XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3916




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 2003, N.45


              All'articolo 1:

                al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: ", da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,";

                dopo il comma 1, è inserito il seguente:

          "1-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.169, alla lettera f), sono aggiunte le seguenti parole: "finalizzate anche ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche di doping; realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo nonché definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli"";

                al comma 2, al primo periodo, le parole:
"decreto interdirigenziale adottato sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.16" sono sostituite dalle seguenti: "decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.139 del 15 giugno 2002"; le parole: "6 maggio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2003" e le parole: "del debito maturato, per capitale ed interessi," sono sostituite dalle seguenti: "del debito maturato, per capitale,"; al secondo periodo, la parola: "ulteriori" è soppressa; al terzo periodo, le parole: "al netto" sono sostituite dalle seguenti: "senza applicazione" e le parole: "maggiorate dei relativi" sono soppresse;

                al comma 3, al primo periodo, le parole: ", maggiorate degli interessi all'effettivo saldo" sono soppresse; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004";

                al comma 4, secondo periodo, le parole: "di quote di prelievo di un importo" sono sostituite dalle seguenti: "di quote di prelievo, di un importo";

                al comma 5, secondo periodo, le parole: "6 maggio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2003" e le parole: "7 maggio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 giugno 2003";
                al comma 7, alinea, le parole: "è sostituito dal seguente" sono sostituite dalle seguenti: "è sostituito dai seguenti";

                al comma 8, alinea, le parole: "nell'articolo 3, comma 78, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n.662, dopo la lettera d-bis) sono inserite le seguenti" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere";

                dopo il comma 10, è inserito il seguente:

          "10-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato sulla base dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n.133, può essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo è integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16 della legge n.133 del 1999 e 12 della legge 18 ottobre 2001, n.383";

                al comma 12, lettera b), capoverso 5-bis, la parola: "consentirne" è sostituita dalla seguente: "consentire" e le parole: "Il primo provvedimento conseguente è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;

                dopo il comma 12, è inserito il seguente:

          "12-bis. Il primo provvedimento adottato in applicazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n.722, introdotto dal comma 12 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

                il comma 13 è sostituito dal seguente:

          "13. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, scommesse, concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei princìpi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti";

                dopo il comma 13, è inserito il seguente:

          "13-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n.289, i provvedimenti di cui al comma 8 del citato articolo 21 possono essere adottati anche fino al 31 luglio 2003";

                al comma 14, dopo le parole: "Al maggiore onere derivante dai commi 1 e 7, pari a euro 12,4 milioni annui," sono inserite le seguenti: "nonché dai commi 2 e 3, pari a euro 3 milioni annui,".

DECRETO-LEGGE 21 MARZO 2003, N. 45




Frontespizio Testo del decreto legge