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1. Il decreto-legge 23
dicembre 2002, n.281, recante
mantenimento in servizio
delle centrali
termoelettriche di Porto
Tolle, Brindisi Nord e San
Filippo del Mela, è
convertito in legge con le
modificazioni riportate in
allegato alla presente
legge. |
Identico. |
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2. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta
Ufficiale. |
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All'articolo 1: |
All'articolo 1: |
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il comma 1 è
sostituito dal seguente: |
soppresso; |
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"1. Il
Gestore della rete di
trasmissione nazionale
colloca le centrali
termoelettriche di "Porto
Tolle", in provincia di
Rovigo, di "Brindisi Nord",
in provincia di Brindisi e di
"San Filippo del Mela", in
provincia di Messina, nella
riserva strategica e
definisce un piano di
utilizzazione che preveda il
ricorso ad esse solo in casi
eccezionali per evitare
soluzioni di continuità nella
copertura del fabbisogno
energetico. Al fine della
definizione del piano di
utilizzazione delle predette
centrali, il Ministero delle
attività produttive, sentita
la Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, indica le previsioni
temporali di utilizzo delle
centrali, situate in aree di
particolare pregio ambientale
o sottoposte ad alto rischio
ambientale, nel quadro della
programmazione energetica
nazionale"; |
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dopo il comma 1, è
inserito il seguente: |
soppresso; |
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"1-bis. Ai
fini della definizione del
piano di utilizzazione di cui
al comma 1, primo periodo, il
Ministro delle attività
produttive, con proprio
decreto, individua i casi
eccezionali nei quali occorre
evitare soluzioni di
continuità nella copertura
del fabbisogno
energetico"; al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: "entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione"; nel secondo periodo, le parole da: "volto a ridurre" fino a: "a livello locale," sono sostituite dalle seguenti: "contenente un quadro particolareggiato degli interventi e delle tecnologie introdotte negli impianti per il contenimento delle emissioni inquinanti alla data del 31 dicembre 2002 ai sensi del citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, dovrà garantire, al termine degli interventi di adeguamento e di miglioramento ambientale, la riduzione delle emissioni inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo entro i limiti e secondo quanto stabilito dal medesimo decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, anche" e sono aggiunte, in fine, le parole: "alla quale il piano è riferito"; |
identico; |
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dopo il comma 2, è
inserito il seguente: |
identico; |
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"2-bis. Il
piano di gestione di cui al
comma 2 indica le cadenze
temporali dell'adeguamento
delle emissioni alla
normativa vigente"; al comma 3, sono soppresse le parole: "d'intesa con le regioni interessate,"; è soppressa, ovunque ricorra, la parola:"eventuali"; dopo le parole: "ritenute necessarie" sono inserite le seguenti:"per la tutela dell'ambiente e della salute della popolazione e dei lavoratori"; sono soppresse le parole da: "le cadenze temporali" fino a: "normativa vigente,"; dopo le parole: "misurazione e controllo," sono inserite le seguenti: "anche al fine di garantire il costante monitoraggio delle emissioni e della situazione ambientale,"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:"Il predetto decreto è adottato d'intesa con le regioni nel cui ambito territoriale sono collocati gli impianti di cui al comma 1, sentite le regioni eventualmente interessate dalle emissioni inquinanti"; |
identico; |
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il comma 4 è
sostituito dal
seguente: |
identico; |
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"4. Il decreto
di cui al comma 3 definisce
il termine di ultimazione
degli interventi di
adeguamento ambientale degli
impianti di cui al comma1 da
attuarsi entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente
decreto, fatti salvi i
termini più restrittivi
contenuti in eventuali
specifici accordi già
definiti in sede di
conferenza di servizi"; |
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dopo il comma 4, è
inserito il seguente: "4-bis. Per la centrale termoelettrica di "Brindisi Nord" deve essere realizzata la trasformazione in ciclo combinato a metano di almeno due gruppi, con inizio dei lavori entro il mese di gennaio 2005"; |
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al comma 5, la parola
"natura" è sostituita
dalla seguente:
"tutela"; |
identico; |
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al comma 6, nel
secondo periodo, le
parole:"d'intesa con i
Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e
della salute" sono
sostituite dalle seguenti:
"d'intesa con i Ministri
dell'ambiente e della tutela
del territorio e della salute
e con le regioni
interessate"; |
identico; |
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dopo il comma 6, è
aggiunto il seguente: |
identico. |
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"6-bis.
Qualora gli interventi di
adeguamento ambientale non
siano completati entro il
termine di cui al comma 4, la
centrale potrà essere
esercita al 50 per cento
della potenza non adeguata
nei sessanta giorni
successivi e al 25 per cento
negli ulteriori sessanta
giorni. |
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Trascorso tale periodo
senza che i lavori siano
stati portati ad una fase
adeguata di realizzazione,
pari ad almeno il 50 per
cento degli interventi
previsti, il Ministro delle
attività produttive, d'intesa
con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del
territorio, il Ministro della
salute e la regione
interessata, procede alla
immediata chiusura della
centrale, ovvero ad adottare
le necessarie misure urgenti
volte a contemperare le
esigenze di tutela ambientale
con quelle della sicurezza ed
efficienza della rete
elettrica nazionale,
addebitando gli oneri al
proprietario". |
Frontespizio |
Testo del decreto legge |