XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3665-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


        Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3665,

              rilevato che il provvedimento in esame risulta sprovvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,

              ritiene peraltro che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3665 recante conversione in legge del decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità;

              rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame incidono sulla materia "giurisdizione e norme processuali" che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), demanda alla competenza legislativa dello Stato,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione,

              al fine di garantire il principio della certezza del diritto che appare tra l'altro strumentale in questo particolare caso all'attuazione del diritto alla difesa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare in maniera più puntuale, all'articolo 1, capoverso, del decreto-legge in esame, quali cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile dovranno essere decise dal giudice di pace secondo equità.



PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3665, di conversione di legge del decreto-legge n. 18 del 2003, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità;

              rilevata la necessità di contemperare l'esigenza di ancorare a precisi parametri giuridici il giudizio dei giudici di pace e di consentire un reale controllo della Cassazione sull'esatta ed uniforme applicazione della norma con l'opportunità di assicurare comunque un'adeguata e pronta tutela dei consumatori nei loro rapporti con le imprese di assicurazione;

              valutata positivamente la scelta, operata dalla Commissione di merito, di precisare che le disposizioni del decreto-legge si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dalla data di entrata in vigore del decreto;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunita di rivedere la formulazione della previsione dell'articolo 1 secondo cui l'esclusione dal giudizio secondo equità è circoscritta alle ipotesi nelle quali siano stati lesi i diritti di una pluralita indeterminata di consumatori ed utenti, in quanto l'effettività della lesione non può essere valutata preventivamente ma costituisce essa stessa oggetto del giudizio.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il testo risultante dagli emendamenti approvati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2003, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio secondo equità (C. 3665 Governo),

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE



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