XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3724




Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio
2003.


Disposizioni urgenti in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


          Visti gli articoli 77 e 87, comma quinto, della Costituzione;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare la vigente normativa in materia di concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, al fine di rendere più congrui ed immediati gli interventi di natura economica;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;


emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche all'articolo 7
della legge 20 ottobre 1990,
n. 302).
Articolo 1.

(Modifiche all'articolo 7
della legge 20 ottobre 1990,
n. 302).

1. All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:

a) al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 90 per cento";
a) al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 90 per cento";
b) al comma 4 dopo le parole: "Non si dà luogo a ripetizione di quanto già erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20 per cento".
b) identica.


Articolo 2.

(Modalità di concessione
dell'assegno vitalizio di cui
all'articolo 2, comma 1,
della legge 23 novembre 1998,
n. 407).
Articolo 2.

(Modalità di concessione
dell'assegno vitalizio di cui
all'articolo 2, comma 1,
della legge 23 novembre 1998,
n. 407).

1. Ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, può essere corrisposto, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza,ˆâ4 risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.
1. All'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale".

Articolo 3.

(Norme per la concessione
di borse di studio di cui
all'articolo 4, comma 1,
della legge 23 novembre 1998,
n. 407).
Articolo 3.

(Norme per la concessione
di borse di studio di cui
all'articolo 4, comma 1,
della legge 23 novembre 1998,
n. 407).

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole: "scuola secondaria superiore" sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore".
1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: "scuola secondaria superiore e di corso universitario", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario".


Articolo 4.

(Disposizioni
transitorie).
Articolo 4.

(Disposizioni
transitorie).

1. Gli importi già corrisposti a titolo di provvisionale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono soggetti a rideterminazione in base a quanto previsto dal presente decreto.
Identico.

Articolo 5.

(Copertura
finanziaria).
Articolo 5.

(Copertura
finanziaria).

1. I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 4 sono concessi, a decorrere dall'anno 2003, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2003, nella pertinente unità previsionale di base.
1. Per le finalità di cui al presente decreto la spesa prevista è valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall'anno 2003, di cui 1.000.000 di euro relativamente all'articolo 1, 626.745 euro relativamente all'articolo 2, 50.000 euro relativamente all'articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all'articolo 4, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
2. I benefici di cui all'articolo 3 sono concessi, a decorrere dall'anno 2003, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003, nella pertinente unità previsionale di base.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

Articolo 6.

(Entrata in vigore).


          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 4 febbraio 2003.


CIAMPI


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli:Castelli.



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