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1. Il Gestore della rete
di trasmissione nazionale
definisce, in relazione alle
esigenze della rete elettrica
nazionale, un piano di
utilizzazione delle centrali
termoelettriche di "Porto
Tolle", in provincia di
Rovigo, di "Brindisi Nord",
in provincia di Brindisi e di
"San Filippo del Mela", in
provincia di Messina. |
1. Identico. |
| 2. I proprietari delle centrali di cui al comma 1, limitatamente agli impianti per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con | 2. I proprietari delle centrali di cui al comma 1, limitatamente agli impianti per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con |
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decreto del Ministro
dell'ambiente in data 12
luglio 1990, pubblicato nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale
n.176 del 30 luglio 1990,
presentano al Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio, al Ministero
della salute, al Ministero
delle attività produttive ed
alle regioni interessate,
entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto, un apposito
piano di gestione. Il piano
di gestione, redatto sulla
base del piano di
utilizzazione di cui al comma
1, volto a ridurre le
quantità di inquinanti emesse
in atmosfera e le ricadute al
suolo, tenuto conto di quanto
indicato nel decreto del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 2
aprile 2002, n.60, dovrà
garantire comunque una
adeguata protezione
sanitario-ambientale a
livello locale, mediante una
o più misure, quali l'uso di
combustibile a ridotto tenore
di zolfo, la riduzione
dell'energia prodotta e la
realizzazione anticipata di
interventi di
ambientalizzazione previsti
nel progetto di adeguamento
della centrale. |
decreto del Ministro
dell'ambiente in data 12
luglio 1990, pubblicato nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale
n.176 del 30 luglio 1990,
presentano al Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio, al Ministero
della salute, al Ministero
delle attività produttive ed
alle regioni interessate,
entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore
della legge di conversione
del presente decreto, un
apposito piano di gestione.
Il piano di gestione, redatto
sulla base del piano di
utilizzazione di cui al comma
1, contenente un quadro
particolareggiato degli
interventi e delle tecnologie
introdotte negli impianti per
il contenimento delle
emissioni inquinanti alla
data del 31 dicembre 2002 ai
sensi del citato decreto del
Ministro dell'ambiente 12
luglio 1990, dovrà garantire,
al termine degli interventi
di adeguamento e di
miglioramento ambientale, la
riduzione delle emissioni
inquinanti emesse in
atmosfera e le ricadute al
suolo entro i limiti e
secondo quanto stabilito dal
medesimo decreto del Ministro
dell'ambiente 12 luglio 1990,
e successive modificazioni, e
dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio 2 aprile 2002,
n. 60, anche mediante una
o più misure, quali l'uso di
combustibile a ridotto tenore
di zolfo, la riduzione
dell'energia prodotta e la
realizzazione anticipata di
interventi di
ambientalizzazione previsti
nel progetto di adeguamento
della centrale alla quale
il piano è riferito. |
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2-bis. Il
piano di gestione di cui al
comma 2 indica le cadenze
temporali dell'adeguamento
delle emissioni alla
normativa vigente. |
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3. Con decreto del
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio,
di concerto con il Ministero
delle attività produttive e
con il Ministero della
salute, d'intesa con le
regioni interessate, entro
trenta giorni dalla
presentazione, sono approvati
i piani di cui al comma 2,
con le eventuali
prescrizioni ritenute
necessarie e sono stabilite
le cadenze temporali
dell'adeguamento delle
emissioni alla normativa
vigente, le relative
modalità di ispezione,
misurazione e controllo,
nonché gli eventuali
interventi sostitutivi, i cui
oneri sono posti a carico dei
proprietari delle
centrali. |
3. Con decreto del
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio,
di concerto con il Ministero
delle attività produttive e
con il Ministero della
salute, entro trenta giorni
dalla presentazione, sono
approvati i piani di cui al
comma 2, con le prescrizioni
ritenute necessarie per la
tutela dell'ambiente e della
salute della popolazione e
dei lavoratori e sono
stabilite le relative
modalità di ispezione,
misurazione e controllo,
anche al fine di garantire
il costante monitoraggio
delle emissioni e della
situazione ambientale,
nonché gli interventi
sostitutivi, i cui oneri sono
posti a carico dei
proprietari delle centrali.
