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1. L'Ordine dei dottori
commercialisti e l'Ordine dei
ragionieri e periti
commerciali sono unificati
nell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli
esperti contabili presso il
quale è istituito l'Albo dei
dottori commercialisti e
degli esperti contabili. |
Identico. |
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1. All'unificazione di
cui all'articolo 1 si
provvede con decreto
legislativo da adottare entro
tre mesi della data di
entrata in vigore della
presente legge, su proposta
del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, sentiti i Consigli
nazionali dei dottori
commercialisti e dei
ragionieri e periti
commerciali. |
1. All'unificazione di
cui all'articolo 1 si
provvede, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica, con decreto
legislativo da adottare entro
tre mesi della data di
entrata in vigore della
presente legge, su proposta
del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, sentiti i Consigli
nazionali dei dottori
commercialisti e dei
ragionieri e periti
commerciali. |
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2. Lo schema del
decreto legislativo di cui al
comma 1 è trasmesso alle
Camere ai fini
dell'espressione dei pareri
da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per
materia, che sono resi entro
trenta giorni dalla data di
trasmissione del medesimo
schema di decreto. Decorso il
termine senza che le
Commissioni abbiano espresso
i pareri di rispettiva
competenza il decreto
legislativo può essere
comunque emanato. |
2. Lo schema del
decreto legislativo di cui al
comma 1 è trasmesso alle
Camere ai fini
dell'espressione dei pareri
da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per
materia e per le
conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi
entro trenta giorni dalla
data di trasmissione del
medesimo schema di decreto.
Decorso il termine senza che
le Commissioni abbiano
espresso i pareri di
rispettiva competenza il
decreto legislativo può
essere comunque emanato. |
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1. Con il decreto
legislativo di cui
all'articolo 2 sono
definiti: a) le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei Consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei princìpi di |
Identico. |
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proporzionalità e
rappresentatività,
assicurando comunque alla
componente della sezione
riservata ai laureati
specialistici, alla fine del
periodo transitorio di cui
alla lettera h), un
numero minimo di
rappresentanti non inferiore
alla metà e l'elettorato
passivo per la nomina del
presidente; b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonché i titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 173; c) l'istituzione di due sezioni dell'Albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b); d) l'ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell'altra sezione. E' consentita l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri Albi; e) le prove degli esami di Stato per l'iscrizione alle sezioni dell'Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e Ordini locali; |
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f) le norme
transitorie che disciplinano
l'inserimento nella sezione
dell'Albo riservata ai
laureati specialistici degli
attuali iscritti agli Albi
dei dottori commercialisti e
dei ragionieri e periti
commerciali, questi ultimi
con il titolo professionale
di "ragioniere
commercialista", con
specifica distinta
indicazione, per ciascuno,
dell'anzianità di iscrizione,
del titolo di studio, del
titolo professionale e
dell'Ordine o Collegio di
provenienza; g) la protezione dei titoli professionali di "dottore commercialista", di "ragioniere commercialista" e di "esperto contabile", nonché del termine abbreviato di "commercialista", utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici; h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all'articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri; i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresì l'ambito territoriale degli Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi. |
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| 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa |
Identico. |
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nazionale di previdenza e
assistenza a favore dei
ragionieri e periti
commerciali finalizzata
all'unificazione, nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa l'adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994; b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione; c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito; d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. |
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1. Con decreto
legislativo da adottare entro
centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui
all'articolo 2, su proposta
del Ministro della giustizia,
sono attribuite all'Ordine
dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili
competenze sul Registro dei
revisori contabili di cui al
decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, e
successive modificazioni, e
al regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1998, n.
99, e successive
modificazioni. 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque emanato. 3. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) salvaguardare l'autonomia del Registro dei revisori contabili rispetto agli Albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) mantenere le funzioni e le competenze della Commissione centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni; c) mantenere l'attuale disciplina normativa dell'esame per l'accesso al Registro prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni; |
Identico. |
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d) mantenere in
capo al Ministero della
giustizia la competenza ad
adottare i provvedimenti di
iscrizione, sospensione e
cancellazione dal
Registro. |
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1. Nell'esercizio della
delega di cui all'articolo 2,
il Governo disciplina la
durata dei Consigli nazionali
e locali degli Ordini dei
dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti
commerciali in carica alla
data di entrata in vigore
della presente legge, secondo
i seguenti principi e criteri
direttivi: a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge; b) prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera a). |
Identico. |
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