XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3724




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n.13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2003, N. 13


              All'articolo 1, al comma 1, lettera a), le parole: "nei limiti del" sono sostituite dalle seguenti: "pari al".


          L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

          "Art. 2. - (Modalità di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407). - 1. All'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

          "1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale"".


          L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

          "Art. 3. - (Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407). - 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: "scuola secondaria superiore e di corso universitario", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario"".


          L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

          "Art. 5. - (Copertura finanziaria). - 1. Per le finalità di cui al presente decreto la spesa prevista è valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall'anno 2003, di cui 1.000.000 di euro relativamente all'articolo 1, 626.745 euro relativamente all'articolo 2, 50.000 euro relativamente all'articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all'articolo 4, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978".




Frontespizio Testo del decreto legge