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1. A decorrere dal 1^
gennaio 2004, gli oneri
generali del sistema
elettrico, di cui
all'articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, sono costituiti
da: a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti; b) i costi relativi all'attività di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico; c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996; d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione |
Identico. |
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del gas naturale importato
dall'ENEL spa dalla Nigeria,
in base agli impegni
contrattuali assunti
anteriormente alla data del
19 febbraio 1997, e che non
possono essere recuperati a
seguito dell'entrata in
vigore della direttiva n.
96/92/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 1996, pari ai
costi annui effettivamente
sostenuti derivanti dal
complesso dei relativi
impegni contrattuali, al
netto dei costi di
rigassificazione del gas
naturale, sommati agli oneri
derivanti dalle perdite
tecniche, effettivamente
sostenuti fino al 1^ gennaio
2010. |
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1. Dal 1^ gennaio 2002
non si applica la
compensazione come definita
all'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto
del Ministro dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato in data 26
gennaio 2000, e successive
modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3
febbraio 2000. |
1. Identico. |
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2. Il Ministro delle
attività produttive, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, con uno o più
decreti, determina le partite
economiche relative agli
oneri di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere a) e
b), del citato decreto
del Ministro dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato in data 26
gennaio 2000, e successive
modificazioni, maturati fino
al 31 dicembre 2003, nonché
le partite economiche
relative al comma 1, ed
impartisce le disposizioni
necessarie ai fini del
rimborso di tali partite
economiche e della copertura
del relativo fabbisogno,
ferme restando le modalità di
calcolo vigenti non
incompatibili con il presente
decreto. |
2. Il Ministro delle
attività produttive, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sentita
l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas che si
esprime entro il termine di
trenta giorni, con uno o
più decreti, determina le
partite economiche relative
agli oneri di cui
all'articolo 3, comma 1,
lettere a) e b),
del citato decreto del
Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
in data 26 gennaio 2000, e
successive modificazioni,
maturati fino al 31 dicembre
2003, nonché le partite
economiche relative al comma
1, ed impartisce le
disposizioni necessarie ai
fini del rimborso di tali
partite economiche e della
copertura del relativo
fabbisogno, ferme restando le
modalità di calcolo vigenti
non incompatibili con il
presente decreto. |
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3. Dal 1^ gennaio
2000 al 31 dicembre 2003, per
ogni esercizio, ai soli fini
della liquidazione delle
partite economiche, eventuali
oneri negativi maturati
complessivamente da ciascuna
società sono annullati, fatti
salvi gli eventuali oneri
positivi maturati
complessivamente da ciascuna
altra società. Alle società
di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in
data 4 agosto 1999,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 3
settembre 1999, sono
attribuiti, anche per il
periodo precedente la
cessione, gli eventuali oneri
positivi maturati dalle
stesse, fermo restando
l'annullamento degli oneri
negativi. |
3. Identico. |
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4. Dagli acquisti da
terzi nazionali di cui alla
lettera a) del comma 8
dell'articolo 5 del citato
decreto del Ministro
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato in data 26
gennaio 2000, e successive
modificazioni, sono esclusi
gli acquisti dell'energia di
cui al secondo ed al terzo
periodo del comma 12
dell'articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999,
n. 79. |
4. Identico. |
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5. Al fine di
tutelare la sicurezza e
l'economicità del sistema
elettrico nazionale, gli
oneri di cui all'articolo 1
possono essere modificati con
decreto del Ministro delle
attività produttive, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze. |
5. Al fine di
tutelare la sicurezza e
l'economicità del sistema
energetico nazionale,
previo parere delle
competenti Commissioni
parlamentari, con decreto
del Ministro delle attività
produttive, di concerto con
il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita
l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas che si
esprime entro il termine di
trenta giorni, possono essere
individuati ulteriori oneri
generali afferenti al sistema
energetico. |
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1. Ai fini
dell'effettuazione della
valutazione d'impatto
ambientale (VIA) sui progetti
di nuova installazione,
ovvero di modifica o
ripotenziamento di impianti
di produzione di energia
elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici,
valutati ai sensi del
decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55, sono
considerati prioritari i
progetti di
ambientalizzazione delle
centrali esistenti che
garantiscono la riduzione
delle emissioni inquinanti
complessive, nonché i
progetti che comportano il
riutilizzo di siti già dotati
di adeguate infrastrutture di
collegamento alla rete
elettrica nazionale, ovvero
che contribuiscono alla
diversificazione verso fonti
primarie competitive, ovvero
che comportano un
miglioramento dell'equilibrio
tra domanda ed offerta di
energia elettrica, almeno a
livello regionale, anche
tenendo conto degli sviluppi
della rete di trasmissione e
delle nuove centrali già
autorizzate. |
1. Identico. |
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2. Il termine per
l'espletamento della VIA,
effettuata ai sensi del
decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55, è
prorogato, anche per i
procedimenti in corso, di
ulteriori novanta giorni
dalla data di trasmissione da
parte del proponente delle
eventuali integrazioni
progettuali richieste, una
sola volta, a fini
istruttori. |
2. Il termine per
l'espletamento della VIA,
effettuata ai sensi del
decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55, è
prorogato, anche per i
procedimenti in corso, di
ulteriori novanta giorni
dalla data di trasmissione da
parte del proponente delle
eventuali integrazioni
progettuali richieste, una
sola volta, a fini
istruttori. In tali casi è
prorogato di novanta giorni
anche il termine per la
conclusione del procedimento
autorizzatorio di cui
all'articolo 1, comma 2, del
citato decreto-legge n. 7 del
2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.
