XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3709-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3709,

              rilevato che il provvedimento è volto a novellare l'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, apportando le conseguenti modifiche all'articolo 6 della medesima legge, e che lo stesso non risulta corredato di una disciplina transitoria

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 1, alinea, si espunga il riferimento al comma 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, essendo stato tale comma (introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 20 agosto 2001, n.336) soppresso da un'altra norma (legge 19 ottobre 2001, n.377, di conversione del testé citato decreto).

          Il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 1, capov. 1-bis, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere il riferimento all'articolo 6-bis, comma 1, della legge che si intende novellare, in quanto tale rinvio è già contenuto nel comma 1 dell'articolo 6 parimenti richiamato nel capoverso;

              all'articolo 1, comma 1, capoverso 1-bis, dovrebbe - inoltre - valutarsi l'opportunità di richiamare non già il comma 6 ma il comma 2 dell'articolo 6 della legge che si intende novellare, in quanto il comma 6 non individua autonome fattispecie di reato;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 1, capov. 1-ter, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare a cosa si faccia riferimento con la locuzione "altri elementi", essendo la stessa connotata in modo generico.



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          
La I Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3709 recante le disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive;

              rilevato che al comma 5 dell'articolo 1-quinquies si prevede che agli obblighi previsti dai commi 1, 2 ,3 e 4 del medesimo articolo siano tenute le società utilizzatrici di impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in accordo con i proprietari degli stessi;

              rilevato altresì che l'articolo 1-quinquies prevede delle sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater commi 1, 2, 3 e 4;

              constatato infine che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia "giurisdizione norme processuali" che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

          esprime


PARERE FAVOREVOLE


        con la seguente osservazione:

              ai fini del rispetto del principio della certezza del diritto direttamente collegato in questa specifica occasione alla puntuale individuazione dei soggetti passivi di una sanzione amministrativa, valuti la Commissione di merito, attesa la attuale formulazione del combinato disposto del comma 5 dell'articolo 1-quater e dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-quinquies, l'opportunità di individuare in maniera più puntuale il soggetto che in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-quater sarà soggetto della sanzione amministrativa.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


        Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE
          con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              ia soppresso l'articolo 1-sexies.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il testo del disegno di legge C. 3709, comprensivo degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive,

          esprime:


PARERE FAVOREVOLE



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