|
|
|
|
1. Al fine di facilitare
la stabilizzazione
finanziaria dell'Unione
nazionale per l'incremento
delle razze equine (UNIRE),
la Cassa depositi e prestiti
è autorizzata a concedere a
tale ente, nell'anno 2003, un
mutuo decennale di 150
milioni di euro, con oneri a
parziale carico del bilancio
dello Stato. A tale fine il
Ministero dell'economia e
delle finanze corrisponde
all'UNIRE, a decorrere
dall'anno 2003, un contributo
in conto interessi e in quote
costanti, nel limite massimo
di 3,5 milioni di euro annui.
Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze
è stabilito il tasso
d'interesse e fissato il
contributo decennale di cui
al periodo precedente. |
1. Al fine di facilitare
la stabilizzazione
finanziaria dell'Unione
nazionale per l'incremento
delle razze equine (UNIRE),
la Cassa depositi e prestiti
è autorizzata a concedere a
tale ente, nell'anno 2003, un
mutuo decennale di 150
milioni di euro, con oneri a
parziale carico del bilancio
dello Stato. A tale fine il
Ministero dell'economia e
delle finanze corrisponde
all'UNIRE, a decorrere
dall'anno 2003, un contributo
in conto interessi e in quote
costanti, nel limite massimo
di 3,5 milioni di euro annui.
Con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, è stabilito il
tasso d'interesse e fissato
il contributo decennale di
cui al periodo precedente. |
|
1-bis. Al comma
2 dell'articolo 12 del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998,
n.169, alla lettera f),
sono aggiunte le seguenti
parole: "finalizzate anche ad
un costante monitoraggio del
benessere degli animali e
alla prevenzione delle
pratiche di doping;
realizzazione di un sistema
organico di misure volte alla
promozione della salute e del
benessere del cavallo nonché
definizione di un codice che
regoli il mantenimento,
l'allevamento, la custodia,
il commercio e la cessione
dei cavalli". |
|
2. I concessionari che
gestiscono, ai sensi del
regolamento emanato sulla
base dell'articolo 3, comma
78, della legge 23 dicembre
1996, n.662, il servizio di
raccolta delle scommesse
relative alle corse dei
cavalli e che non hanno
tempestivamente aderito alle
condizioni economiche
ridefinite con il decreto
interdirigenziale adottato
sulla base dell'articolo 8
del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, possono
farlo entro il 6 maggio 2003
versando un importo pari al
dieci per cento del debito
maturato, per capitale ed
interessi, a titolo di
minimo garantito, aumentato,
in ragione del ritardo
nell'adesione, di un
ulteriore importo complessivo
pari a 1.000 euro. Le somme
dovute per quote di prelievo
sono versate, senza
ulteriori interessi, in
tre rate di pari importo,
entro il 30 giugno 2003, il
30 dicembre 2003 ed il 30
giugno 2004. Le somme ancora
dovute a titolo di imposta
unica, ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1998,
n. 504, al netto di sanzioni
e maggiorate dei relativi
interessi, sono versate in
cinque rate annuali di pari
importo, entro il 30 giugno
di ogni anno; il primo
versamento va effettuato
entro il 30 giugno 2003. |
2. I concessionari che
gestiscono, ai sensi del
regolamento emanato sulla
base dell'articolo 3, comma
78, della legge 23 dicembre
1996, n.662, il servizio di
raccolta delle scommesse
relative alle corse dei
cavalli e che non hanno
tempestivamente aderito alle
condizioni economiche
ridefinite con il decreto
interdirigenziale 6 giugno
2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
139 del 15 giugno 2002,
possono farlo entro il
15 giugno 2003 versando
un importo pari al dieci per
cento del debito maturato,
per capitale, a titolo di
minimo garantito, aumentato,
in ragione del ritardo
nell'adesione, di un
ulteriore importo complessivo
pari a 1.000 euro. Le somme
dovute per quote di prelievo
sono versate, senza
interessi, in tre rate di
pari importo, entro il 30
giugno 2003, il 30 dicembre
2003 ed il 30 giugno 2004. Le
somme ancora dovute a titolo
di imposta unica, ai sensi
del decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504,
senza applicazione di
sanzioni e interessi, sono
versate in cinque rate
annuali di pari importo,
entro il 30 giugno di ogni
anno; il primo versamento va
effettuato entro il 30 giugno
2003. |
|
3. Ai concessionari
che fanno atto di adesione ai
sensi del comma 2, nonché a
quelli che hanno già
tempestivamente aderito al
decreto interdirigenziale di
cui al medesimo comma 2, è
consentito versare il residuo
debito maturato a titolo di
minimi garantiti, ridotto del
33,3 per cento, in otto rate
annuali di pari importo,
maggiorate degli interessi
all'effettivo saldo. Il
versamento delle rate è
posticipato e la prima è
dovuta entro il 30 giugno
2004. Non si effettua il
rimborso di somme versate a
titolo di minimi garantiti
dai concessionari diversi da
quelli nei confronti dei
quali trova applicazione la
disposizione di cui al
presente comma. |
3. Ai concessionari
che fanno atto di adesione ai
sensi del comma 2, nonché a
quelli che hanno già
tempestivamente aderito al
decreto interdirigenziale di
cui al medesimo comma 2, è
consentito versare il residuo
debito maturato a titolo di
minimi garantiti, ridotto del
33,3 per cento, in otto rate
annuali di pari importo.
Le rate sono versate entro
il 30 ottobre di ciascun
anno, a partire dal 30
ottobre 2004. Non si
effettua il rimborso di somme
versate a titolo di minimi
garantiti dai concessionari
diversi da quelli nei
confronti dei quali trova
applicazione la disposizione
di cui al presente comma. |
| 4. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002. Con decreto interdirigenziale tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità di versamento delle rate di cui al comma 3 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi del comma 2, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, | 4. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002. Con decreto interdirigenziale tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità di versamento delle rate di cui al comma 3 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi del comma 2, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, |
|
ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1998,
n. 504, e di quote di
prelievo di un importo pari
al quindici per cento della
differenza tra il prelievo
maturato in ciascun anno e la
maggiore somma dovuta a
titolo di minimo garantito
relativamente agli anni 2000,
2001 e 2002. |
ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1998,
n. 504, e di quote di
prelievo, di un importo
pari al quindici per cento
della differenza tra il
prelievo maturato in ciascun
anno e la maggiore somma
dovuta a titolo di minimo
garantito relativamente agli
anni 2000, 2001 e 2002. |
|
5. La disposizione di
cui all'articolo 5-bis
del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, trova
applicazione nei riguardi dei
provvedimenti che comunque
determinano la cessazione dei
rapporti di concessione,
sulla base del decreto
interdirigenziale di cui al
comma 2, adottati prima della
data di entrata in vigore del
presente decreto. La
sospensione degli effetti dei
medesimi provvedimenti è
stabilita fino al 6 maggio
2003 e i termini per la loro
impugnazione decorrono o
riprendono a decorrere dal 7
maggio 2003. Gli effetti dei
provvedimenti si estinguono
nei riguardi dei
concessionari che effettuano
l'adesione ai sensi del comma
2. |
5. La disposizione di
cui all'articolo 5-bis
del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, trova
applicazione nei riguardi dei
provvedimenti che comunque
determinano la cessazione dei
rapporti di concessione,
sulla base del decreto
interdirigenziale di cui al
comma 2, adottati prima della
data di entrata in vigore del
presente decreto. La
sospensione degli effetti dei
medesimi provvedimenti è
stabilita fino al 15
giugno 2003 e i termini
per la loro impugnazione
decorrono o riprendono a
decorrere dal 16 giugno
2003. Gli effetti dei
