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| 1. In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e fermo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le banche effettuano, entro la data del 31 dicembre 2002, il versamento di un importo corrispondente alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi sull'importo dovuto, calcolati nella misura del 5,5 per cento annuo per il periodo |
Identico. |
|
intercorrente fra la data
in cui il regime di aiuti è
divenuto disponibile per
ciascuna banca e la data di
effettivo versamento. In caso
di mancato versamento entro
il 31 dicembre 2002, dal 1^
gennaio 2003 è dovuta, oltre
agli interessi, una sanzione
pari allo 0,5 per cento per
semestre o sua frazione,
calcolata sulle somme di cui
al periodo precedente. 2. Per la riscossione coattiva delle somme di cui al comma 1, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate. |
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1. Le disposizioni
dell'articolo 3, commi 7, 8 e
9, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive
modificazioni, si applicano
anche alle assegnazioni,
trasformazioni e cessioni
poste in essere
successivamente al 30
novembre 2002 ed entro il 30
aprile 2003. I versamenti
rateali dell'imposta
sostitutiva di cui al comma
10 del citato articolo 3
della legge n. 448 del 2001
sono effettuati entro,
rispettivamente, il 16 maggio
2003, il 16 luglio 2003 ed il
16 novembre 2003. |
Identico. |
|
2. Le disposizioni
degli articoli 5 e 7 della
legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive
modificazioni, si applicano
anche per la rideterminazione
dei valori di acquisto delle
partecipazioni non negoziate
in mercati regolamentati e
dei terreni edificabili e con
destinazione agricola
posseduti alla data del 1^
gennaio 2003. Le imposte
sostitutive possono essere
rateizzate fino ad un massimo
di tre rate annuali di pari
importo, a decorrere dalla
data del 16 maggio 2003;
sull'importo delle rate
successive alla prima sono
dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo,
da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento
della perizia devono essere
effettuati entro la predetta
data del 16 maggio 2003. |
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| 1. Le previsioni dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche alle riserve e agli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistente nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso |
Identico. |
|
alla data del 31 dicembre
2002. L'imposta sostitutiva è
versata in unica soluzione
ovvero in tre rate annuali
entro il termine di
versamento a saldo delle
imposte sui redditi
dell'esercizio indicato al
periodo precedente e dei due
successivi. |
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1. Nell'articolo 9 del
decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, sono
apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1, le parole: "23,5 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "32 per cento"; b) al comma 2, le parole: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto ministeriale". |
1. Identico. |
|
1-bis. All'articolo 3
del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, dopo il
comma 9 è inserito il
seguente: "9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9 non si applica in caso di versamento delle anticipazioni di cui al comma 7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza; in tal caso, non si applicano interessi". 1-ter. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato riversamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni. 1-quater. Il beneficio previsto dal comma 1-ter si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi ed il ritardato riversamento delle somme riscosse siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 e che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data del 31 dicembre 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; b) per le penalità non ancora contestate alla predetta data del 31 gennaio 2002, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. 1-quinquies. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
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1. I soggetti cui è
stato attribuito il numero di
partita IVA, che non hanno
effettuato nell'anno 2002
alcuna operazione imponibile
e non imponibile, possono
sanare tutte le irregolarità
derivanti dalla mancata
presentazione delle
dichiarazioni IVA, nonché
delle dichiarazioni dei
redditi limitatamente ai
redditi di impresa e di
lavoro autonomo, con importi
pari a zero, per gli anni
precedenti, nei quali non sia
stata effettuata alcuna
operazione imponibile e non
imponibile, nonché le
violazioni di cui
all'articolo 5, comma 6, del
decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471,
versando la somma di 100,00
euro entro il 16 marzo 2003.
