XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3665-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3665,
rilevato che il provvedimento in esame risulta
sprovvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa
(ATN) e della scheda sull'analisi di impatto della
regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,
ritiene peraltro che, per la conformità ai parametri
stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del
Regolamento, non vi sia nulla da osservare.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3665
recante conversione in legge del decreto legge 8 febbraio
2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di
giudizio necessario secondo equità;
rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento
in esame incidono sulla materia "giurisdizione e norme
processuali" che l'articolo 117, secondo comma, lettera
l), demanda alla competenza legislativa dello Stato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione,
al fine di garantire il principio della certezza del
diritto che appare tra l'altro strumentale in questo
particolare caso all'attuazione del diritto alla difesa,
valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare
in maniera più puntuale, all'articolo 1, capoverso, del
decreto-legge in esame, quali cause derivanti da rapporti
giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di
cui all'articolo 1342 del codice civile dovranno essere decise
dal giudice di pace secondo equità.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3665,
di conversione di legge del decreto-legge n. 18 del 2003,
recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario
secondo equità;
rilevata la necessità di contemperare l'esigenza di
ancorare a precisi parametri giuridici il giudizio dei giudici
di pace e di consentire un reale controllo della Cassazione
sull'esatta ed uniforme applicazione della norma con
l'opportunità di assicurare comunque un'adeguata e pronta
tutela dei consumatori nei loro rapporti con le imprese di
assicurazione;
valutata positivamente la scelta, operata dalla
Commissione di merito, di precisare che le disposizioni del
decreto-legge si applicano ai giudizi instaurati con citazione
notificata dalla data di entrata in vigore del decreto;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunita di
rivedere la formulazione della previsione dell'articolo 1
secondo cui l'esclusione dal giudizio secondo equità è
circoscritta alle ipotesi nelle quali siano stati lesi i
diritti di una pluralita indeterminata di consumatori ed
utenti, in quanto l'effettività della lesione non può essere
valutata preventivamente ma costituisce essa stessa oggetto
del giudizio.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il testo risultante dagli emendamenti
approvati del disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 18 del 2003, recante disposizioni urgenti in
materia di giudizio secondo equità (C. 3665 Governo),
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE