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1. E' autorizzata la
partecipazione finanziaria
italiana al primo aumento di
capitale della
Interamerican Investment
Corporation (IIC), della
quale l'Italia fa parte ai
sensi della legge 29 aprile
1988, n. 165. |
Identico. |
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2. La sottoscrizione
al capitale autorizzata dal
presente articolo è pari a
15.360.000 dollari USA per il
periodo 2000-2007. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo
1, valutato in euro 6.972.168
per l'anno 2002 ed in euro
2.324.056 per ciascuno degli
anni dal 2003 al 2007, si
provvede, per l'anno 2002,
mediante utilizzo dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002 e, per gli
anni 2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
medesimo. |
1. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo
1, valutato in euro
7.680.000 per l'anno
2003 ed in euro
1.980.000 per ciascuno
degli anni dal 2004 al
2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, |
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comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e
trasmette alle Camere,
corredati da apposite
relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, n.
2), della citata legge n. 468
del 1978. |
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1. E' autorizzata la
partecipazione dell'Italia
alla VII ricostituzione delle
risorse del Fondo asiatico di
sviluppo con un contributo di
euro 110.221.542 per il
periodo 2001-2004. |
1. Identico. |
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(vedi articolo 5). |
2. Le somme di cui al
comma 1, sono versate
su apposito conto corrente
infruttifero, istituito
presso la Tesoreria centrale,
intestato al Ministero
dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del tesoro e
denominato "Partecipazione
italiana a banche, fondi ed
organismi internazionali",
dal quale saranno prelevate
per provvedere all'erogazione
dei contributi autorizzati
ai sensi del predetto
comma. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo
3, valutato in euro
55.110.771 per l'anno 2002 ed
in euro 27.555.385,50 per
ciascuno degli anni 2003 e
2004, si provvede, per l'anno
2002, mediante utilizzo dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002 e, per gli
anni 2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
medesimo. |
(vedi articolo 6,
comma 1). |
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1. Le somme di cui
all'articolo 4 sono versate
su un apposito conto corrente
infruttifero, istituito
presso la Tesoreria centrale,
intestato al Ministero
dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del tesoro e
denominato "Partecipazione
italiana a banche, fondi ed
organismi internazionali",
dal quale saranno prelevate
per provvedere all'erogazione
dei contributi autorizzati
dalla legge. |
(vedi articolo 3,
comma 2) |
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1. E' autorizzata la
partecipazione dell'Italia
alla V ricostituzione delle
risorse del Fondo
internazionale per lo
sviluppo agricolo (IFAD) con
un contributo di euro
28.806.000 per il periodo
2001-2003. |
Identico. |
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2. E' altresì
autorizzata la corresponsione
all'IFAD, per il periodo
2001-2003, della somma di
euro 3.720.000, da destinare
alla Heavily Indebted Poor
Countries (HIPC) Debt
Iniziative. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo
6, valutato in euro
21.684.000 per l'anno 2002 ed
in euro 10.842.000 per l'anno
2003, si provvede, per l'anno
2002, mediante utilizzo dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002 e, per l'anno
2003, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
medesimo. |
(vedi articolo 6,
commi 2 e 3) |
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1. E' autorizzata la
partecipazione dell'Italia
alla ricostituzione delle
risorse dell'Asem trust
fund (ATF-2) con un
contributo di euro
2.000.000. |
1. E' autorizzata la
partecipazione dell'Italia
alla ricostituzione delle
risorse dell'Asem trust
fund (ATF-2) con un
contributo di euro 2.000.000
per il 2003. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo
8, valutato in euro 2.000.000
per l'anno 2002, si provvede
mediante utilizzo dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. |
(vedi articolo 6,
comma 4) |
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1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
variazioni di bilancio
occorrenti per l'attuazione
della presente legge. |
(vedi articolo 6,
comma 5) |
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1. Per l'attuazione dell'articolo 3 è autorizzata la spesa di euro 82.666.157 per l'anno 2003 e di euro 27.555.385 per l'anno 2004. 2. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 28.806.000 per l'anno 2003. 3. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 3.720.000 per l'anno 2003. 4. Per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2003. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, complessivamente pari ad euro 117.192.157 per l'anno 2003 e ad euro 27.555.385 per l'anno 2004, si |
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provvede mediante
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
medesimo. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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