1. Le risorse
derivanti dagli ulteriori
minori oneri accertati
nell'attuazione dell'articolo
38 della legge 28 dicembre
2001, n.448, pari a 136
milioni di euro per l'anno
2003, concorrono al
finanziamento dell'assegno ai
nuclei familiari con almeno
tre figli minori di cui
all'articolo 65 della legge
23 dicembre 1998, n.448,
nonché dell'assegno di
maternità di cui all'articolo
66 della stessa legge.
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1. Le disponibilità
non utilizzate per l'anno
2003, in funzione degli
ulteriori minori oneri
accertati nell'attuazione
dell'articolo 38 della legge
28 dicembre 2001, n.448,
vengono versate dall'INPS
all'entrata del bilancio
dello Stato per essere
destinate alle finalità di
cui all'articolo 65 della
legge 23 dicembre 1998,
n.448, e successive
modificazioni, e all'articolo
74 del testo unico delle
disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno
della maternità e della
paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001,
n.151.
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