiddette
"contabili" mediante l'emanazione di successivi decreti
legislativi: risulterebbe peraltro opportuno un coordinamento
tra l'articolo 1 del provvedimento (che sancisce la predetta
unificazione) ed il successivo articolo 2, che conferisce una
delega legislativa per procedere a tale unificazione;
rilevata inoltre l'opportunità di coordinare l'articolo
6, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame
con l'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti
ordinamentali, in corso di conversione al Senato (A.S. 2402),
il quale dispone la proroga al 31 dicembre 2005 del mandato
dei Consigli nazionali e locali, anche rieletti, degli Ordini
dei dottori commercialisti e dei ragionieri, proprio in attesa
del riordino delle professioni di dottore commercialista e di
ragioniere e perito commerciale;
rilevata infine l'opportunità che gli articoli del
provvedimento siano corredati da rubriche volte ad indicarne
sinteticamente il contenuto, al fine di consentire una
maggiore facilità di lettura per l'utente;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
nel titolo del provvedimento, che fa riferimento alla
"Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili", si riformuli lo
stesso al fine di coordinarlo con le ulteriori deleghe
contenute nel provvedimento;
all'articolo 3, nella parte in cui si definiscono i
principi e criteri per l'emanazione del decreto legislativo di
cui all'articolo 2, si riformuli la disposizione indicando
anche gli effetti derivanti dall'entrata in vigore di tale
nuova disciplina sulla normativa che attualmente regola
l'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri
e periti commerciali (di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1953, nn. 1067 e 1068) e, per quanto
concerne l'accesso alla professione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 anche alla
luce del fatto che, con riferimento a tale ultimo atto
normativo, trattandosi di regolamento delegificato, il
completamento della disciplina ivi contenuta con i decreti
legislativi previsti dal provvedimento in esame comporterebbe
la parziale rilegificazione della materia;
all'articolo 3, comma 1, si individuino, nelle diverse
lettere, i principi e criteri direttivi della delega,
distinguendo gli stessi dall'oggetto della delega medesima; in
particolare alla lettera d), nella parte in cui si
prevede l'attribuzione di attività diverse agli iscritti nelle
due diverse sezioni dell'Albo, si riformuli la disposizione
chiarendo i principi ed i criteri direttivi in base ai quali
tale distinzione verrà operata.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
agli articoli 2, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2,
nella parte in cui si riferiscono ai "pareri di rispettiva
competenza" espressi dalle Commissioni parlamentari sugli
schemi di decreti legislativi ivi previsti, si valuti
l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 5 sopra richiamate, sostituendo la dizione sopra
indicata con altra che, al fine di evitare incertezze
interpretative, faccia esplicito riferimento ai "prescritti
pareri";
all'articolo 3, comma 1, lettera h), nella parte
in cui demanda al decreto legislativo di cui all'articolo 2 la
definizione delle "norme transitorie che garantiscono, per la
durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento
degli attuali organismi dirigenti di cui all'articolo 6, le
maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e
locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai
ragionieri", si valuti l'opportunità di coordinare tale
disposizione con quanto previsto dal richiamato articolo 6
(che fissa il termine di durata dei Consigli nazionali e
locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti commerciali, anche in regime di proroga,
al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata
in vigore della legge), in considerazione del fatto che a tale
data, decorrente, appunto, dall'entrata in vigore della legge,
potrebbe non essere stato emanato il decreto legislativo di
cui all'articolo 2; si valuti inoltre l'opportunità di
accorpare l'articolo 6 al sopra citato articolo 3, essendo
entrambi volti a dettare principi e criteri direttivi per
l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2;
all'articolo 4, nella parte in cui dispone che
dall'unificazione delle Casse nazionali di previdenza ed
assistenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e
periti commerciali non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, si valuti l'opportunità di coordinare
tale disposizione con quanto previsto dal successivo articolo
7, il quale prevede la medesima prescrizione relativamente
alla unificazione degli Ordini professionali dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali nel loro
complesso e non solo delle rispettive Casse di assistenza e
previdenza.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 3744 concernente
delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili,
ritenuto che le disposizioni recate dal disegno di legge
sono riconducibili, in parte, alle materie "ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali" - in quanto incidenti sulla struttura di
ordini professionali aventi personalità giuridica pubblica - e
"previdenza sociale" - per la parte relativa alla unificazione
delle casse di previdenza - che le lettere g) e o)
del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione
riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e,
per altra parte, alla materia "professioni" demandata dal
terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione demanda alla
potestà legislativa concorrente dello Stato e delle
regioni,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione la
congruità della disposizione recata dalla lettera f) che
prevede l'adozione di una disciplina transitoria finalizzata a
consentire l'inserimento nella sezione del nuovo albo
destinata ai laureati specialistici degli iscritti agli
attuali due albi professionali, ivi compresi sia coloro che
sono titolari di laurea triennale sia coloro che sono privi di
titolo di studio universitario, rispetto alle disposizioni
recate dalle lettere b) e c) del medesimo comma
che, a regime, prevedono che alla predetta sezione potranno
iscriversi esclusivamente i titolari di laurea specialistica,
mentre i titolari di laurea triennale potranno essere iscritti
esclusivamente nell'altra sezione dell'istituendo albo
unificato.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "si provvede"
aggiungere le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica,";
all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: " competenti
per materia" siano inserite le seguenti: "e per le conseguenze
di carattere finanziario";
conseguentemente:
sia soppresso l'articolo 7.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione la
congruità della disposizione recata dalla lettera f) che
prevede l'adozione di una disciplina transitoria finalizzata a
consentire l'inserimento nella sezione del nuovo albo
destinata ai laureati specialistici degli iscritti agli
attuali due albi professionali, ivi compresi sia coloro che
sono titolari di laurea triennale sia coloro che sono privi di
titolo di studio universitario, rispetto alle disposizioni
recate dalle lettere b) e c) del medesimo comma
che, a regime, prevedono che alla predetta sezione potranno
iscriversi esclusivamente i titolari di laurea specialistica,
mentre i titolari di laurea triennale potranno essere iscritti
esclusivamente nell'altra sezione dell'istituendo albo
unificato.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE