XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3650-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3650,
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto
segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, che dispone il differimento di
previsioni agevolative, dovrebbe valutarsi l'opportunitā di
riformulare la disposizione come novella all'articolo 2, comma
1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietā della
formulazione:
all'articolo 1, comma 3, dovrebbe valutarsi
l'opportunitā di chiarire la portata dell'inciso "tenuto conto
del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 3650, recante il
differimento di misure agevolative in materia di tasse
automobilistiche,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di
legge appaiono riconducibili alla materia "sistema tributario"
che la lettera e) dell'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione demanda alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunitā di modificare il
termine iniziale di decorrenza della proroga disposta
dall'articolo 1 del presente provvedimento in quanto l'attuale
formulazione appare determinare un'irragionevole discontinuitā
nella fruizione dell'agevolazione per l'acquisto degli
autoveicoli.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della V
Commissione,
esprime
sul provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 3650, recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13
gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative
in materia di tasse automobilistiche";
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione Trasporti, poste e
telecomunicazioni,
esaminato il disegno di legge recante "Differimento di
misure agevolative in materia di tasse automobilistiche"
(3650);
condivisa l'opportunitā di prorogare l'efficacia delle
misure di esenzione previste dall'articolo 2 del decreto-legge
n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
178 del 2002, in considerazione della loro idoneitā a
promuovere l'ammodernamento del parco degli autoveicoli in
circolazione e la diffusione di dispositivi conformi alle
direttive comunitarie in materia di riduzione delle emissioni
inquinanti, con potenziali benefici effetti in termini di
sicurezza stradale, di salvaguardia dell'ambiente e di
sostegno dell'industria automobilistica;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attivitā produttive, commercio e turismo)
La X Commissione Attivitā produttive, commercio e
turismo,
esaminato il disegno di legge C. 3650, di conversione
del decreto legge n. 2 del 2003, recante differimento di
misure agevolative in materia di tasse automobilistiche;
considerato che il provvedimento ha la condivisibile
finalitā, anche in relazione alla necessitā di favorire il
mercato degli autoveicoli, di estendere il periodo temporale
di applicazione delle agevolazioni fiscali giā previste fino
al 31 dicembre 2002 dal decreto-legge n. 138 del 2002,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002,
relativamente alle formalitā di acquisto di autoveicoli,
immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a
85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento;
rilevato peraltro che tale estensione si applica alle
formalitā connesse agli atti di acquisto di autoveicoli,
effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 2 del 2003 e fino al 31 marzo 2003, mentre non trova
applicazione per le formalitā connesse agli atti di acquisto
di autoveicoli, effettuate nel periodo compreso fra il 1^
gennaio 2003 e la data di entrata in vigore del predetto
decreto-legge n. 2 del 2003;
considerato che tale soluzione di continuitā nella
fruizione dell'agevolazione č suscettibile di determinare una
disparitā di trattamento che non appare motivata da ragioni
sostanziali ed oggettive;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunitā di
prevedere l'applicazione delle agevolazioni fiscali recate dal
decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 178 del 2002, anche alle formalitā connesse
agli atti di acquisto di autoveicoli effettuate nel periodo
compreso fra il 1^ gennaio 2003 e la data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 2 del 2003.
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il provvedimento in oggetto;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria,
esprime
PARERE FAVOREVOLE