Tali versamenti sono
effettuati secondo le
modalità previste
dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
241, esclusa la compensazione
ivi prevista. |
1. I soggetti cui è
stato attribuito il numero di
partita IVA, che non hanno
effettuato nell'anno 2002
alcuna operazione imponibile
e non imponibile, possono
sanare tutte le irregolarità
derivanti dalla mancata
presentazione delle
dichiarazioni IVA, nonché
delle dichiarazioni dei
redditi limitatamente ai
redditi di impresa e di
lavoro autonomo, con importi
pari a zero, per gli anni
precedenti, nei quali non sia
stata effettuata alcuna
operazione imponibile e non
imponibile, nonché le
violazioni di cui
all'articolo 5, comma 6, del
decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471,
versando la somma di 100,00
euro entro il 16 aprile
2003. Tali versamenti sono
effettuati secondo le
modalità previste
dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
241, esclusa la compensazione
ivi prevista. |
|
2. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia
delle entrate, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana, sono definite le
modalità per la comunicazione
alla medesima Agenzia, anche
mediante sistemi telematici,
della data di cessazione
dell'attività e degli estremi
dell'avvenuto versamento
della somma di cui al comma
1, ai fini della
cancellazione delle partite
IVA. |
2. Identico. |
|
2-bis. All'articolo 5,
secondo comma, primo periodo,
del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo le parole:
"di cui all'articolo 49,
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597,", sono inserite le
seguenti: "nonché le
prestazioni di lavoro
effettuate dagli associati
nell'ambito dei contratti di
associazione in
partecipazione di cui
all'articolo 49, comma 2,
lettera c), del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,". (Modifiche alla legge 27 1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7: 1) al comma 3, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: ", relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16"; |
|
2) al comma 3, la
lettera d) è sostituita
dalla seguente: "d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica"; 3) al comma 4, le parole da: "la definizione" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui agli articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti."; |
|
4) al comma 5,
ottavo periodo, le parole:
"2.000 euro" e le parole:
"5.000 euro" sono sostituite,
rispettivamente, dalle
seguenti: "3.000 euro" e
"6.000 euro" e le parole: "20
giugno 2004 ed entro il 20
giugno 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "30 novembre
2003 ed entro il 20 giugno
2004"; 5) al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: "secondo le disposizioni del presente articolo" sono inserite le seguenti: ", esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo"; 6) al comma 15, dopo le parole: "entro il 31 luglio 2003", sono inserite le seguenti: ", ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo"; b) all'articolo 8: 1) al comma 1, dopo le parole: "dell'imposta regionale sulle attività produttive" sono inserite le seguenti: "del contributo straordinario per l'Europa, di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; 2) al comma 3: 2.1.) al primo periodo, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003"; |
|
2.2.) dopo il
primo periodo, sono inseriti
i seguenti: "Agli effetti
dell'imposta sul valore
aggiunto, per l'omessa
osservanza degli obblighi di
cui agli articoli 17, terzo
comma, e 34, sesto comma,
primo periodo, del decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e all'articolo 47,
comma 1, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427,
l'integrazione deve operarsi
esclusivamente con
riferimento all'imposta che
non avrebbe potuto essere
computata in detrazione; la
disposizione opera a
condizione che il
contribuente si avvalga della
definizione di cui
all'articolo 9-bis.
Nella dichiarazione
integrativa devono essere
indicati, a pena di nullità,
maggiori importi dovuti
almeno pari a 300 euro per
ciascun periodo di
imposta."; 2.3.) al secondo periodo, le parole: ", salvo che per i periodi di imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione è presentata su supporto cartaceo" sono soppresse; |
|
2.4.) al terzo
periodo, le parole: "per
ciascun periodo di imposta"
sono soppresse; le parole:
"2.000 euro" e le parole:
"5.000 euro" sono sostituite,
rispettivamente, dalle
seguenti: "3.000 euro" e
"6.000 euro"; le parole: "16
marzo 2004 ed il 16 marzo
2005" sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 2003
ed il 20 giugno 2004", e le
parole: "17 marzo 2003" sono
sostituite dalle seguenti:
"17 aprile 2003"; 3) al comma 4, le parole: "21 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "24 aprile 2003", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza."; 4) al comma 5, primo periodo, le parole: "13 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento"; 5) al comma 6: 5.1.) l'alinea è sostituito dal seguente: "Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento:"; |
|
5.2.) la lettera
c) è sostituita dalla
seguente: "c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa"; 5.3.) la lettera d) è abrogata; 6) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza rispetto a quelle corrispondenti agli imponibili integrati aumentati ai sensi del comma 6"; |
|
7) al comma 7, le
parole: "alle lettere
c) e d)" sono
sostituite dalle seguenti:
