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| 1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui, nonché quelli | 1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui, nonché quelli |
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attivabili sulla base del
limite di impegno di cui al
comma 2, possono essere
stipulati con la Banca
europea per gli investimenti,
la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa, la Cassa
depositi e prestiti e con i
soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività
bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1^ settembre
1993, n. 385. |
attivabili sulla base del
limite di impegno di cui al
comma 2, possono essere
stipulati con la Banca
europea per gli investimenti,
la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa, la Cassa
depositi e prestiti e con i
soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività
bancaria ai sensi del
testo unico delle leggi in
materia bancaria e
creditizia, di cui al
decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385. |
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2. In relazione a
quanto previsto dall'articolo
80, comma 21, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è
destinata alle medesime
finalità di cui al comma 1
una quota parte, pari a 20
milioni di euro, del limite
di impegno quindicennale
autorizzato per l'anno 2003
ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, della legge 1^
agosto 2002, n. 166. Al
relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui alla predetta
disposizione legislativa. |
2. Identico. |
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2-bis. Per
gli interventi da finanziare
con la quota di cui al comma
2, l'assegnazione delle
risorse avviene con le
modalità di cui ai commi 1 e
3. L'assegnazione delle
risorse agli interventi di
cui al periodo precedente
integra il programma di cui
alla legge 21 dicembre 2001,
n. 443, anche in deroga alle
procedure stabilite
dall'articolo 80, comma 21,
secondo periodo, della citata
legge n. 289 del 2002. 2-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 2-bis comportino la realizzazione di nuove opere, ad essi si applicano le procedure semplificate di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. |
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2-quater.
Alle controversie derivanti
dall'esecuzione di opere
pubbliche inerenti programmi
di ricostruzione dei
territori colpiti da calamità
naturali, ivi compresi gli
interventi derivanti
dall'applicazione della legge
14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni,
continua ad applicarsi il
disposto di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n. 267. |
|
3. Alla ripartizione
dei limiti di impegno di cui
ai commi 1 e 2 si provvede
con ordinanze del Presidente
del Consiglio dei ministri,
adottate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, sentite le
Amministrazioni
interessate ed il
Presidente della Conferenza
dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Una
quota non inferiore al
sessanta per cento delle
risorse disponibili è
destinata a fronteggiare le
esigenze derivanti dalle
situazioni emergenziali di
cui ai decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri in
data 29 e 31 ottobre 2002,
pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 4
novembre 2002, in data 8
novembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 267 del 14 novembre
2002, in data 29 novembre
2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
288 del 9 dicembre 2002, e in
data 31 gennaio 2003,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7
febbraio 2003. Le procedure e
le modalità per l'utilizzo
delle predette risorse sono
stabilite anche con
ordinanze presidenziali della
medesima natura. |
3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili ai sensi dei citati commi 1 e 2 è destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, relativamente agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, relativamente agli eventi alluvionali che hanno colpito le regioni Abruzzo, Molise, Campania e la provincia di Foggia. Le procedure e le modalità per l'utilizzo delle predette risorse sono stabilite con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge |
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n. 225 del 1992. La quota
non vincolata
all'assegnazione delle
risorse per gli interventi di
cui ai periodi precedenti è
destinata agli interventi
negli altri territori colpiti
da calamità naturali
individuati ai sensi del
comma 1, per i quali lo stato
di emergenza non sia ancora
cessato alla data di entrata
in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, con particolare
riferimento a quelli di cui
ai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri in
data 29 novembre 2002,
pubblicati nelle Gazzette
Ufficiali n. 289 del 10
dicembre 2002 e n. 290
dell'11 dicembre 2002, e in
data 31 gennaio 2003,
pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7
febbraio 2003, e tenuto
comunque conto delle apposite
risorse finanziarie derivanti
da disposizioni legislative o
da ordinanze di protezione
civile, nonché per quelli di
cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri in
data 6 dicembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 12
dicembre 2002, relativamente
agli eventi sismici delle
regioni Marche e Umbria del
26 settembre 1997. |
|
4. All'onere
derivante dall'attuazione del
comma 1, pari a 38 milioni di
euro per l'anno 2003 e a 48
milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2004, si
provvede, per gli anni 2003,
2004 e 2005, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'economia e delle
finanze. |
4. Identico. |
|
5. La quota dei
limiti d'impegno di cui
all'articolo 13, comma 1,
della legge 1^ agosto 2002,
n. 166, da utilizzare per le
attività di istruttoria e
monitoraggio, come
individuata dal decreto
ministeriale previsto dal
medesimo articolo, è
assegnata alla Cassa depositi
e prestiti per il rimborso
delle anticipazioni che la
medesima è autorizzata a
concedere, alle condizioni
economiche e generali e nei
limiti fissati annualmente
con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, per consentire
l'espletamento delle attività
di istruttoria e monitoraggio
di cui all'articolo 2, commi
3, 4 e 5, del decreto
legislativo 20 agosto 2002,
n. 190. |
5. Identico. |
|
6. Le anticipazioni
di cui al comma 5 sono
versate dalla Cassa depositi
e prestiti all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere riassegnate su un
capitolo di nuova istituzione
delle pertinenti unità
previsionali di base dello
stato di previsione del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
6. Identico. |
|
7. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
7. Identico. |
|
1. All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "a concorrere con contributi in favore delle regioni |
|
medesime che contraggono
mutui allo scopo" sono
sostituite dalle seguenti:
"ad erogare contributi in
favore delle regioni
medesime" e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ",
che può essere utilizzata
anche per fronteggiare
ulteriori esigenze di
protezione civile". 2. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1^ agosto 2002, n. 166, le parole: "nel triennio 2002-2004" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2003-2005". 3. All'articolo 38, comma 7, primo periodo, della legge 1^ agosto 2002, n. 166, le parole: "Per il triennio 2002-2004" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2003-2005". 1. Per fronteggiare la persistente, eccezionale ed urgente necessità di superare l'emergenza ambientale e lo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana, ed al fine di perseguire l'elevato livello della salute e dell'ambiente, sono confermati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1999, ed i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000 e del 14 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 300 del 23 dicembre 1999, n. 146 del 24 giugno 2000 e n. 23 del 28 gennaio 2002, con i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato e poi prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale nella Regione siciliana. |
|
2. Sono
confermate la nomina del
Presidente della Regione
siciliana a Commissario
delegato, i poteri e le
competenze di cui
all'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il
coordinamento della
protezione civile in data 31
maggio 1999, n. 2983, eccetto
quanto previsto agli articoli
3, comma 2, e 5, commi 2, 4,
5 e 6, nonché di cui alle
successive ordinanze in data
31 marzo 2000, n. 3048, 21
luglio 2000, n. 3072, 25
maggio 2001, n. 3136, e 22
marzo 2002, n. 3190; sono
comunque fatti salvi tutti
gli effetti derivati
dall'attuazione delle
ordinanze stesse, nonché le
conseguenti attività svolte
dall'Ufficio del Commissario
delegato - Presidente della
Regione siciliana. 3. Le disposizioni di conferma e di salvezza, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano altresì ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, alle ordinanze di protezione civile ed ai conseguenti provvedimenti emanati in regime commissariale, sul territorio nazionale, inerenti alle situazioni di emergenza ambientale e relativamente allo stato di inquinamento delle risorse |
|
idriche nel settore dello
smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, speciali e
speciali pericolosi, in
materia di bonifica e
risanamento ambientale dei
suoli, delle falde e dei
sedimenti inquinati, nonché
in materia di tutela delle
acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di
depurazione. |
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