55 del 2002. |
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2-bis. Nelle
more della realizzazione dei
progetti di nuova
installazione, ovvero di
modifica o ripotenziamento di
impianti di produzione di
energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici,
di cui al comma 1, e comunque
non oltre il 31 dicembre
2004, il Ministro delle
attività produttive, in
relazione alla necessità di
garantire la sicurezza del
sistema elettrico nazionale,
può disporre l'utilizzazione
di potenza elettrica per un
ammontare non superiore a
4.000 MW netti, derivante
dall'esercizio di impianti
termoelettrici, per i quali
non risulta garantito il
rispetto dei limiti di
emissione in atmosfera
previsto dalle linee guida
approvate con decreto del
Ministro dell'ambiente in
data 12 luglio 1990,
pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30
luglio 1990. |
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2-ter.
L'utilizzazione degli
impianti termoelettrici
prevista dal comma
2-bis avviene sulla
base di piani transitori
approvati con decreti del
Ministro delle attività
produttive, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
sentite le regioni
interessate, anche su
proposta del gestore della
rete di trasmissione
nazionale. I decreti di cui
al presente comma sono volti
ad assicurare l'ottimale
gestione degli impianti
termoelettrici interessati ed
a ridurre le quantità di
inquinanti emesse in
atmosfera e le ricadute al
suolo, tenuto conto del
decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio 2 aprile 2002,
n. 60. I medesimi decreti
indicano in particolare le
previsioni temporali di
utilizzo degli impianti
situati in aree di
particolare pregio ambientale
o sottoposte ad alto rischio
ambientale. |
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2-quater.
Fatti salvi i termini più
restrittivi già definiti in
sede di autorizzazione, entro
ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della
legge di conversione del
presente decreto sono
attuati, secondo i progetti
predisposti dai produttori ai
sensi del decreto del
Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, gli
interventi di adeguamento
degli impianti di cui al
comma 2-bis ai limiti
di emissione in atmosfera
previsti dal citato decreto
del Ministro dell'ambiente 12
luglio 1990. Le
amministrazioni competenti
provvedono alla conclusione
degli eventuali procedimenti
amministrativi ancora in
corso relativi alla
valutazione dei predetti
progetti entro novanta giorni
dalla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente
decreto. |
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3. Il gestore della
rete di trasmissione
nazionale provvede a
trasmettere al Ministero
delle attività produttive
analisi previsionali di cui
al comma 1, sulla base dei
dati su domanda e offerta,
flussi di energia e assetto
della rete, nonché evoluzione
della potenza installata
prevista. |
3. Ai fini della
valutazione delle priorità di
cui al comma 1, il gestore
della rete di trasmissione
nazionale provvede a
trasmettere al Ministero
delle attività produttive
analisi previsionali
relative ai dati su
domanda e offerta, flussi di
energia elettrica e
assetto della rete
elettrica, nonché
sulla evoluzione della
potenza installata
prevista. |
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4. Con decreto dei
Ministri delle attività
produttive e dell'ambiente e
della tutela del territorio,
su proposta del comitato
paritetico di cui
all'articolo 1, comma
3-bis, del citato
decreto-legge n. 7 del 2002,
convertito, con
modificazioni, dalla legge n.
55 del 2002, integrato con
rappresentanti del Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio, è approvato
periodicamente l'elenco dei
progetti che rientrano nelle
priorità di cui al comma
1. |
4. Con decreto dei
Ministri delle attività
produttive e dell'ambiente e
della tutela del territorio,
sentito il comitato
paritetico di cui
all'articolo 1, comma
3-bis, del citato
decreto-legge n. 7 del 2002,
convertito, con
modificazioni, dalla legge n.
55 del 2002, integrato con
rappresentanti del Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio, è approvato
periodicamente l'elenco dei
progetti che rientrano nelle
priorità di cui al comma
1. |
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5. Al fine di
assicurare il corretto
adempimento delle eventuali
prescrizioni previste dai
decreti di compatibilità
ambientale per gli impianti
di produzione di energia
elettrica assoggettati alle
procedure di VIA di cui
all'articolo 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349, i
soggetti proponenti versano
all'entrata del bilancio
dello Stato un contributo
pari a diecimila euro, che
sarà riassegnato ad apposito
capitolo del bilancio del
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio
con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze. |
5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali prescrizioni previste dai decreti di compatibilità ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello Stato un contributo pari a diecimila euro, che sarà riassegnato ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di versamento del contributo di cui al precedente periodo, nonché, per |
|
le attività di verifica
che non si concludono in un
solo esercizio finanziario,
le modalità di versamento in
quote annue, in funzione
della durata delle attività
medesime. |
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5-bis. Al
comma 4-bis
dell'articolo 1 del
decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55, le
parole: "della procedura di
VIA" sono sostituite dalle
seguenti: "del procedimento
unico di cui al comma
2". |
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