"alla lettera c)"; 8) al comma 10: 8.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16; in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui agli articoli 41-bis del predetto decreto n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del predetto decreto n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti"; |
|
8.2) la lettera
b) è sostituita dalla
seguente: "b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alle lettere c) e d) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa"; 9) al comma 11, al primo periodo, le parole: "16 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 maggio 2003"; al secondo periodo, le parole: "20 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 settembre 2003"; c) all'articolo 9: 1) al comma 1, primo periodo, le parole da: "chiedendo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera a), nonché, anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto"; |
|
2) al comma 2,
lettera a), le parole:
"al 18 per cento", "16 per
cento" e "13 per cento", sono
sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "all'8 per
cento", "6 per cento" e "4
per cento"; dopo le parole:
"dell'imposta regionale sulle
attività produttive", sono
inserite le seguenti: "del
contributo straordinario per
l'Europa di cui all'articolo
3, commi 194 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1996,
n. 662,"; 3) al comma 2, lettera b), le parole: "ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del 2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo"; 4) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari: a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni; |
|
b) ai
seguenti importi, per le
persone titolari di reddito
d'impresa, per gli esercenti
arti e professioni, per le
società e le associazioni di
cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive
modificazioni, nonché per i
soggetti di cui all'articolo
87 del medesimo testo
unico: 1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro; 2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro; 3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro"; |
|
5) dopo il comma 3,
è inserito il seguente: "3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 700 euro per ciascuna annualità"; 6) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a: 1) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 50.000 euro; 2) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 180.000 euro; 3) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari è superiore a 180.000 euro"; |
|
7) al comma 7,
primo periodo, dopo la
parola: "originarie" sono
aggiunte le seguenti: ",
fatta eccezione di quelle
determinate dall'applicazione
delle disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 18
ottobre 2001, n. 383"; 8) al comma 10, lettera c), le parole: "i predetti effetti operano" sono sostituite dalle seguenti: "i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano"; le parole: "di tutte le attività" sono sostituite dalle seguenti: "delle attività"; le parole: ", ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime" sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica"; |
|
9) al comma 12, primo
periodo, le parole: ", per
ciascun periodo di imposta,",
sono soppresse; al medesimo
comma, le parole: "2.000
euro" e "5.000 euro" sono
sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "3.000 euro"
e "6.000 euro", le parole:
"16 marzo 2004 ed il 16 marzo
2005" sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 2003
ed il 20 giugno 2004" e le
parole: "17 marzo 2003" sono
sostituite dalle seguenti:
"17 aprile 2003"; 10) al comma 14: 10.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dell'articolo 15 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi;"; |
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10.2) la lettera
b) è sostituita dalla
seguente: "b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica"; 11) al comma 17, secondo periodo, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003"; al terzo periodo, le parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2003"; 12) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: "Art. 9-bis. - (Definizione dei ritardati od omessi versamenti). - 1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004. |
|
2. Se le imposte
e le ritenute non versate e
le relative sanzioni sono
state iscritte in ruoli già
emessi, le sanzioni di cui al
comma 1 non sono dovute
limitatamente alle rate non
ancora scadute alla data del
16 aprile 2003, a condizione
che le imposte e le ritenute
non versate iscritte a ruolo
siano state pagate o vengano
pagate alle relative scadenze
del ruolo; le sanzioni di cui
al comma 1 non sono dovute
anche relativamente alle rate
scadute alla predetta data se
i soggetti interessati
dimostrano che il versamento
non è stato eseguito per
fatto doloso di terzi
denunciato, anteriormente
alla data del 31 dicembre
2002, all'autorità
giudiziaria. 3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. 4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2003, sempre |
|
che il mancato pagamento
non dipenda da morosità,
ovvero al rimborso di quelle
pagate a partire dalla data
medesima; il rimborso compete
altresì per le somme a tale
titolo pagate anteriormente,
se i soggetti interessati
dimostrano che il versamento
non è stato eseguito
tempestivamente per fatto
doloso di terzi denunciato,
anteriormente alla data del
31 dicembre 2002,
all'autorità giudiziaria.
