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1. All'articolo 8 della
legge 13 dicembre 1989, n.
401, e successive
modificazioni, i commi
1-bis, 1-ter e
1-quater sono
sostituiti dai seguenti: |
1. All'articolo 8 della
legge 13 dicembre 1989, n.
401, e successive
modificazioni, i commi
1-bis e
1-ter sono sostituiti
dai seguenti: |
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"1-bis. Oltre che
nel caso di reati commessi
con violenza alle persone o
alle cose in occasione o a
causa di manifestazioni
sportive, per i quali è
obbligatorio o facoltativo
l'arresto ai sensi degli
articoli 380 e 381 del codice
di procedura penale,
l'arresto è altresì
consentito nel caso di reati
di cui all'articolo
6-bis, comma 1, e
all'articolo 6, commi 1 e 6,
della presente legge. |
"1-bis.
Identico. |
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1-ter. Nei casi
di cui al comma 1-bis
quando non è possibile
procedere immediatamente
all'arresto per ragioni di
sicurezza o incolumità
pubblica, si considera
comunque in stato di
flagranza ai sensi
dell'articolo 382 del codice
di procedura penale colui il
quale, sulla base di
documentazione video
fotografica o di altri
elementi dai quali emerge con
evidenza il fatto, ne risulta
autore, sempre che l'arresto
sia compiuto non oltre il
tempo necessario alla sua
identificazione e, comunque,
entro le trentasei ore dal
fatto. |
1-ter.
Identico. |
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1-quater.
Quando l'arresto è stato
eseguito per uno dei reati
indicati dal comma
1-bis, l'applicazione
delle misure coercitive è
disposta anche al di fuori
dei limiti di pena previsti
dagli articoli 274, comma 1,
lettera c), e 280 del
codice di procedura
penale". |
1-quater.
Identico". |
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2. Sono soppressi il
secondo ed il terzo periodo
del comma 6 dell'articolo 6
della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, e successive
modificazioni. |
2. Identico. |
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1. Le disposizioni di
cui ai commi 1-ter e
1-quater dell'articolo
8 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, introdotti
dall'articolo 1 del presente
decreto, hanno efficacia fino
al 30 giugno 2005. |
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1. Dopo l'articolo 7 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente: "Art. 7-bis. - (Differimento o divieto di manifestazioni sportive). - 1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni". 1. I biglietti per l'accesso ad impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati. |
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2. L'ingresso agli
impianti di cui al comma 1
deve avvenire attraverso
varchi dotati di metal
detector, finalizzati
all'individuazione di
strumenti di offesa e
presidiati da personale
appositamente incaricato, ed
è subordinato alla verifica
elettronica della regolarità
del biglietto mediante
l'utilizzo di apposite
apparecchiature. 3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze. 4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi. 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
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Articolo
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro. 2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro. 3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro. 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-quater sono altresì revocate le concessioni per l' utilizzo degli impianti sportivi. 5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro. 6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi non accessibili al pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro. 7. Chiunque accede indebitamente all'interno dell'impianto sportivo privo del titolo di accesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro. |
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8. Le sanzioni
amministrative di cui al
presente articolo sono
irrogate dal prefetto della
provincia del luogo in cui
insiste l'impianto. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
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