XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3688-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3688,

              rilevato che il provvedimento in esame risulta sprovvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 3, comma 4, nella parte in cui si prevede l'approvazione, con decreto interministeriale, dell'elenco dei progetti considerati prioritari ai fini della effettuazione della valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1, considerato che l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiede che le misure introdotte siano di immediata applicazione, si chiarisca se tale elenco sia prodromico o meno all'applicazione della procedura di cui al citato comma 1; in caso positivo, si riformuli la disposizione alla luce di quanto disposto dal citato articolo 15 della legge n. 400;

                sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

              all'articolo 3, che individua i criteri per nuove installazioni e potenziamento di impianti esistenti, si coordinino tali disposizioni con quanto previsto dal titolo del provvedimento, che si riferisce all'adozione di disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico, eventualmente anche modificando il titolo stesso;

          Il Comitato osserva altresì che:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              agli articoli 1 e 2, nella parte in cui, rispettivamente, individuano e modificano la determinazione degli oneri generali del sistema elettrico, ivi compresa la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici, si valuti la possibilità di coordinare le disposizioni in esame con quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 che demanda l'individuazione degli oneri generali del sistema elettrico a decreti ministeriali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas; ciò alla luce anche della disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, del provvedimento in esame, che prevede la possibilità di modificare gli oneri generali, come definiti all'articolo 1 citato, attraverso decreti ministeriali, "al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale";

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 3, comma 1, nella parte in cui si fa riferimento ai progetti di nuova installazione o di modifica di impianti esistenti, che devono essere "valutati ai sensi del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55", si valuti l'opportunità di chiarire la portata applicativa di tale espressione e di indicare le disposizioni del citato decreto legge cui si intende fare riferimento;

              all'articolo 3, comma 2, nella parte in cui si fa riferimento alla proroga di 90 giorni per l'espletamento della valutazione di impatto ambientale, effettuata ai sensi del citato decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, si valuti l'opportunità di chiarire se la proroga si riferisca o meno al termine di 180 giorni, previsto dal citato decreto legge n. 7 per completare l'istruttoria del procedimento; in caso positivo, si valuti l'opportunità di novellare l'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legge;

              all'articolo 3, comma 3, nella parte in cui ci si riferisce alla trasmissione delle analisi previsionali di cui al comma 1, si valuti l'opportunità di specificare la portata applicativa della disposizione in esame, atteso che al comma 1 non sembra farsi riferimento ad alcuna analisi previsionale".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)



          La I Commissione,

              esaminato il disegno di legge A.C. 3688 di conversione in legge del decreto legge n. 25 del 2003 recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico,

              rilevato che la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia sono materia di competenza concorrente tra Stato e regioni a norma dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

              considerato che la disciplina recata dal provvedimento risulta comunque riconducibile alle materie "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" che l'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed s) attribuiscono alla legislazione esclusiva dello Stato,
              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

                all'articolo 3, comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di versamento del contributo di cui al precedente periodo. Per le attività di verifica che non si concludono in un solo esercizio finanziario, il decreto stabilisce modalità di versamento in quote annue, in funzione della durata delle attività medesime".
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          L'VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 3688, recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico", nel testo risultante dall'esame degli emendamenti;

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il provvedimento in oggetto,

              rilevato che la Commissione europea ha adottato, il 26 giugno 2001, una comunicazione metodologica per l'analisi degli aiuti di Stato destinati a compensare taluni costi non recuperabili, con la quale sono state individuate le caratteristiche che tale tipologia di aiuti deve rivestire per risultare compatibile con il diritto comunitario,

              tenuto conto quindi che il provvedimento in esame e, in particolare, gli articoli 1 e 2, dovrà essere sottoposto al vaglio della Commissione europea,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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