XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3519-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3519 recante
partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di
capitale della Interamerican Investment Corporation,
alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di
sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e
dell'Asem trust fund;
rilevato che la disposizioni recate dal disegno di
legge sono riconducibili alle materie "politica estera e
rapporti internazionali dello Stato" e "sistema tributario e
contabile dello Stato" che le lettere a) ed e) del
secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva
alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale:
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
siano soppressi gli articoli da 2 a 10; conseguentemente,
dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
valutato in euro 7.680.000 per l'anno 2003 ed in euro
1.980.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
n. 2), della legge n. 468 del 1978.
Art. 1-ter
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII
ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo
con un contributo di euro 110.221.542 per il periodo
2001-2004
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su un apposito
conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria
centrale, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del tesoro e denominato "Partecipazione
italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal
quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei
contributi autorizzati ai sensi del predetto comma.
Art. 1-quater
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla V
ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo
sviluppo agricolo (IFAD) con un contributo di euro 28.806.000
per il periodo 2001-2003.
2. E' altresì autorizzata la corresponsione all'IFAD, per
il periodo 2001-2003, della somma di euro 3.720.000, da
destinare alla Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Debt
Iniziative.
Art. 1-quinquies
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla
ricostituzione delle risorse dell'Asem trust fund
(ATF-2) con un contributo di euro 2.000.000 per il 2003.
Art. 1-sexies
1. Per l'attuazione dell'articolo 1-ter è
autorizzata la spesa di euro 82.666.157 per l'anno 2003 e di
euro 27.555.385 per l'anno 2004.
2. Per l'attuazione dell'articolo 1-quater, comma
1, è autorizzata la spesa di euro 28.806.000 per l'anno
2003.
3. Per l'attuazione dell'articolo 1-quater, comma
2, è autorizzata la spesa di euro 3.720.000 per l'anno
2003.
4. Per l'attuazione dell'articolo 1-quinquies, è
autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2003.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, complessivamente pari ad euro 117.192.157 per l'anno
2003 e ad euro 27.555.385 per l'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
PARERE FAVOREVOLE