XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3997
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Acquisto a mezzo
di mandato collettivo).
1. Nelle vendite di immobili di cui al decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori che acquistano a
mezzo di mandato collettivo e che rappresentano almeno il 50
per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile
al netto di quelle libere è riconosciuta un'ulteriore
riduzione del prezzo di acquisto non inferiore al 10 per cento
e non superiore al 15 per cento.
Art. 2.
(Diritto al rinnovo
della locazione).
1. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito
familiare complessivo annuo lordo fino a 22.000 euro,
determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, è
riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione
per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza
con applicazione del medesimo canone.
2. Ai conduttori privi del requisito di cui al comma 1 che
non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto alla
proroga del contratto di locazione per un periodo di due anni
a decorrere dalla prima scadenza successiva alla vendita
dell'immobile.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresì nei casi di acquisto di immobili da parte di soggetti
pubblici territoriali, di cui all'articolo 3, comma 17, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come
modificato dall'articolo 3 della presente legge.
Art. 3.
(Diritto di prelazione).
1. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, i periodi terzo e quarto sono
sostituiti dai seguenti: "Le regioni, i comuni e gli altri
soggetti pubblici territoriali possono esercitare il diritto
di prelazione per l'acquisto di immobili, liberi ovvero
occupati, e non optati dai conduttori aventi i requisiti di
cui al comma 4, al valore del 50 per cento del prezzo fissato.
Le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 comunicano
l'elenco degli immobili liberi ovvero occupati e non optati,
ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione che deve
essere esercitato entro tre mesi dalla comunicazione".
Art. 4.
(Diritto di usufrutto).
1. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, il terzo periodo è sostituito
dai seguenti: "Per le unità immobiliari occupate da conduttori
ultrasessantacinquenni o da soggetti portatori di
handicap è consentita l'alienazione della sola nuda
proprietà. In tale caso quale corrispettivo del godimento
dell'alloggio il conduttore usufruttuario è tenuto a
corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone
corrisposto al momento della vendita".
Art. 5.
(Determinazione del prezzo di vendita).
1. Nella determinazione del prezzo di vendita degli
alloggi alienati ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, la valutazione ai fini dell'offerta in opzione
deve limitare gli incrementi successivi alla data del 30
giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione.
2. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Ai fini della individuazione di cui
al primo periodo, si considerano di pregio gli immobili che
sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di
mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto
al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio
comunale".
Art. 6.
(Contratti di locazione
con le grandi proprietà immobiliari).
1. I contratti di locazione ad uso abitativo sottoscritti
in qualità di locatore da un soggetto tra quelli indicati
all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2002, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85
dell'11 aprile 2003, sono stipulati esclusivamente con le
modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni. Le medesime
modalità si applicano altresì ai contratti di locazione ad uso
abitativo relativi agli immobili di cui al decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, non optati dai conduttori.
Art. 7.
(Offerta diretta di vendita
per immobili ad uso non residenziale).
1. I prezzi di vendita degli immobili adibiti ad uso non
residenziale, di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, sono fissati ai valori di mercato diminuiti del
35 per cento. Il diritto di prelazione è assicurato mediante
l'offerta di vendita diretta al conduttore. Nel caso di
rifiuto dell'acquisto da parte del conduttore si procede alla
vendita mediante asta secondo le norme vigenti.
Art. 8.
(Norma transitoria).
1. Tutte le procedure di vendita in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge sono sospese ai fini
del loro adeguamento alle disposizioni della legge
medesima.