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1. Il secondo comma
dell'articolo 113 del codice
di procedura civile è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
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"Il giudice di pace
decide secondo equità le
cause il cui valore non
eccede millecento euro, salvo
quelle derivanti da rapporti
giuridici relativi a
contratti conclusi secondo le
modalità di cui all'articolo
1342 del codice civile". |
"Il giudice di pace
decide secondo equità le
cause il cui valore non
eccede millecento euro, salvo
quelle derivanti da rapporti
giuridici relativi a
contratti conclusi secondo le
modalità di cui all'articolo
1342 del codice civile
quando siano stati lesi i
diritti di una pluralità
indeterminata di consumatori
e di utenti". |
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1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003. 1. Al comma 4 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 la parola: "1.033" è sostituita dalla seguente: "1.100". |
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