XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3709-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3709,
rilevato che il provvedimento è volto a novellare
l'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, apportando
le conseguenti modifiche all'articolo 6 della medesima legge,
e che lo stesso non risulta corredato di una disciplina
transitoria
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, alinea, si espunga il
riferimento al comma 1-quater dell'articolo 8 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, essendo stato tale comma
(introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 20 agosto 2001,
n.336) soppresso da un'altra norma (legge 19 ottobre 2001,
n.377, di conversione del testé citato decreto).
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, capov. 1-bis, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di sopprimere il riferimento
all'articolo 6-bis, comma 1, della legge che si intende
novellare, in quanto tale rinvio è già contenuto nel comma 1
dell'articolo 6 parimenti richiamato nel capoverso;
all'articolo 1, comma 1, capoverso 1-bis,
dovrebbe - inoltre - valutarsi l'opportunità di richiamare non
già il comma 6 ma il comma 2 dell'articolo 6 della legge che
si intende novellare, in quanto il comma 6 non individua
autonome fattispecie di reato;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 1, capov. 1-ter, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di precisare a cosa si faccia
riferimento con la locuzione "altri elementi", essendo la
stessa connotata in modo generico.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3709
recante le disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di
violenza in occasione di competizioni sportive;
rilevato che al comma 5 dell'articolo 1-quinquies
si prevede che agli obblighi previsti dai commi 1, 2 ,3 e 4
del medesimo articolo siano tenute le società utilizzatrici di
impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità,
in accordo con i proprietari degli stessi;
rilevato altresì che l'articolo 1-quinquies
prevede delle sanzioni amministrative per la violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 1-quater commi 1, 2, 3
e 4;
constatato infine che le disposizioni da esso recate
appaiono riconducibili alla materia "giurisdizione norme
processuali" che l'articolo 117, secondo comma, lettera
l), demanda alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
ai fini del rispetto del principio della certezza del
diritto direttamente collegato in questa specifica occasione
alla puntuale individuazione dei soggetti passivi di una
sanzione amministrativa, valuti la Commissione di merito,
attesa la attuale formulazione del combinato disposto del
comma 5 dell'articolo 1-quater e dei commi 1, 2, 3 e 4
dell'articolo 1-quinquies, l'opportunità di individuare
in maniera più puntuale il soggetto che in caso di violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo
1-quater sarà soggetto della sanzione amministrativa.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
ia soppresso l'articolo 1-sexies.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3709,
comprensivo degli emendamenti approvati nel corso dell'esame
in sede referente, recante disposizioni urgenti per
contrastare i fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE