XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3524-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3524,
rilevato che le disposizioni contenute nel
provvedimento appaiono riconducibili a diversi settori di
intervento (adempimenti comunitari, rivalutazione di beni
d'impresa e rideterminazione di valori di acquisto,
affrancamento di riserve, concessionari della riscossione,
chiusura di partite IVA inattive, emersione di attività
detenute all'estero, dismissione di beni immobili dello Stato,
entrate statali in materia di giochi, monitoraggio della
finanza pubblica),
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debba essere rispettata la seguente condizione
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 6 (commi da 1 a 5), che in materia di
emersione delle attività detenute all'estero ha anticipato di
pochi giorni l'entrata in vigore di analoghe disposizioni
successivamente riprodotte dall'articolo 20 (commi da 1 a 5)
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il
2003), si valuti l'opportunità di coordinare i due testi; con
riferimento al comma 6 dello stesso articolo 6 - invece - si
dovrebbe chiarire il senso dell'inciso "si applica anche alle
altre operazioni ... diverse da quelle di cui ai commi da 1 a
5" procedendo alla individuazione di tali operazioni ai sensi
della normativa vigente. Sempre allo stesso comma che, tra
l'altro, fissa al 2,5 per cento dell'importo dichiarato la
somma da versare per le operazioni di rimpatrio e di
regolarizzazione effettuate fino al 16 marzo, si dovrebbe
precisare il rapporto tra la clausola di modificabilità
espressa ivi inserita ("La disposizione del presente comma può
essere modificata solo in modo espresso") e l'articolo 20
della legge finanziaria, entrata in vigore successivamente,
che senza modificare espressamente tale norma fissa la
percentuale al 4 per cento.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
agli articoli 2 e 3, che prevedono il differimento di
termini per l'applicazione di discipline introdotte dalla
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il
2002), dovrebbe valutarsi l'opportunità di formulare - per
quanto possibile - le disposizioni come novelle degli articoli
3, 4, 5 e 7 della legge stessa;
all'articolo 7, che introduce una disciplina specifica
per la dismissione "urgente" dei beni immobili dello Stato,
dovrebbe
valutarsi l'opportunità di coordinare tali previsioni con la
disciplina vigente in materia e, in particolare, con il
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
all'articolo 8, che interviene in materia di
definizione delle rispettive competenze dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e dell'Agenzia dell'entrate,
dovrebbe chiarirsi la portata della disposizione in relazione
alle previsioni contenute in alcuni recenti regolamenti di
delegificazione in cui sono contenute norme sulla stessa
materia (decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
2002, n. 33 e decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
2002, n. 66);
all'articolo 9, che dispone l'integrazione dei collegi
di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche con
un componente nominato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la
disposizione con quanto successivamente stabilito
dall'articolo 28, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, secondo la quale il Ministero dell'economia e delle
finanze acquisisce ogni utile informazione sul comportamento
delle amministrazioni pubbliche rilevante per il perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica e, nel caso in cui non sia
prevista la presenza di un rappresentante del Ministero
dell'economia nel collegio dei revisori o dei sindaci, il
ministero provvede ad acquisire le informazioni in questione
avvalendosi, se necessario, del collegio dei revisori o dei
sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di
controllo interno.
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
l'inserimento di norme per il coordinamento con la
legislazione vigente della disciplina recata da ciascuna nuova
disposizione che si introduce nell'ordinamento e l'indicazione
delle norme conseguentemente abrogate sembrano costituire un
requisito imprescindibile di ciascun intervento normativo. Ciò
risulta tanto più necessario quanto più, come nel caso
italiano, sono numerosi i soggetti titolari di potestà
normativa, è articolato il sistema delle fonti e soprattutto
risulta sovrabbondante il numero di atti normativi
esistenti.
PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3524, recante
disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e
fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità,
rilevato che le disposizioni da esso recate sono
prevalentemente riconducibili alla materia "sistema tributario
e contabile dello Stato", riservata, ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato,
rilevato che all'articolo 7 del decreto legge si
autorizza l'Agenzia del demanio a vendere i beni immobili
appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A
e B allo stesso decreto legge,
constatato che tra i beni immobili inseriti
nell'allegato B risulta anche la Manifattura tabacchi situata
a Cagliari,
rilevato che l'articolo 14 della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3, di adozione dello Statuto speciale
della Regione Sardegna prevede che la Regione, nell'ambito del
suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello
Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali e che i beni
e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a
monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tali
condizione,
rilevato che l'inserimento del bene sopracitato
nell'elenco dei beni per i quali si può procedere
all'alienazione presuppone la cessazione della condizione di
bene connesso ad un monopolio fiscale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
sia espunto dall'allegato B di cui all'articolo 7 del
decreto legge il bene immobile identificato nella Manifattura
tabacchi situata in Cagliari;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
modificare il titolo del decreto legge, al fine di renderlo
omogeneo al contenuto del medesimo decreto.
(Parere espresso il 22 gennaio 2003)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3524, recante
disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e
fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità,
constatato che non risultano essere state recepite né la
condizione né l'osservazione formulata nel parere espresso dal
Comitato pareri della I Commissione il 22 gennaio 2003,
preso atto delle modifiche approvate dalla Commissione
di merito al testo iniziale del decreto-legge n. 282 del
2002,
rilevato che le disposizioni introdotte, così come
quelle recate dal testo originario del decreto-legge, sono
prevalentemente ricondicubili alla matera "sistema tributario
e contabile dello Stato", riservata, ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato,
nel ribadire quindi sia la condizione che l'osservazione
già formulate il 22 gennaio 2002,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 30 gennaio 2003)
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3524, di conversione
del decreto-legge n. 282 del 2002, come modificato dagli
emendamenti approvati dalla VI Commissione Finanze;
osservato che il provvedimento in esame stabilisce, in
diverse disposizioni, che il limite per poter accedere ai
condoni previsti dal disegno di legge in esame è dato dalla
"conoscenza formale" dell'esercizio dell'azione penale nei
confronti dell'interessato;
ritenuto opportuno individuare un diverso limite
temporale consistente nell'esercizio dell'azione penale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di collegare
all'esercizio dell'azione penale il limite per poter accedere
ai condoni previsti dal provvedimento in esame.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE