XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3688-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3688,
rilevato che il provvedimento in esame risulta
sprovvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa
(ATN) e della scheda sull'analisi di impatto della
regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano
essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 3, comma 4, nella parte in cui si prevede
l'approvazione, con decreto interministeriale, dell'elenco dei
progetti considerati prioritari ai fini della effettuazione
della valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1,
considerato che l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, richiede che le misure introdotte siano di
immediata applicazione, si chiarisca se tale elenco sia
prodromico o meno all'applicazione della procedura di cui al
citato comma 1; in caso positivo, si riformuli la disposizione
alla luce di quanto disposto dal citato articolo 15 della
legge n. 400;
sotto il profilo della specificità e omogeneità di
contenuto:
all'articolo 3, che individua i criteri per nuove
installazioni e potenziamento di impianti esistenti, si
coordinino tali disposizioni con quanto previsto dal titolo
del provvedimento, che si riferisce all'adozione di
disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema
elettrico, eventualmente anche modificando il titolo
stesso;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
agli articoli 1 e 2, nella parte in cui,
rispettivamente, individuano e modificano la determinazione
degli oneri generali del sistema elettrico, ivi compresa la
compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia
elettrica prodotta da impianti idroelettrici e
geotermoelettrici, si valuti la possibilità di coordinare le
disposizioni in esame con quanto previsto dal comma 11
dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
che demanda l'individuazione degli oneri generali del sistema
elettrico a decreti ministeriali, su proposta dell'Autorità
per l'energia elettrica ed il gas; ciò alla luce anche della
disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, del provvedimento
in esame, che prevede la possibilità di modificare gli oneri
generali, come definiti all'articolo 1 citato, attraverso
decreti ministeriali, "al fine di tutelare la sicurezza e
l'economicità del sistema elettrico nazionale";
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 3, comma 1, nella parte in cui si fa
riferimento ai progetti di nuova installazione o di modifica
di impianti esistenti, che devono essere "valutati ai sensi
del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55", si valuti
l'opportunità di chiarire la portata applicativa di tale
espressione e di indicare le disposizioni del citato decreto
legge cui si intende fare riferimento;
all'articolo 3, comma 2, nella parte in cui si fa
riferimento alla proroga di 90 giorni per l'espletamento della
valutazione di impatto ambientale, effettuata ai sensi del
citato decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, si valuti
l'opportunità di chiarire se la proroga si riferisca o meno al
termine di 180 giorni, previsto dal citato decreto legge n. 7
per completare l'istruttoria del procedimento; in caso
positivo, si valuti l'opportunità di novellare l'articolo 1,
comma 2, del predetto decreto legge;
all'articolo 3, comma 3, nella parte in cui ci si
riferisce alla trasmissione delle analisi previsionali di cui
al comma 1, si valuti l'opportunità di specificare la portata
applicativa della disposizione in esame, atteso che al comma 1
non sembra farsi riferimento ad alcuna analisi
previsionale".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 3688 di conversione
in legge del decreto legge n. 25 del 2003 recante disposizioni
urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico,
rilevato che la produzione, il trasporto e la
distribuzione dell'energia sono materia di competenza
concorrente tra Stato e regioni a norma dell'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione,
considerato che la disciplina recata dal provvedimento
risulta comunque riconducibile alle materie "tutela della
concorrenza" e "tutela dell'ambiente" che l'articolo 117,
comma secondo, lettere e) ed s) attribuiscono alla
legislazione esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 3, comma 5, dopo il primo periodo
inserire i seguenti: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di
versamento del contributo di cui al precedente periodo. Per le
attività di verifica che non si concludono in un solo
esercizio finanziario, il decreto stabilisce modalità di
versamento in quote annue, in funzione della durata delle
attività medesime".
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
L'VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 3688, recante
"Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003, n.
25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali
del sistema elettrico", nel testo risultante dall'esame degli
emendamenti;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto,
rilevato che la Commissione europea ha adottato, il 26
giugno 2001, una comunicazione metodologica per l'analisi
degli aiuti di Stato destinati a compensare taluni costi non
recuperabili, con la quale sono state individuate le
caratteristiche che tale tipologia di aiuti deve rivestire per
risultare compatibile con il diritto comunitario,
tenuto conto quindi che il provvedimento in esame e, in
particolare, gli articoli 1 e 2, dovrà essere sottoposto al
vaglio della Commissione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE