XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3524-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

                esaminato il disegno di legge n. 3524,

              rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento appaiono riconducibili a diversi settori di intervento (adempimenti comunitari, rivalutazione di beni d'impresa e rideterminazione di valori di acquisto, affrancamento di riserve, concessionari della riscossione, chiusura di partite IVA inattive, emersione di attività detenute all'estero, dismissione di beni immobili dello Stato, entrate statali in materia di giochi, monitoraggio della finanza pubblica),

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 6 (commi da 1 a 5), che in materia di emersione delle attività detenute all'estero ha anticipato di pochi giorni l'entrata in vigore di analoghe disposizioni successivamente riprodotte dall'articolo 20 (commi da 1 a 5) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), si valuti l'opportunità di coordinare i due testi; con riferimento al comma 6 dello stesso articolo 6 - invece - si dovrebbe chiarire il senso dell'inciso "si applica anche alle altre operazioni ... diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5" procedendo alla individuazione di tali operazioni ai sensi della normativa vigente. Sempre allo stesso comma che, tra l'altro, fissa al 2,5 per cento dell'importo dichiarato la somma da versare per le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate fino al 16 marzo, si dovrebbe precisare il rapporto tra la clausola di modificabilità espressa ivi inserita ("La disposizione del presente comma può essere modificata solo in modo espresso") e l'articolo 20 della legge finanziaria, entrata in vigore successivamente, che senza modificare espressamente tale norma fissa la percentuale al 4 per cento.

          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              agli articoli 2 e 3, che prevedono il differimento di termini per l'applicazione di discipline introdotte dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), dovrebbe valutarsi l'opportunità di formulare - per quanto possibile - le disposizioni come novelle degli articoli 3, 4, 5 e 7 della legge stessa;

              all'articolo 7, che introduce una disciplina specifica per la dismissione "urgente" dei beni immobili dello Stato, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tali previsioni con la disciplina vigente in materia e, in particolare, con il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

              all'articolo 8, che interviene in materia di definizione delle rispettive competenze dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'Agenzia dell'entrate, dovrebbe chiarirsi la portata della disposizione in relazione alle previsioni contenute in alcuni recenti regolamenti di delegificazione in cui sono contenute norme sulla stessa materia (decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33 e decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66);

                all'articolo 9, che dispone l'integrazione dei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche con un componente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la disposizione con quanto successivamente stabilito dall'articolo 28, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo la quale il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce ogni utile informazione sul comportamento delle amministrazioni pubbliche rilevante per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e, nel caso in cui non sia prevista la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia nel collegio dei revisori o dei sindaci, il ministero provvede ad acquisire le informazioni in questione avvalendosi, se necessario, del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno.

          Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              l'inserimento di norme per il coordinamento con la legislazione vigente della disciplina recata da ciascuna nuova disposizione che si introduce nell'ordinamento e l'indicazione delle norme conseguentemente abrogate sembrano costituire un requisito imprescindibile di ciascun intervento normativo. Ciò risulta tanto più necessario quanto più, come nel caso italiano, sono numerosi i soggetti titolari di potestà normativa, è articolato il sistema delle fonti e soprattutto risulta sovrabbondante il numero di atti normativi esistenti.
PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 3524, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità,
              rilevato che le disposizioni da esso recate sono prevalentemente riconducibili alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato", riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

              rilevato che all'articolo 7 del decreto legge si autorizza l'Agenzia del demanio a vendere i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A e B allo stesso decreto legge,

              constatato che tra i beni immobili inseriti nell'allegato B risulta anche la Manifattura tabacchi situata a Cagliari,

              rilevato che l'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, di adozione dello Statuto speciale della Regione Sardegna prevede che la Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali e che i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tali condizione,

              rilevato che l'inserimento del bene sopracitato nell'elenco dei beni per i quali si può procedere all'alienazione presuppone la cessazione della condizione di bene connesso ad un monopolio fiscale,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

          sia espunto dall'allegato B di cui all'articolo 7 del decreto legge il bene immobile identificato nella Manifattura tabacchi situata in Cagliari;

e con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il titolo del decreto legge, al fine di renderlo omogeneo al contenuto del medesimo decreto.

(Parere espresso il 22 gennaio 2003)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 3524, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità,

            constatato che non risultano essere state recepite né la condizione né l'osservazione formulata nel parere espresso dal Comitato pareri della I Commissione il 22 gennaio 2003,

            preso atto delle modifiche approvate dalla Commissione di merito al testo iniziale del decreto-legge n. 282 del 2002,

            rilevato che le disposizioni introdotte, così come quelle recate dal testo originario del decreto-legge, sono prevalentemente ricondicubili alla matera "sistema tributario e contabile dello Stato", riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
            nel ribadire quindi sia la condizione che l'osservazione già formulate il 22 gennaio 2002,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 30 gennaio 2003)
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 3524, di conversione del decreto-legge n. 282 del 2002, come modificato dagli emendamenti approvati dalla VI Commissione Finanze;

              osservato che il provvedimento in esame stabilisce, in diverse disposizioni, che il limite per poter accedere ai condoni previsti dal disegno di legge in esame è dato dalla "conoscenza formale" dell'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'interessato;

              ritenuto opportuno individuare un diverso limite temporale consistente nell'esercizio dell'azione penale;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione l'opportunità di collegare all'esercizio dell'azione penale il limite per poter accedere ai condoni previsti dal provvedimento in esame.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,
              esaminato il provvedimento in oggetto;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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