XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3709-A




Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
2003.


Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di
violenza
in occasione di competizioni sportive.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


              Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

              Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni;

              Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare la recrudescenza di episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

              Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003;

              Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia;

emana


il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
Articolo 1.

1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono sostituiti dai seguenti:
1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:

"1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge.
"1-bis. Identico.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.
1-ter. Identico.
1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale".
1-quater. Identico".
2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.
2. Identico.
Articolo 1-bis.
1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005.
Articolo 1-ter.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - (Differimento o divieto di manifestazioni sportive). - 1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni".


Articolo 1-quater.

1. I biglietti per l'accesso ad impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati.
2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del biglietto mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.
3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.
4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi.
6. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo
1-quinquies.

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-quater sono altresì revocate le concessioni per l' utilizzo degli impianti sportivi.
5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.
6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi non accessibili al pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.
7. Chiunque accede indebitamente all'interno dell'impianto sportivo privo del titolo di accesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.
8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo. 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 24 febbraio 2003.


CIAMPI


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Urbani, Ministro per i beni
e le attività culturali.

Pisanu, Ministro dell'interno.
Castelli, Ministro della giustizia.


Visto, il Guardasigilli:Castelli.



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