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1. All'articolo 7 della
legge 20 ottobre 1990, n.
302, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
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a) al comma 3 le
parole: "pari al 20 per
cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nei limiti del 90
per cento"; |
a) al comma 3 le
parole: "pari al 20 per
cento" sono sostituite dalle
seguenti: "pari al 90
per cento"; |
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b) al comma 4
dopo le parole: "Non si dà
luogo a ripetizione di quanto
già erogato" sono aggiunte le
seguenti: "limitatamente ad
una quota pari al 20 per
cento". |
b) identica. |
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1. Ai soggetti
individuati dall'articolo 2,
comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica
28 luglio 1999, n. 510,
l'assegno vitalizio di cui
all'articolo 2, comma 1,
della legge 23 novembre 1998,
n. 407, può essere
corrisposto, anche in assenza
di sentenza, qualora i
presupposti per la
concessione siano di chiara
evidenza,ˆâ4 risultando
univocamente e concordemente
dalle informazioni acquisite
e dalle indagini eseguite la
natura terroristica o
eversiva dell'azione, ovvero
la sua connotazione di fatto
ascrivibile alla criminalità
organizzata, nonché il nesso
di causalità tra l'azione
stessa e l'evento invalidante
o mortale. |
1. All'articolo 2
della legge 23 novembre 1998,
n. 407, dopo il comma 1, è
inserito il seguente: "1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale". |
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1. All'articolo 4, comma
1, della legge 23 novembre
1998, n. 407, le parole:
"scuola secondaria superiore"
sono sostituite dalle
seguenti: "scuola elementare
e secondaria, inferiore e
superiore". |
1. All'articolo 4, comma
1, primo periodo, della
legge 23 novembre 1998, n.
407, le parole da:
"scuola secondaria superiore
e di corso
universitario", fino
alla fine del periodo,
sono sostituite dalle
seguenti: "scuola elementare
e secondaria, inferiore e
superiore, e di corso
universitario". |
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1. Gli importi già
corrisposti a titolo di
provvisionale ai sensi
dell'articolo 7, comma 3,
della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, sono soggetti a
rideterminazione in base a
quanto previsto dal presente
decreto. |
Identico. |
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1. I benefici di cui
agli articoli 1, 2 e 4 sono
concessi, a decorrere
dall'anno 2003, nei limiti
degli stanziamenti iscritti
nello stato di previsione del
Ministero dell'interno per
l'anno 2003, nella pertinente
unità previsionale di
base. |
1. Per le finalità di
cui al presente decreto la
spesa prevista è valutata in
2.934.745 euro a decorrere
dall'anno 2003, di cui
1.000.000 di euro
relativamente all'articolo 1,
626.745 euro relativamente
all'articolo 2, 50.000 euro
relativamente all'articolo 3
e 1.258.000 euro
relativamente all'articolo 4,
cui si provvede mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 18
della legge 20 ottobre 1990,
n. 302. |
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2. I benefici di cui
all'articolo 3 sono concessi,
a decorrere dall'anno 2003,
nei limiti degli stanziamenti
iscritti nello stato di
previsione del Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca per l'anno 2003,
nella pertinente unità
previsionale di base. |
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio
dell'attuazione del presente
articolo, anche ai fini
dell'applicazione
dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette
alle Camere, corredati da
apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai
sensi dell'articolo 7,
secondo comma, n. 2), della
legge n. 468 del 1978. |
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