XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3650-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


      Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3650,

              alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, che dispone il differimento di previsioni agevolative, dovrebbe valutarsi l'opportunitā di riformulare la disposizione come novella all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietā della formulazione:

              all'articolo 1, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunitā di chiarire la portata dell'inciso "tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il disegno di legge A.C. 3650, recante il differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche,

              rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono riconducibili alla materia "sistema tributario" che la lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione l'opportunitā di modificare il termine iniziale di decorrenza della proroga disposta dall'articolo 1 del presente provvedimento in quanto l'attuale formulazione appare determinare un'irragionevole discontinuitā nella fruizione dell'agevolazione per l'acquisto degli autoveicoli.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

              esprime

sul provvedimento:


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 3650, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche";

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

              esaminato il disegno di legge recante "Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche" (3650);

              condivisa l'opportunitā di prorogare l'efficacia delle misure di esenzione previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in considerazione della loro idoneitā a promuovere l'ammodernamento del parco degli autoveicoli in circolazione e la diffusione di dispositivi conformi alle direttive comunitarie in materia di riduzione delle emissioni inquinanti, con potenziali benefici effetti in termini di sicurezza stradale, di salvaguardia dell'ambiente e di sostegno dell'industria automobilistica;

              delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attivitā produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione Attivitā produttive, commercio e turismo,

              esaminato il disegno di legge C. 3650, di conversione del decreto legge n. 2 del 2003, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche;

              considerato che il provvedimento ha la condivisibile finalitā, anche in relazione alla necessitā di favorire il mercato degli autoveicoli, di estendere il periodo temporale di applicazione delle agevolazioni fiscali giā previste fino al 31 dicembre 2002 dal decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, relativamente alle formalitā di acquisto di autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento;

            rilevato peraltro che tale estensione si applica alle formalitā connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 2 del 2003 e fino al 31 marzo 2003, mentre non trova applicazione per le formalitā connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate nel periodo compreso fra il 1^ gennaio 2003 e la data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 2 del 2003;

              considerato che tale soluzione di continuitā nella fruizione dell'agevolazione č suscettibile di determinare una disparitā di trattamento che non appare motivata da ragioni sostanziali ed oggettive;

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunitā di prevedere l'applicazione delle agevolazioni fiscali recate dal decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, anche alle formalitā connesse agli atti di acquisto di autoveicoli effettuate nel periodo compreso fra il 1^ gennaio 2003 e la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 2 del 2003.

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

              esaminato il provvedimento in oggetto;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



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