XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3799
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 febbraio 2003, n.23, recante
disposizioni urgenti in materia di occupazione, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N. 23
All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. Per gli interventi di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa complessiva di 9,5 milioni di euro, di
cui 2,5 milioni per l'anno 2003, 3,5 milioni per l'anno 2004,
3,5 milioni per l'anno 2005, a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236".
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Ai fini della collocazione in
mobilità entro il 31 dicembre 2003 ai sensi dell'articolo 4
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo
1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n.
176, e successive modificazioni, si applicano, avuto anche
riguardo ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione,
crisi o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti
da un andamento involutivo del settore di appartenenza, nel
limite di 3.000 unità a favore di imprese o gruppi di imprese
i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano
stati oggetto di esame in sede di Presidenza del Consiglio dei
Ministri o di Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nel corso dell'anno 2002 e fino al 31 marzo 2003. Gli oneri
relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli
relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico
delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità
ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base alla
presente norma si applicano, ai fini del trattamento
pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché
le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere
a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Le imprese o gruppi di imprese che intendono avvalersi della
presente disposizione devono presentare domanda al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno
2003".
DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N. 23