provvedimenti si estinguono
nei riguardi dei
concessionari che effettuano
l'adesione ai sensi del comma
2. |
|
6. Dal 1^ gennaio
2003 e per ciascun anno di
durata delle concessioni per
il servizio di raccolta delle
scommesse relative alle corse
dei cavalli, il corrispettivo
minimo comunque dovuto dai
concessionari è pari ai
prelievi dovuti
all'amministrazione
concedente sulle scommesse
effettivamente accettate
nell'anno precedente,
incrementato, per ciascun
anno, dell'aumento
percentuale realizzatosi su
base regionale. |
6. Identico. |
|
7. Il secondo periodo
del comma 16 dell'articolo 22
della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è sostituito dal
seguente: "Dal 1^ gennaio
2003 con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche
agricole e forestali
relativamente alle scommesse
ippiche, è disposta la
riduzione dell'aliquota
dell'imposta unica di cui
all'articolo 4, comma 1,
lettera b), n. 2), del
decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, in
misura necessaria per
consentire un aumento medio
di 4,58 punti, quanto alle
scommesse sportive a
totalizzatore nazionale, e di
2,60 punti, quanto alle
scommesse sportive a quota
fissa, nonché un aumento
medio di 4,82 punti, quanto
alle scommesse ippiche a
totalizzatore nazionale, e di
5,26 punti, quanto alle
scommesse ippiche a quota
fissa, della misura
percentuale del corrispettivo
spettante ai concessionari
per il servizio di raccolta
delle scommesse. Con lo
stesso decreto è ridotta al
22,5 per cento l'aliquota
dell'imposta unica di cui
all'articolo 4, comma 1,
lettera b), n. 1), del
decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504.
Nell'adozione dei
provvedimenti di cui al
presente comma è comunque
garantito il mantenimento
della percentuale media
complessiva destinata al CONI
e all'UNIRE, vigente al 1^
gennaio 2003.". |
7. Il secondo periodo
del comma 16 dell'articolo 22
della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è sostituito dai
seguenti: "Dal 1^ gennaio
2003 con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche
agricole e forestali
relativamente alle scommesse
ippiche, è disposta la
riduzione dell'aliquota
dell'imposta unica di cui
all'articolo 4, comma 1,
lettera b), n. 2), del
decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, in
misura necessaria per
consentire un aumento medio
di 4,58 punti, quanto alle
scommesse sportive a
totalizzatore nazionale, e di
2,60 punti, quanto alle
scommesse sportive a quota
fissa, nonché un aumento
medio di 4,82 punti, quanto
alle scommesse ippiche a
totalizzatore nazionale, e di
5,26 punti, quanto alle
scommesse ippiche a quota
fissa, della misura
percentuale del corrispettivo
spettante ai concessionari
per il servizio di raccolta
delle scommesse. Con lo
stesso decreto è ridotta al
22,5 per cento l'aliquota
dell'imposta unica di cui
all'articolo 4, comma 1,
lettera b), n. 1), del
decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504.
Nell'adozione dei
provvedimenti di cui al
presente comma è comunque
garantito il mantenimento
della percentuale media
complessiva destinata al CONI
e all'UNIRE, vigente al 1^
gennaio 2003.". |
| 8. Per una più attiva partecipazione dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) ai processi di decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, nell'articolo 3, comma 78, secondo periodo, della legge 23 | 8. Per una più attiva partecipazione dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) ai processi di decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, |
|
dicembre 1996, n. 662,
dopo la lettera d-bis)
sono inserite le seguenti:
"d-ter) partecipazione
dell'UNIRE, attraverso
soggetti all'uopo indicati,
nelle commissioni competenti
in materia di giochi e
scommesse relativi alle corse
dei cavalli; d-quater)
individuazione di adeguate
forme di concertazione
dell'UNIRE in relazione ai
procedimenti riguardanti la
materia dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse
