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1. Il decreto-legge 7
febbraio 2003, n. 15, recante
misure finanziarie per
consentire interventi urgenti
nei territori colpiti da
calamità naturali, è
convertito in legge con le
modificazioni riportate in
allegato alla presente
legge. |
Identico. |
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2. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
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Allegato
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Allegato
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MODIFICAZIONI APPORTATE IN
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MODIFICAZIONI APPORTATE IN
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All'articolo 1: |
All'articolo 1: |
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al comma 1, le
parole:"ai sensi del
decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385"
sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi del
testo unico delle leggi in
materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto
legislativo 1^ settembre
1993, n. 385"; |
identico; |
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dopo il comma 2, sono
inseriti i seguenti: |
dopo il comma 2, sono
inseriti i seguenti: |
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"2-bis. Per gli
interventi da finanziare con
la quota di cui al comma 2,
l'assegnazione delle risorse
avviene con le modalità di
cui ai commi 1 e 3.
L'assegnazione delle risorse
agli interventi di cui al
periodo precedente integra il
programma di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443,
anche in deroga alle
procedure stabilite
dall'articolo 80, comma 21,
secondo periodo, della citata
legge n. 289 del 2002. |
"2-bis.
Identico. |
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2-ter. Qualora
gli interventi di cui al
comma 2-bis comportino
la realizzazione di nuove
opere, ad essi si applicano
le procedure semplificate di
cui al decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190"; |
2-ter. Identico. |
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2-quater.
Alle controversie derivanti
dall'esecuzione di opere
pubbliche inerenti programmi
di ricostruzione dei
territori colpiti da calamità
naturali, ivi compresi gli
interventi derivanti
dall'applicazione della legge
14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni,
continua ad applicarsi il
disposto di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n. 267"; |
| al comma 3, le parole da: "sentite le Amministrazioni interessate" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:"sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili ai sensi dei citati commi 1 e 2 è destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, relativamente agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, relativamente agli eventi alluvionali che hanno colpito |
identico. |
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le regioni Abruzzo,
Molise, Campania e la
provincia di Foggia. Le
procedure e le modalità per
l'utilizzo delle predette
risorse sono stabilite con
ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri,
adottate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2,
della citata legge n. 225 del
1992. La quota non vincolata
all'assegnazione delle
risorse per gli interventi di
cui ai periodi precedenti è
destinata agli interventi
negli altri territori colpiti
da calamità naturali
individuati ai sensi del
comma 1, per i quali lo stato
di emergenza non sia ancora
cessato alla data di entrata
in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, con particolare
riferimento a quelli di cui
ai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri in
data 29 novembre 2002,
pubblicati nelle Gazzette
Ufficiali n. 289 del 10
dicembre 2002 e n. 290
dell'11 dicembre 2002, e in
data 31 gennaio 2003,
pubblicati nella
Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7
febbraio 2003, e tenuto
comunque conto delle apposite
risorse finanziarie derivanti
da disposizioni legislative o
da ordinanze di protezione
civile, nonché per quelli di
cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri in
data 6 dicembre 2002,
pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 12
dicembre 2002, relativamente
agli eventi sismici delle
regioni Marche e Umbria del
26 settembre 1997". |
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Dopo l'articolo 1, è
inserito il seguente: |
Dopo l'articolo 1,
sono inseriti i
seguenti: |
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"Art. 1-bis. -
1. All'articolo 80,
comma 59, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le
parole: "a concorrere con
contributi in favore delle
regioni medesime che
contraggono mutui allo scopo"
sono sostituite dalle
seguenti: "ad erogare
contributi in favore delle
regioni medesime" e sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", che può
essere utilizzata anche per
fronteggiare ulteriori
esigenze di protezione
civile"". |
"Art. 1-bis. - 1.
Identico. |
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2. All'articolo
38, comma 5, primo periodo,
della legge 1^ agosto 2002,
n. 166, le parole: "nel
triennio 2002-2004" sono
sostituite dalle seguenti:
"nel triennio
2003-2005". 3. All'articolo 38, comma 7, primo periodo, della legge 1^ agosto 2002, n. 166, le parole: "Per il triennio 2002-2004" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2003-2005". |
| Art. 1-ter. - 1. Per fronteggiare la persistente, eccezionale ed urgente necessità di superare l'emergenza ambientale e lo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana, ed al fine di perseguire l'elevato livello della salute e dell'ambiente, sono confermati il decreto del Presidente del Consiglio |
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dei ministri del 22
gennaio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 22 del 28 gennaio 1999,
ed i decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri
del 16 dicembre 1999, del 16
giugno 2000 e del 14 gennaio
2002, pubblicati
rispettivamente nelle
Gazzette Ufficiali n.
300 del 23 dicembre 1999, n.
146 del 24 giugno 2000 e n.
23 del 28 gennaio 2002, con i
quali il Presidente del
Consiglio dei ministri ha
dichiarato e poi prorogato,
fino al 31 dicembre 2004, lo
stato di emergenza ambientale
nella Regione siciliana. 2. Sono confermate la nomina del Presidente della Regione siciliana a Commissario delegato, i poteri e le competenze di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile in data 31 maggio 1999, n. 2983, eccetto quanto previsto agli articoli 3, comma 2, e 5, commi 2, 4, 5 e 6, nonché di cui alle successive ordinanze in data 31 marzo 2000, n. 3048, 21 luglio 2000, n. 3072, 25 maggio 2001, n. 3136, e 22 marzo 2002, n. 3190; sono comunque fatti salvi tutti gli effetti derivati dall'attuazione delle ordinanze stesse, nonché le conseguenti attività svolte dall'Ufficio del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana. |
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3. Le
disposizioni di conferma e di
salvezza, di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo, si
applicano altresì ai decreti
del Presidente del Consiglio
dei ministri, alle ordinanze
di protezione civile ed ai
conseguenti provvedimenti
emanati in regime
commissariale, sul territorio
nazionale, inerenti alle
situazioni di emergenza
ambientale e relativamente
allo stato di inquinamento
delle risorse idriche nel
settore dello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani,
speciali e speciali
pericolosi, in materia di
bonifica e risanamento
ambientale dei suoli, delle
falde e dei sedimenti
inquinati, nonché in materia
di tutela delle acque
superficiali e sotterranee e
dei cicli di
depurazione". |
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Il titolo è
sostituito dal
seguente: |
Il titolo è
sostituito dal
seguente: |
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"Misure urgenti per il
finanziamento di interventi
nei territori colpiti da
calamità naturali e per
l'attuazione delle
disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 1,
della legge 1^ agosto 2002,
n. 166". |
"Misure urgenti per il
finanziamento di interventi
nei territori colpiti da
calamità naturali e per
l'attuazione delle
disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 1,
della legge 1^ agosto 2002,
n. 166. Disposizioni
urgenti per il superamento di
situazioni di emergenza
ambientale". |
Frontespizio |
Testo del decreto legge |