XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3970
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 aprile 2003, n.73, recante
disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei
familiari con almeno tre figli minori e per la maternità, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 2003, N.73
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Le disponibilità non utilizzate
per l'anno 2003, in funzione degli ulteriori minori oneri
accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n.448, vengono versate dall'INPS all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate alle finalità di
cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e
successive modificazioni, e all'articolo 74 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n.151".