XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3605-B




Decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24
dicembre 2002.


Mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche
di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela
(segue: testo del decreto-legge)(segue: testo del
decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal
Senato della Repubblica)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Tenuto conto delle necessità manifestate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale in ordine alla opportunità di mantenere in servizio le centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela, al fine di evitare il pericolo di ripetute interruzioni nella fornitura di energia elettrica;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale ed evitare soluzioni di continuità nella copertura del relativo fabbisogno energetico, anche mediante misure di carattere transitorio, valide per superare l'attuale situazione di emergenza;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:


Articolo 1.
Articolo 1

1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione alle esigenze della rete elettrica nazionale, un piano di utilizzazione delle centrali termoelettriche di "Porto Tolle", in provincia di Rovigo, di "Brindisi Nord", in provincia di Brindisi e di "San Filippo del Mela", in provincia di Messina.
1. Identico.
2. I proprietari delle centrali di cui al comma 1, limitatamente agli impianti per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con 2. I proprietari delle centrali di cui al comma 1, limitatamente agli impianti per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con
decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.176 del 30 luglio 1990, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero della salute, al Ministero delle attività produttive ed alle regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito piano di gestione. Il piano di gestione, redatto sulla base del piano di utilizzazione di cui al comma 1, volto a ridurre le quantità di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto di quanto indicato nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n.60, dovrà garantire comunque una adeguata protezione sanitario-ambientale a livello locale, mediante una o più misure, quali l'uso di combustibile a ridotto tenore di zolfo, la riduzione dell'energia prodotta e la realizzazione anticipata di interventi di ambientalizzazione previsti nel progetto di adeguamento della centrale.
decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.176 del 30 luglio 1990, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero della salute, al Ministero delle attività produttive ed alle regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito piano di gestione. Il piano di gestione, redatto sulla base del piano di utilizzazione di cui al comma 1, contenente un quadro particolareggiato degli interventi e delle tecnologie introdotte negli impianti per il contenimento delle emissioni inquinanti alla data del 31 dicembre 2002 ai sensi del citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, dovrà garantire, al termine degli interventi di adeguamento e di miglioramento ambientale, la riduzione delle emissioni inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo entro i limiti e secondo quanto stabilito dal medesimo decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, anche mediante una o più misure, quali l'uso di combustibile a ridotto tenore di zolfo, la riduzione dell'energia prodotta e la realizzazione anticipata di interventi di ambientalizzazione previsti nel progetto di adeguamento della centrale alla quale il piano è riferito.
2-bis. Il piano di gestione di cui al comma 2 indica le cadenze temporali dell'adeguamento delle emissioni alla normativa vigente.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della salute, d'intesa con le regioni interessate, entro trenta giorni dalla presentazione, sono approvati i piani di cui al comma 2, con le eventuali prescrizioni ritenute necessarie e sono stabilite le cadenze temporali dell'adeguamento delle emissioni alla normativa vigente, le relative modalità di ispezione, misurazione e controllo, nonché gli eventuali interventi sostitutivi, i cui oneri sono posti a carico dei proprietari delle centrali.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della salute, entro trenta giorni dalla presentazione, sono approvati i piani di cui al comma 2, con le prescrizioni ritenute necessarie per la tutela dell'ambiente e della salute della popolazione e dei lavoratori e sono stabilite le relative modalità di ispezione, misurazione e controllo, anche al fine di garantire il costante monitoraggio delle emissioni e della situazione ambientale, nonché gli interventi sostitutivi, i cui oneri sono posti a carico dei proprietari delle centrali. Il predetto decreto è adottato d'intesa con le regioni nel cui ambito territoriale sono collocati gli impianti di cui al comma 1, sentite le regioni eventualmente interessate dalle emissioni inquinanti.
4. Il decreto di cui al comma 3 definisce anche il termine di ultimazione degli interventi di adeguamento ambientale degli impianti di cui al comma 1, che comunque non potrà essere previsto oltre il 31 dicembre 2004, fatti salvi i termini più restrittivi contenuti in eventuali specifici accordi già definiti in sede di conferenza di servizi.
4. Il decreto di cui al comma 3 definisce il termine di ultimazione degli interventi di adeguamento ambientale degli impianti di cui al comma 1 da attuarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatti salvi i termini più restrittivi contenuti in eventuali specifici accordi già definiti in sede di conferenza di servizi.
4-bis. Per la centrale termoelettrica di "Brindisi Nord" deve essere realizzata la trasformazione in ciclo combinato a metano di almeno due gruppi, con inizio dei lavori entro il mese di gennaio 2005.
5. Dal 1^ gennaio 2003 e fino all'approvazione del piano ai sensi del comma 2, gli impianti sono eserciti non oltre l'80 per cento della potenza complessiva installata, salvo motivate specifiche esigenze di necessità della rete elettrica o di natura ambientale.
5. Dal 1^ gennaio 2003 e fino all'approvazione del piano ai sensi del comma 2, gli impianti sono eserciti non oltre l'80 per cento della potenza complessiva installata, salvo motivate specifiche esigenze di necessità della rete elettrica o di tutela ambientale.
6. Qualora il proprietario non presenti il piano di cui al comma 2 nel termine previsto, la centrale potrà essere esercita al 50 per cento della potenza complessiva installata nei successivi trenta giorni ed al 25 per cento per ulteriori trenta giorni. Trascorso tale ultimo periodo senza che il piano sia stato presentato, il Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, procede alla immediata chiusura della centrale, ovvero ad adottare le necessarie misure urgenti volte a contemperare le esigenze di tutela ambientale con quelle della sicurezza ed efficienza della rete elettrica nazionale.
6. Qualora il proprietario non presenti il piano di cui al comma 2 nel termine previsto, la centrale potrà essere esercita al 50 per cento della potenza complessiva installata nei successivi trenta giorni ed al 25 per cento per ulteriori trenta giorni. Trascorso tale ultimo periodo senza che il piano sia stato presentato, il Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute e con le regioni interessate, procede alla immediata chiusura della centrale, ovvero ad adottare le necessarie misure urgenti volte a contemperare le esigenze di tutela ambientale con quelle della sicurezza ed efficienza della rete elettrica nazionale.
6-bis. Qualora gli interventi di adeguamento ambientale non siano completati entro il termine di cui al comma 4, la centrale potrà essere esercita al 50 per cento della potenza non adeguata nei sessanta giorni successivi e al 25 per cento negli ulteriori sessanta giorni. Trascorso tale periodo senza che i lavori siano stati portati ad una fase adeguata di realizzazione, pari ad almeno il 50 per cento degli interventi previsti, il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro della salute e la regione interessata, procede alla immediata chiusura della centrale, ovvero ad adottare le necessarie misure urgenti volte a contemperare le esigenze di tutela ambientale con quelle della sicurezza ed efficienza della rete elettrica nazionale, addebitando gli oneri al proprietario.

Articolo 2.

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 23 dicembre 2002.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Marzano, Ministro delle attività produttive Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli



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