dei cavalli; d-quinquies)
accesso dell'UNIRE in
tempo reale a tutti i dati
concernenti i giochi e le
scommesse relativi alle corse
dei cavalli e ai rapporti con
i concessionari.". |
sono aggiunte, in
fine, le seguenti
lettere: "d-ter)
partecipazione dell'UNIRE,
attraverso soggetti all'uopo
indicati, nelle commissioni
competenti in materia di
giochi e scommesse relativi
alle corse dei cavalli;
d-quater)
individuazione di adeguate
forme di concertazione
dell'UNIRE in relazione ai
procedimenti riguardanti la
materia dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse
dei cavalli; d-quinquies)
accesso dell'UNIRE in
tempo reale a tutti i dati
concernenti i giochi e le
scommesse relativi alle corse
dei cavalli e ai rapporti con
i concessionari.". |
|
9. La composizione
del Comitato generale per i
giochi di cui all'articolo 3
della legge 10 agosto 1988,
n. 357, è rideterminata con
la partecipazione di un
rappresentante del Ministero
delle politiche agricole e
forestali, nonché del
Presidente dell'Unione
nazionale per l'incremento
delle razze equine (UNIRE) o
di un suo delegato; le
deliberazioni del Comitato
relative ai giochi e alle
scommesse concernenti le
corse dei cavalli sono
adottate con il voto
favorevole del Presidente
dell'UNIRE. |
9. Identico. |
|
10. Ferme le
attribuzioni che, ai sensi
delle vigenti disposizioni,
sono di rispettiva competenza
dei Ministri e dei Ministeri
dell'economia e delle finanze
e delle politiche agricole e
forestali, nonché dell'Unione
nazionale per l'incremento
delle razze equine (UNIRE),
limitatamente alle
concessioni in atto alla data
di entrata in vigore del
regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 3, comma 78,
della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e fino alla data del
loro nuovo affidamento,
mediante procedure selettive,
ai sensi del medesimo
regolamento, sono attribuiti
in via esclusiva all'UNIRE i
compiti relativi alla
gestione delle predette
concessioni, ivi compresi
quelli di adozione, in
presenza di un interesse
pubblico che lo giustifichi,
con particolare riguardo
all'adempimento delle
obbligazioni derivanti
dall'adesione di cui al comma
2, di ogni provvedimento
amministrativo
conseguente. |
10. Identico. |
|
10-bis. Dalla data
di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31
dicembre 2005, il versamento
del prelievo erariale,
stabilito dal relativo
regolamento di istituzione,
emanato sulla base
dell'articolo 16 della legge
13 maggio 1999, n.133, può
essere effettuato dal
concessionario del gioco del
Bingo entro novanta giorni
dalla data del ritiro delle
cartelle e comunque entro il
15 dicembre di ciascun anno
per il periodo relativo
all'ultimo trimestre.
Sull'importo costituente
prelievo erariale, coperto da
idonea cauzione definita ai
sensi del citato regolamento,
sono dovuti gli interessi
nella misura del saggio
legale, calcolati dal primo
giorno e fino a quello
dell'effettivo versamento. La
cauzione prevista dal
regolamento di cui al primo
periodo è integrata nella
misura del 3 per cento.
L'inosservanza delle
disposizioni di cui al
secondo e terzo periodo
comporta, in ogni caso, la
decadenza dal beneficio e
l'immediato incameramento
della cauzione. Resta in ogni
caso fermo il potere
regolamentare di cui agli
articoli 16 della legge n.133
del 1999 e 12 della legge 18
ottobre 2001, n.383. |
|
11. Sulla base delle
linee guida e dei principi
stabiliti dal Ministro delle
politiche agricole e
forestali, l'Unione nazionale
per l'incremento delle razze
equine (UNIRE) organizza e
gestisce l'anagrafe equina
nell'ambito del Sistema
informativo agricolo
nazionale (SIAN) di cui
all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 aprile 1998,
n. 173. Per l'attuazione
delle disposizioni del
presente comma si provvede
con gli ordinari stanziamenti
di bilancio e senza oneri
aggiuntivi a carico dello
Stato. |
11. Identico. |
|
12. Nell'articolo 1
della legge 4 agosto 1955, n.
