XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3724
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n.13, recante
disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2003, N. 13
All'articolo 1, al comma 1, lettera a), le
parole: "nei limiti del" sono sostituite dalle seguenti:
"pari al".
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Modalità di concessione dell'assegno
vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23
novembre 1998, n. 407). - 1. All'articolo 2 della legge 23
novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
"1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è
corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di
sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di
chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle
informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura
terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua
connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità
organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa
e l'evento invalidante o mortale"".
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Norme per la concessione di borse di
studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre
1998, n. 407). - 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: "scuola
secondaria superiore e di corso universitario", fino alla fine
del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "scuola
elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso
universitario"".
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Copertura finanziaria). - 1. Per
le finalità di cui al presente decreto la spesa prevista è
valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall'anno 2003, di cui
1.000.000 di euro relativamente all'articolo 1, 626.745 euro
relativamente all'articolo 2, 50.000 euro relativamente
all'articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all'articolo 4,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978".