XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3799




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il decreto-legge 14 febbraio 2003, n.23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N. 23


              All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

          "2. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 9,5 milioni di euro, di cui 2,5 milioni per l'anno 2003, 3,5 milioni per l'anno 2004, 3,5 milioni per l'anno 2005, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236".


              Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

          "Art. 1-bis. - 1. Ai fini della collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2003 ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti da un andamento involutivo del settore di appartenenza, nel limite di 3.000 unità a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso dell'anno 2002 e fino al 31 marzo 2003. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base alla presente norma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le imprese o gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno 2003".

DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N. 23




Frontespizio Testo del decreto legge