Restano fermi gli interessi
iscritti a ruolo; le somme da
versare, diverse da quelle
iscritte a ruolo, devono
essere maggiorate, a titolo
di interessi, del 3 per cento
annuo."; d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "della presente legge" sono inserite le seguenti: "in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212;"; al medesimo comma, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"; e) all'articolo 11: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. Proroga di termini)"; |
|
2) al comma 1, le
parole: "16 marzo 2003" sono
sostituite dalle seguenti:
"16 aprile 2003"; al medesimo
comma, le parole: "a
condizione che non sia stato
precedentemente notificato
avviso di rettifica e
liquidazione della maggiore
imposta" sono sostituite
dalle seguenti: "a condizione
che non sia stato notificato
avviso di rettifica e
liquidazione della maggiore
imposta alla data di entrata
in vigore della presente
legge. Per gli stessi
tributi, qualora l'istanza
non sia stata presentata, o
ai sensi del comma 3 sia
priva di effetti, in deroga
all'articolo 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000,
n. 212, i termini per la
rettifica e la liquidazione
della maggiore imposta sono
prorogati di due anni"; 3) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non voler beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte"; 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle |
|
denunce o dichiarazioni,
ovvero per l'esecuzione dei
versamenti annuali di cui al
comma 3 dell'articolo 17 del
testo unico delle
disposizioni concernenti
l'imposta di registro di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, non sono dovute
sanzioni e interessi qualora
si provveda al pagamento dei
tributi e all'adempimento
delle formalità omesse entro
il 16 aprile 2003"; f) all'articolo 12: 1) al comma 1, le parole: "30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000"; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1^ gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal medesimo comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento."; |
|
3) dopo il comma 2 è
inserito il seguente: "2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea"; g) all'articolo 14: 1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni"; 2) al comma 4, primo periodo, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5"; 3) al comma 5, le parole: "13 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento"; al primo periodo, dopo le parole: "in corso a tale data" sono inserite le seguenti: "nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni"; dopo le parole: "è dovuta", sono inserite le seguenti: ", entro il 16 aprile 2003,"; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 relativamente alle imposte sui redditi"; |
|
4) il comma 6 è
abrogato; h) all'articolo 15: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)"; 2) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "interessi" sono inserite le seguenti: ", indennità di mora", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis)"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 23 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione"; 3) al comma 2, alinea, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003"; al medesimo comma, alle lettere a), b) e c), le parole: "maggiori imposte e contributi" sono sostituite dalle seguenti: "maggiori imposte, ritenute e contributi"; |
|
4) dopo il comma 3 è
inserito il seguente: "3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione"; 5) al comma 4, alinea, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003"; al medesimo comma, lettera a), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "18 per cento"; 6) al comma 4, lettera b), le parole: "l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel"; 7) al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili"; |
|
8) dopo il comma 4
sono inseriti i seguenti: "4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente articolo, le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. 4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea"; 9) al comma 5: 9.1) al primo periodo, le parole: "16 marzo 2003, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni"; 9.2) al secondo periodo, le parole: "2.000 euro" e le parole: "5.000 euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "3.000 euro" e "6.000 euro", le parole: "16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004", e le parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2003"; |
|
10) al comma 7,
l'ultimo periodo è sostituito
dai seguenti: "E' altresì
esclusa, per le definizioni
perfezionate, l'applicazione
delle sanzioni accessorie di
cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e
all'articolo 21 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. L'esclusione di cui
al presente comma non si
applica in caso di esercizio
dell'azione penale della
quale il contribuente ha
avuto formale conoscenza
entro la data di
perfezionamento della
definizione"; 11) al comma 8, le parole: "18 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "18 aprile 2003"; al medesimo comma, dopo le parole: "di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "gli atti di cui al comma 3-bis,"; i) all'articolo 16: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio ed anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme: a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro; |
|
b) se il
valore della lite è di
importo superiore a 2.000
euro: il 10 per cento del
valore della lite, in caso di
soccombenza
dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato
nell'ultima o unica pronuncia
giurisdizionale resa alla
data di presentazione della
domanda di definizione della
lite; il 50 per cento del
valore della lite, in caso di
soccombenza del contribuente
nell'ultima o unica pronuncia
giurisdizionale resa alla
predetta data ovvero nel caso
in cui, alla medesima data,
la lite pende nel primo grado
di giudizio e non è stata
ancora pubblicata la