722, e successive
modificazioni: |
12. Identico: |
|
a) nel comma
4, le parole: "31 ottobre"
sono sostituite dalle
seguenti: "15 dicembre"; |
a) identica; |
|
b) dopo il comma
5 è aggiunto, in fine, il
seguente: |
b) identico: |
|
"5-bis. Non
costituiscono lotterie
rientranti nel comma 1 quelle
istituite e regolate, anche
al fine di consentirne la
partecipazione mediante
connessione telefonica o
telematica, con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze senza il
collegamento con fatti e
rievocazioni
storico-artistico-culturali e
avvenimenti sportivi.". Il
primo provvedimento
conseguente è adottato entro
trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto. |
"5-bis. Non
costituiscono lotterie
rientranti nel comma 1 quelle
istituite e regolate, anche
al fine di consentire
la partecipazione mediante
connessione telefonica o
telematica, con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze senza il
collegamento con fatti e
rievocazioni
storico-artistico-culturali e
avvenimenti sportivi.". |
|
12-bis. Il primo
provvedimento adottato in
applicazione del comma
5-bis dell'articolo 1
della legge 4 agosto 1955,
n.722, introdotto dal comma
12 del presente articolo, è
adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in
vigore del presente
decreto. |
|
13. Il Ministero
dell'economia e delle
finanze, sulla base di
indirizzi strategici
deliberati dal Comitato
generale per i giochi,
provvede ad individuare, nel
rispetto della disciplina
comunitaria e nazionale,
operatori specializzati nella
gestione di reti di
partecipazione a distanza,
con modalità elettroniche e
telematiche, anche combinate
al segnale telefonico, a
giochi, scommesse e concorsi,
assicurando, in ogni caso, il
rispetto dei principi della
certezza giuridica del
rapporto tra giocatore, reti
di partecipazione al gioco
tradizionali ed operatore
selezionato ai sensi del
presente comma, nonché
della sicurezza e trasparenza
del gioco, della tutela della
buona fede degli utenti,
delle rispettive
responsabilità dei diversi
operatori coinvolti. |
13. Il Ministero
dell'economia e delle
finanze, sulla base di
indirizzi strategici
deliberati dal Comitato
generale per i giochi,
provvede ad individuare, nel
rispetto della disciplina
comunitaria e nazionale,
operatori specializzati nella
gestione di reti di
partecipazione a distanza,
con modalità elettroniche e
telematiche, anche combinate
al segnale telefonico, a
giochi, scommesse,
concorsi, istituiti o
da istituire, anche connessi
a manifestazioni sportive
organizzate dagli enti
pubblici competenti,
assicurando, in ogni caso,
il rispetto dei principi
della certezza giuridica del
rapporto tra giocatore, reti
di partecipazione al gioco
tradizionali ed operatore
selezionato ai sensi del
presente comma, nonché della
sicurezza e trasparenza del
gioco, della tutela della
buona fede degli utenti,
delle rispettive
responsabilità dei diversi
operatori coinvolti. |
|
13-bis. Fermo
restando quanto stabilito dal
comma 9 dell'articolo 21
della legge 27 dicembre 2002,
n.289, i provvedimenti di cui
al comma 8 del citato
articolo 21 possono essere
adottati anche fino al 31
luglio 2003. |
|
14. Al maggiore onere
derivante dai commi 1 e 7,
pari a euro 12,4 milioni
annui, a decorrere dal 1^
gennaio 2003, si provvede
mediante le maggiori entrate
derivanti dall'indizione di
nuove lotterie ad estrazione
istantanea e di quelle
previste dall'articolo 1,
comma 5-bis, della
legge 4 agosto 1955, n. 722,
introdotto dal comma 12,
lettera b), del
presente articolo. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
14. Al maggiore onere
derivante dai commi 1 e 7,
pari a euro 12,4 milioni
annui, nonché dai commi 2
e 3, pari a euro 3 milioni
annui, a decorrere dal 1^
gennaio 2003, si provvede
mediante le maggiori entrate
derivanti dall'indizione di
nuove lotterie ad estrazione
istantanea e di quelle
previste dall'articolo 1,
comma 5-bis, della
legge 4 agosto 1955, n. 722,
introdotto dal comma 12,
lettera b), del
presente articolo. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
Frontespizio |
Testo articoli |