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1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, nei casi previsti dall'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, relativamente ad imprese sottoposte a tali procedure ed aventi un numero di dipendenti superiore alle 1000 |
1. Identico. |
unità, il Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali può concedere, nel
limite massimo complessivo di
550 lavoratori, ai datori di
lavoro acquirenti i benefici
di cui agli articoli 8, comma
4, e 25, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223,
purché sussistano le seguenti
condizioni: |
a) che
l'imprenditore acquirente non
possegga le caratteristiche
di cui all'articolo 8, comma
4-bis, della legge 23
luglio 1991, n. 223; b) che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in un contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale consenta il recupero occupazionale di lavoratori. |
2. Per gli interventi di
cui al comma 1 è autorizzata,
per l'anno 2003, la spesa di
9,5 milioni di euro a carico
del Fondo di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. |
2. Per gli interventi di
cui al comma 1 è autorizzata
la spesa complessiva di
9,5 milioni di euro, di
cui 2,5 milioni per l'anno
2003, 3,5 milioni per
l'anno 2004, 3,5 milioni per
l'anno 2005, a carico del
Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. |
1. Ai fini della collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2003 ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti da un andamento involutivo del settore di appartenenza, nel limite di 3.000 unità a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso dell'anno 2002 e fino al 31 marzo 2003. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base alla presente norma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le imprese o gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno 2003. |
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