XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3519-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione


Art. 1.
Art. 1.

1. E' autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della Interamerican Investment Corporation (IIC), della quale l'Italia fa parte ai sensi della legge 29 aprile 1988, n. 165.
Identico.
2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 15.360.000 dollari USA per il periodo 2000-2007.


Art. 2.
Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 6.972.168 per l'anno 2002 ed in euro 2.324.056 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2007, si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e, per gli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 7.680.000 per l'anno 2003 ed in euro 1.980.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.


Art. 3.
Art. 3.

1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo con un contributo di euro 110.221.542 per il periodo 2001-2004.
1. Identico.
(vedi articolo 5).
2. Le somme di cui al comma 1, sono versate su apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati ai sensi del predetto comma.


Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in euro 55.110.771 per l'anno 2002 ed in euro 27.555.385,50 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e, per gli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
(vedi articolo 6, comma 1).

Art. 5.

1. Le somme di cui all'articolo 4 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla legge.
(vedi articolo 3, comma 2)


Art. 6.
Art. 4.

1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) con un contributo di euro 28.806.000 per il periodo 2001-2003.
Identico.
2. E' altresì autorizzata la corresponsione all'IFAD, per il periodo 2001-2003, della somma di euro 3.720.000, da destinare alla Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Debt Iniziative.


Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, valutato in euro 21.684.000 per l'anno 2002 ed in euro 10.842.000 per l'anno 2003, si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
(vedi articolo 6, commi 2 e 3)

Art. 8.
Art. 5.

1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse dell'Asem trust fund (ATF-2) con un contributo di euro 2.000.000.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse dell'Asem trust fund (ATF-2) con un contributo di euro 2.000.000 per il 2003.


Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8, valutato in euro 2.000.000 per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
(vedi articolo 6, comma 4)


Art. 10.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
(vedi articolo 6, comma 5)


Art. 6.

1. Per l'attuazione dell'articolo 3 è autorizzata la spesa di euro 82.666.157 per l'anno 2003 e di euro 27.555.385 per l'anno 2004.
2. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 28.806.000 per l'anno 2003.
3. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 3.720.000 per l'anno 2003.
4. Per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2003.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, complessivamente pari ad euro 117.192.157 per l'anno 2003 e ad euro 27.555.385 per l'anno 2004, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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