sentenza."; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003"; al medesimo comma, quarto periodo, le parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2003"; 3) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "per lite pendente, quella" sono inserite le seguenti: "in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato"; al medesimo comma, lettera c), dopo le parole: "al netto degli interessi" sono inserite le seguenti: ", delle indennità di mora"; 4) al comma 4, dopo la parola: "versamento", sono inserite le seguenti: ", se dovuto ai sensi del presente articolo"; al medesimo comma, le parole: "21 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "21 aprile 2003"; |
|
5) il comma 5 è
sostituito dal seguente: "5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea"; 6) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2003, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio"; 7) il comma 7 è abrogato; 8) al comma 8, le parole: "di cui al comma 1", sono sostituite dalla seguente: "competenti"; dopo le parole: "corti di appello" sono |
|
inserite le seguenti:
"nonché alla Corte di
cassazione"; le parole: "30
giugno 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre
2003"; le parole: "31 luglio
2005", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle
seguenti: "31 luglio
2004"; 9) dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione l'articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso può delegare un membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze è di trenta giorni"; 10) al comma 10, le parole: "fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: " fatte salve le disposizioni del comma 5."; |
|
l) dopo
l'articolo 16, è inserito il
seguente: "Art. 16-bis. (Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni) - 1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, relativo alle violazioni previste dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente. 2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 472 del 1997, è ridotto alla metà. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1^ aprile 2003."; m) all'articolo 17, comma 1, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti "16 aprile 2003"; n) all'articolo 20, i commi da 1 a 5 sono abrogati; conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l'estero"; |
|
o) all'articolo
22, comma 6, alinea, le
parole: ", fermo restando
quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 2, del
regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 31
gennaio 2000, n. 29," sono
soppresse. (Disposizioni in materia di versamenti e di definizione degli 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato con effetto dal 1^ gennaio 2003. I versamenti effettuati sulla base della disposizione di cui al citato comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 289 del 2002 prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al precedente periodo sono restituiti ai contribuenti dall'Amministrazione finanziaria ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti ad altro titolo. 2. Si intendono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis del presente decreto, gli avvisi di accertamento e ogni altro atto di imposizione o, comunque, di pretesa di pagamento relativi alle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. |
|
(Definizione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. 2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di applicazione dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dei princìpi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche |
|
con specifico riferimento
alle violazioni concernenti i
diritti dovuti per gli anni
2001 e 2002. (Definizione della tassa automobilistica 1. Le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001, connesse al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale, possono essere definite mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità di versamento. In tal caso non sono dovuti interessi e sanzioni. 2. Qualora sia stata notificata cartella di pagamento relativa alla tassa di cui al comma 1, le violazioni possono essere definite mediante il pagamento al concessionario della riscossione della tassa medesima entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso delle somme eccedenti pagate entro la medesima data. |
|
|
|
|
1. Le disposizioni del
capo III del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 409, nonché
dell'articolo 1, comma
2-bis, del
decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, si
applicano alle operazioni di
rimpatrio e regolarizzazione
effettuate tra il 1^ gennaio
2003 ed il 30 giugno 2003,
fatte salve le disposizioni
che seguono: |
1. Le disposizioni del
capo III del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 409, nonché
dell'articolo 1, comma
2-bis, del
decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, si
applicano alle operazioni di
rimpatrio e regolarizzazione
effettuate fino al 30
giugno 2003, relativamente ad
attività detenute fuori dal
territorio dello Stato alla
data del 31 dicembre 2001,
fatte salve le
disposizioni che seguono: |
|
a) la somma da
versare è pari al 4 per cento
dell'importo dichiarato; il
versamento della somma è
effettuato in denaro ed è
conseguentemente esclusa la
facoltà di corrisponderla
nelle forme previste
dall'articolo 12, comma 2,
del predetto decreto-legge n.
350 del 2001; |
a) identica; |
|
b) il tasso di
cambio per la determinazione
del controvalore in euro
delle attività finanziarie e
degli investimenti
rimpatriati o regolarizzati è
stabilito entro il 15 gennaio
2003; |
b) per la
determinazione del
controvalore in euro delle
attività finanziarie e degli
investimenti rimpatriati o
regolarizzati si applica
il tasso di cambio
individuato dal provvedimento
del direttore dell'Agenzia
delle entrate, emanato ai
sensi dell'articolo 13, comma
1, del citato decreto-legge
n. 350 del 2001; |
|
c) il modello di
dichiarazione riservata è
approvato entro dieci giorni
dalla data di entrata in
vigore del presente
decreto; |
c) identica; |
|
d) relativamente
alle attività oggetto di
rimpatrio o di
regolarizzazione, la
presentazione della
dichiarazione riservata
esclude la punibilità per le
sanzioni previste
dall'articolo 5 del
decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227,
riguardanti le dichiarazioni
di cui agli articoli 2 e 4
del citato decreto-legge per
gli anni 2000 e 2001.
