XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3916
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante
disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse
ippiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 2003, N.45
All'articolo 1:
al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:
"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze",
sono inserite le seguenti: ", da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto,";
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n.169, alla lettera f), sono aggiunte le seguenti
parole: "finalizzate anche ad un costante monitoraggio del
benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche di
doping; realizzazione di un sistema organico di misure
volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo
nonché definizione di un codice che regoli il mantenimento,
l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei
cavalli"";
al comma 2, al primo periodo, le parole:
"decreto interdirigenziale adottato sulla base
dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n.16" sono sostituite dalle seguenti: "decreto
interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.139 del 15 giugno 2002"; le parole: "6
maggio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno
2003" e le parole: "del debito maturato, per capitale ed
interessi," sono sostituite dalle seguenti: "del debito
maturato, per capitale,"; al secondo periodo, la parola:
"ulteriori" è soppressa; al terzo periodo, le parole:
"al netto" sono sostituite dalle seguenti: "senza
applicazione" e le parole: "maggiorate dei relativi"
sono soppresse;
al comma 3, al primo periodo, le parole: ",
maggiorate degli interessi all'effettivo saldo" sono
soppresse; il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno,
a partire dal 30 ottobre 2004";
al comma 4, secondo periodo, le parole: "di
quote di prelievo di un importo" sono sostituite dalle
seguenti: "di quote di prelievo, di un importo";
al comma 5, secondo periodo, le parole: "6
maggio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno
2003" e le parole: "7 maggio 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "16 giugno 2003";
al comma 7, alinea, le parole: "è sostituito
dal seguente" sono sostituite dalle seguenti: "è
sostituito dai seguenti";
al comma 8, alinea, le parole: "nell'articolo
3, comma 78, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996,
n.662, dopo la lettera d-bis) sono inserite le seguenti"
sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, comma
78, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono aggiunte, in
fine, le seguenti lettere";
dopo il comma 10, è inserito il seguente:
"10-bis. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2005, il versamento del
prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di
istituzione, emanato sulla base dell'articolo 16 della legge
13 maggio 1999, n.133, può essere effettuato dal
concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla
data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre
di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre.
Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea
cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti
gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal
primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento. La
cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo è
integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle
disposizioni di cui al secondo e terzo periodo comporta, in
ogni caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato
incameramento della cauzione. Resta in ogni caso fermo il
potere regolamentare di cui agli articoli 16 della legge n.133
del 1999 e 12 della legge 18 ottobre 2001, n.383";
al comma 12, lettera b), capoverso
5-bis, la parola: "consentirne" è sostituita dalla
seguente: "consentire" e le parole: "Il primo
provvedimento conseguente è adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto" sono
soppresse;
dopo il comma 12, è inserito il seguente:
"12-bis. Il primo provvedimento adottato in
applicazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della legge
4 agosto 1955, n.722, introdotto dal comma 12 del presente
articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto";
il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato
generale per i giochi, provvede ad individuare, nel rispetto
della disciplina comunitaria e nazionale, operatori
specializzati nella gestione di reti di partecipazione a
distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche
combinate al segnale telefonico, a giochi, scommesse,
concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a
manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici
competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei
princìpi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore,
reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore
selezionato ai sensi del presente comma nonché della sicurezza
e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli
utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori
coinvolti";
dopo il comma 13, è inserito il seguente:
"13-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma
9 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n.289, i
provvedimenti di cui al comma 8 del citato articolo 21 possono
essere adottati anche fino al 31 luglio 2003";
al comma 14, dopo le parole: "Al maggiore
onere derivante dai commi 1 e 7, pari a euro 12,4 milioni
annui," sono inserite le seguenti: "nonché dai commi 2 e
3, pari a euro 3 milioni annui,".
DECRETO-LEGGE 21 MARZO 2003, N. 45