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1. Le disposizioni di
cui all'articolo 2 del
decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, si
applicano relativamente alle
formalità connesse agli atti
di acquisto di autoveicoli,
effettuate dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31
marzo 2003. A tale fine è
autorizzata la spesa massima
di 31,9 milioni di euro per
l'anno 2003 e di 11,4 milioni
di euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005. |
1. Le disposizioni di
cui all'articolo 2 del
decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, si
applicano relativamente alle
formalità connesse agli atti
di acquisto di autoveicoli,
effettuate dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31
marzo 2003, nonché,
limitatamente alla tassa
automobilistica dovuta per
gli anni 2004 e 2005, anche
agli autoveicoli
immatricolati nel periodo
compreso tra il 1^ ed il 12
gennaio 2003; per questi
ultimi autoveicoli, in ogni
caso, non si fa luogo al
rimborso delle somme versate
a titolo di imposta di bollo,
di imposta provinciale di
trascrizione, di emolumenti
dovuti agli uffici del
Pubblico registro
automobilistico e di tassa
automobilistica. A tale
fine è autorizzata la spesa
massima di 31,9 milioni di
(*) Le modificazioni apportate dal Senato sono evidenziate in neretto; le modificazioni apportate dalla Commissione sono evidenziate in neretto corsivo. |
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euro per l'anno 2003 e
di 12,2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004
e 2005. Ai fini del
rispetto della spesa massima
stabilita, con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, di
concerto con il Ministro
dell'interno, entro trenta
giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, sono definiti i
criteri e le modalità di
attribuzione delle
agevolazioni di cui al
presente comma. |
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2. All'onere
derivante dal comma 1, pari
ad euro 31,9 milioni per
l'anno 2003 e ad euro 11,4
milioni per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui agli articoli
13, comma 5, e 14, comma 8,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. |
2. All'onere
derivante dal comma 1, pari
ad euro 31,9 milioni per
l'anno 2003 e ad euro 12,2
milioni per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui agli articoli
13, comma 5, e 14, comma 8,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. |
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3. Il credito d'imposta
di cui agli articoli 13,
comma 5, e 14, comma 8, della
legge 23 dicembre 2000, n.
388, tenuto conto del
limitato utilizzo riscontrato
nell'anno 2002, è attribuito
a decorrere dall'anno 2003
nel limite massimo
complessivo di 3 milioni di
euro. |
3. Il credito
d'imposta di cui agli
articoli 13, comma 5, e 14,
comma 8, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, tenuto
conto del limitato utilizzo
riscontrato nell'anno 2002, è
attribuito nel limite massimo
complessivo di 3 milioni di
euro per l'anno 2003 e di
2,2 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004.
Ai fini del rispetto della
spesa massima stabilita, con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, sono definiti i
criteri e le modalità di
attribuzione del credito
d'imposta. |
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4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
4. Identico. |
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