Relativamente alle medesime
attività, gli interessati
non sono tenuti ad effettuare
le dichiarazioni di cui agli
articoli 2 e 4 del
decreto-legge n. 167 del 1990
per il periodo d'imposta in
corso alla data di
presentazione della
dichiarazione riservata,
nonché per il periodo
d'imposta precedente; restano
fermi gli obblighi di
dichiarazione all'Ufficio
italiano dei cambi previsti
dall'articolo 3 del predetto
decreto-legge; |
d) relativamente
alle attività oggetto di
rimpatrio o di
regolarizzazione, gli
interessati non sono tenuti
ad effettuare le
dichiarazioni di cui agli
articoli 2 e 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, per il
periodo d'imposta in corso
alla data di presentazione
della dichiarazione
riservata, nonché per il
periodo d'imposta precedente;
restano fermi gli obblighi di
dichiarazione all'Ufficio
italiano dei cambi previsti
dall'articolo 3 del predetto
decreto-legge; |
|
e) la
determinazione dei redditi
derivanti dalle attività
finanziarie rimpatriate
percepiti dal 1^ agosto 2001
e fino alla data di
presentazione della
dichiarazione riservata può
essere effettuata sulla base
del criterio presuntivo
indicato nell'articolo 6 del
decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni. In
tale caso sui redditi così
determinati l'intermediario,
al quale è presentata la
dichiarazione riservata,
applica un'imposta
sostitutiva delle imposte sui
redditi con l'aliquota del 27
per cento. L'imposta
sostitutiva è prelevata
dall'intermediario, anche
ricevendo apposita provvista
dagli interessati, ed è
versata entro il sedicesimo
giorno del mese successivo a
quello in cui si è
perfezionata l'operazione di
rimpatrio; |
e) la
determinazione dei redditi
derivanti dalle attività
finanziarie rimpatriate
percepiti dal 31
dicembre 2001 e fino alla
data di presentazione della
dichiarazione riservata può
essere effettuata sulla base
del criterio presuntivo
indicato nell'articolo 6 del
decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni. In
tale caso sui redditi così
determinati l'intermediario,
al quale è presentata la
dichiarazione riservata,
applica un'imposta
sostitutiva delle imposte sui
redditi con l'aliquota del 27
per cento. L'imposta
sostitutiva è prelevata
dall'intermediario, anche
ricevendo apposita provvista
dagli interessati, ed è
versata entro il sedicesimo
giorno del mese successivo a
quello in cui si è
perfezionata l'operazione di
rimpatrio; |
|
f) per i redditi
derivanti dalle attività
regolarizzate percepiti dal
27 settembre 2001 fino al 31
dicembre 2001, la
presentazione della
dichiarazione riservata
esclude la punibilità per le
sanzioni amministrative,
tributarie e previdenziali,
nonché la punibilità per i
reati indicati negli articoli
4 e 5 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, a
condizione che entro il 31
ottobre 2003 sia eseguito il
pagamento dei tributi e
contributi di legge,
aumentato degli interessi
moratori calcolati al tasso
legale, e che tali redditi
siano indicati nella
dichiarazione dei redditi
integrativa relativa al
periodo d'imposta 2001 da
trasmettere esclusivamente in
via telematica. |
f) nella
dichiarazione riservata di
cui all'articolo 13 del
citato decreto-legge n. 350
del 2001, gli interessati
devono attestare che le
attività oggetto di rimpatrio
o di regolarizzazione erano
da essi detenute fuori dal
territorio dello Stato alla
data del 31 dicembre 2001. La
disposizione di cui
all'articolo 19, comma
2-bis, del citato
decreto-legge n. 350 del
2001, si applica con
riferimento alla data del 31
dicembre 2001. |
|
2. All'articolo 10,
comma 4, del decreto
legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ",
nonché per i trasferimenti
dall'estero relativi ad
operazioni suscettibili di
produrre redditi di capitale
semprechè detti redditi siano
stati assoggettati
dall'intermediario residente
a ritenuta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui
redditi". |
2. Identico. |
|
3. Il comma 3
dell'articolo 1 del
decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, è
sostituito dal seguente: |
3. Identico. |
| "3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla |
|
stessa secondo le
modalità stabilite con i
provvedimenti di cui