Il predetto decreto è
adottato d'intesa con le
regioni nel cui ambito
territoriale sono collocati
gli impianti di cui al comma
1, sentite le regioni
eventualmente interessate
dalle emissioni
inquinanti. |
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4. Il decreto di cui
al comma 3 definisce
anche il termine di
ultimazione degli interventi
di adeguamento ambientale
degli impianti di cui al
comma 1, che comunque non
potrà essere previsto oltre
il 31 dicembre 2004, fatti
salvi i termini più
restrittivi contenuti in
eventuali specifici accordi
già definiti in sede di
conferenza di servizi. |
4. Il decreto di cui
al comma 3 definisce il
termine di ultimazione degli
interventi di adeguamento
ambientale degli impianti di
cui al comma 1 da attuarsi
entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore
della legge di conversione
del presente decreto,
fatti salvi i termini più
restrittivi contenuti in
eventuali specifici accordi
già definiti in sede di
conferenza di servizi. |
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4-bis. Per
la centrale termoelettrica di
"Brindisi Nord" deve essere
realizzata la trasformazione
in ciclo combinato a metano
di almeno due gruppi, con
inizio dei lavori entro il
mese di gennaio 2005. |
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5. Dal 1^ gennaio
2003 e fino all'approvazione
del piano ai sensi del comma
2, gli impianti sono eserciti
non oltre l'80 per cento
della potenza complessiva
installata, salvo motivate
specifiche esigenze di
necessità della rete
elettrica o di natura
ambientale. |
5. Dal 1^ gennaio
2003 e fino all'approvazione
del piano ai sensi del comma
2, gli impianti sono eserciti
non oltre l'80 per cento
della potenza complessiva
installata, salvo motivate
specifiche esigenze di
necessità della rete
elettrica o di tutela
ambientale. |
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6. Qualora il
proprietario non presenti il
piano di cui al comma 2 nel
termine previsto, la centrale
potrà essere esercita al 50
per cento della potenza
complessiva installata nei
successivi trenta giorni ed
al 25 per cento per ulteriori
trenta giorni. Trascorso tale
ultimo periodo senza che il
piano sia stato presentato,
il Ministro delle
attività produttive,
d'intesa con i Ministri
dell'ambiente e della tutela
del territorio e della
salute, procede alla
immediata chiusura della
centrale, ovvero ad adottare
le necessarie misure urgenti
volte a contemperare le
esigenze di tutela ambientale
con quelle della sicurezza ed
efficienza della rete
elettrica nazionale. |
6. Qualora il
proprietario non presenti il
piano di cui al comma 2 nel
termine previsto, la centrale
potrà essere esercita al 50
per cento della potenza
complessiva installata nei
successivi trenta giorni ed
al 25 per cento per ulteriori
trenta giorni. Trascorso tale
ultimo periodo senza che il
piano sia stato presentato,
il Ministro delle
attività produttive,
d'intesa con i Ministri
dell'ambiente e della tutela
del territorio e della salute
e con le regioni
interessate, procede alla
immediata chiusura della
centrale, ovvero ad adottare
le necessarie misure urgenti
volte a contemperare le
esigenze di tutela ambientale
con quelle della sicurezza ed
efficienza della rete
elettrica nazionale. |
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6-bis.
Qualora gli interventi di
adeguamento ambientale non
siano completati entro il
termine di cui al comma 4, la
centrale potrà essere
esercita al 50 per cento
della potenza non adeguata
nei sessanta giorni
successivi e al 25 per cento
negli ulteriori sessanta
giorni. Trascorso tale
periodo senza che i lavori
siano stati portati ad una
fase adeguata di
realizzazione, pari ad almeno
il 50 per cento degli
interventi previsti, il
Ministro delle attività
produttive, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
il Ministro della salute e la
regione interessata, procede
alla immediata chiusura della
centrale, ovvero ad adottare
le necessarie misure urgenti
volte a contemperare le
esigenze di tutela ambientale
con quelle della sicurezza ed
efficienza della rete
elettrica nazionale,
addebitando gli oneri al
proprietario. |
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