all'articolo 7, comma 1". |
|
4. Il comma 4-bis
dell'articolo 1 del
decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, è
sostituito dal seguente: "4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1". |
4. Identico. |
|
5. Il comma 1
dell'articolo 7 del
decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, è
sostituito dal seguente: "1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi". |
5. Identico. |
|
6. Relativamente alle
operazioni di rimpatrio e di
regolarizzazione effettuate
entro il 16 marzo 2003
nell'ambito delle
disposizioni che disciplinano
l'emersione delle attività
detenute all'estero di cui al
capo III del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 409, la
somma da versare è pari al
2,5 per cento dell'importo
dichiarato. La disposizione
del presente comma può essere
modificata solo in modo
espresso e si applica anche
alle operazioni di emersione
regolate da disposizioni
diverse da quelle di cui ai
commi da 1 a 5. |
6. Relativamente alle
operazioni di rimpatrio e di
regolarizzazione effettuate
entro il 16 aprile 2003
nell'ambito delle
disposizioni che disciplinano
l'emersione delle attività
detenute all'estero di cui al
capo III del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 409, la
somma da versare è pari al
2,5 per cento dell'importo
dichiarato. La disposizione
del presente comma può essere
modificata solo in modo
espresso e si applica anche
alle operazioni di emersione
regolate da disposizioni
diverse da quelle di cui ai
commi da 1 a 5. |
|
(Attività regolarizzate e successivamente 1. Il denaro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo dal 1^ gennaio al 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere trasferiti in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata, ma non oltre il 30 giugno 2003, con l'applicazione delle disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001. |
|
2. Ai fini del
riconoscimento degli effetti
di cui al comma 1, gli
interessati presentano
richiesta scritta agli
intermediari ai quali è stata
presentata la dichiarazione
riservata relativa
all'operazione di
regolarizzazione, conferendo
agli intermediari stessi
l'incarico di ricevere in
deposito il denaro e le altre
attività finanziarie
provenienti dall'estero. Nel
caso in cui il rimpatrio
avvenga per il tramite di
intermediari diversi da
quelli a cui è stata
presentata la dichiarazione
riservata, una copia di
quest'ultima va allegata alla
richiesta di cui al periodo
precedente. 3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro e alle altre attività finanziarie trasferiti in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia. |
|
4. Relativamente alle
operazioni di rimpatrio di
cui al comma 1 effettuate
dopo il 16 aprile 2003 è
dovuta una somma pari allo
0,5 per cento del denaro e
delle altre attività
finanziarie rimpatriati. Gli
intermediari ai quali è
conferito l'incarico di
ricevere in deposito il
denaro e le altre attività
finanziarie versano la somma
dello 0,5 per cento secondo
le disposizioni contenute nel
capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive
modificazioni, senza
effettuare la compensazione
di cui all'articolo 17 dello
stesso decreto, entro il 16
del mese successivo a quello
in cui il denaro e le altre
attività finanziarie sono
stati rimpatriati,
trattenendone l'importo dal
denaro rimpatriato, ovvero,
ove l'interessato non
fornisca direttamente la
provvista corrispondente,
effettuando i disinvestimenti
necessari. (Comunicazione tra 1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro ed altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del |
|
presente decreto, nonché
del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 409, ovvero
dell'articolo 20 della legge
27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato dall'articolo
5-bis del presente
decreto, l'intermediario che
effettua il trasferimento
rilascia contestualmente
apposita comunicazione
all'intermediario che riceve
il trasferimento, attestando
l'ammontare per il quale vige
il regime della riservatezza
ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, del citato
decreto-legge n. 350 del
2001, salva diversa
indicazione da parte
dell'interessato.
L'intermediario che riceve il
trasferimento è tenuto al
regime di riservatezza di cui
al citato articolo 14, comma
2, del decreto-legge n. 350
del 2001, a decorrere dalla
data di ricezione della
comunicazione di cui al
periodo precedente. (Regolarizzazione degli adempimenti degli 1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 entro il 16 aprile 2003. |
|
2. Gli intermediari
possono altresì
regolarizzare, nei termini e
con le modalità di cui al
comma 1, i versamenti
relativi alle ritenute e alle
imposte sostitutive di cui
all'articolo 14, comma 8, del
citato decreto-legge n. 350
del 2001 e all'articolo 1,
comma 2-bis, del
decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73. (Compensazione delle somme restituite e delle eccedenze di 1. Le somme restituite ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, possono essere compensate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza limiti d'importo, a decorrere dalla data di ricezione dell'integrazione della dichiarazione riservata di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002. 2. Le eccedenze di versamento delle somme previste dagli articoli 6, comma 6, e 6-bis, comma 4, del presente decreto, nonché dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, |
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convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 409, e
dall'articolo 20, comma 1,
lettera a), della legge
27 dicembre 2002, n. 289,
rispetto a quelle
effettivamente dovute possono
essere compensate dagli
intermediari con le stesse
modalità di cui al comma 1 a
decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto. |
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1. Nell'ambito delle
azioni di perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica
attraverso la dismissione di
beni immobili dello Stato,
l'alienazione di tali
immobili è considerata
urgente con prioritario
riferimento a quelli il cui
prezzo di vendita sia fissato
secondo criteri e valori di
mercato. L'Agenzia del
demanio è autorizzata a
vendere a trattativa privata,
anche in blocco, i beni
immobili appartenenti al
patrimonio dello Stato di cui
agli allegati A e B al
presente decreto. La vendita
fa venire meno l'uso
governativo, le concessioni
in essere e l'eventuale
diritto di prelazione
spettante a terzi anche in
caso di rivendita. Si
applicano le disposizioni di
cui al secondo periodo del
comma 17 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, nonché
al primo ed al secondo
periodo del comma 18 del
medesimo articolo 3. |
Identico. |
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1. Le funzioni statali
esercitate dal Ministero
dell'economia e delle
finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di
Stato, concernenti le entrate
in materia di giochi di
abilità, concorsi pronostici
e scommesse, si intendono
riferite alle entrate non
tributarie, ivi incluse
quelle per quote di prelievo,
continuando ad essere
attribuite alla Agenzia delle
entrate l'amministrazione, la
riscossione e il contenzioso
concernenti le entrate
tributarie riferite alla
medesima materia, incluse le
entrate derivanti
dall'imposta di cui al
decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504. |
1. Le funzioni statali
esercitate dal Ministero
dell'economia e delle
finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di
Stato, concernenti le entrate
in materia di giochi di
abilità, concorsi pronostici
e scommesse, si intendono
riferite alle entrate non
tributarie, ivi incluse
quelle per quote di prelievo,
continuando ad essere
attribuite alla Agenzia delle
entrate l'amministrazione, la
riscossione e il contenzioso
concernenti le entrate
tributarie riferite alla
medesima materia, incluse le
entrate derivanti
dall'imposta di cui al
decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504. Dal
1^ aprile 2003 le funzioni
dell'Amministrazione
finanziaria in materia di
amministrazione, riscossione
e contenzioso delle entrate
tributarie riferite ai
giochi, anche di abilità, ai
concorsi pronostici, alle
scommesse e agli apparecchi
da divertimento e
intrattenimento, sono
esercitate
dall'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato.
Restano salvi gli effetti
degli atti impositivi in
materia di giochi, concorsi
pronostici e scommesse,
emanati sino alla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, dall'Agenzia delle
entrate anche congiuntamente
con l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di
Stato. |
|
1-bis. Al
secondo e terzo periodo del
comma 1 dell'articolo
14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, come
sostituito dal comma 4
dell'articolo 22 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: "15 febbraio" sono
sostituite dalle seguenti:
"21 marzo". |
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1. In relazione alle
prioritarie esigenze di
controllo e di monitoraggio
degli andamenti della finanza
pubblica, i collegi di
revisione o sindacali degli
enti ed organismi pubblici di
cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, ad
eccezione delle regioni,
delle province, dei comuni e
delle comunità montane e loro
consorzi e associazioni,
degli enti pubblici non
economici regionali e locali,
sono integrati da un
componente nominato dal
Ministro dell'economia e
delle finanze, senza oneri a
carico degli enti o degli
organismi pubblici. Tale
disposizione non opera quando
nei collegi di revisione o
sindacali dei suddetti enti
ed organismi pubblici è già
prevista la presenza di uno o
più componenti in
rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle
finanze. |
Identico. |
|
Allegato A
|
Allegato A
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DENOMINAZIONE
Palazzo Poste Torri dell'Eur Tor Pagnotta - Lotto A Tor Pagnotta - Lotto B Tor Pagnotta - Lotto C La Rustica - Lotto A e Lotto B La Rustica - Lotto D/c Sotto centrale telefonica Port Sotto centrale telefonica Via Sotto centrale telefonica Port Sotto centrale telefonica Via Centrale telefonica Amedeo Via Centrale telefonica Piazza Nol |
Identico. |
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Allegato B
|
Allegato B
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