XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3997




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Acquisto a mezzo
di mandato collettivo).

        1. Nelle vendite di immobili di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere è riconosciuta un'ulteriore riduzione del prezzo di acquisto non inferiore al 10 per cento e non superiore al 15 per cento.


Art. 2.

(Diritto al rinnovo
della locazione).

        1. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo fino a 22.000 euro, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone.
        2. Ai conduttori privi del requisito di cui al comma 1 che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto alla proroga del contratto di locazione per un periodo di due anni a decorrere dalla prima scadenza successiva alla vendita dell'immobile.
        3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei casi di acquisto di immobili da parte di soggetti pubblici territoriali, di cui all'articolo 3, comma 17, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.


Art. 3.

(Diritto di prelazione).

        1. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: "Le regioni, i comuni e gli altri soggetti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di immobili, liberi ovvero occupati, e non optati dai conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4, al valore del 50 per cento del prezzo fissato. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 comunicano l'elenco degli immobili liberi ovvero occupati e non optati, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione che deve essere esercitato entro tre mesi dalla comunicazione".


Art. 4.

(Diritto di usufrutto).

        1. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da soggetti portatori di handicap è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà. In tale caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario è tenuto a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita".

Art. 5.

(Determinazione del prezzo di vendita).

        1. Nella determinazione del prezzo di vendita degli alloggi alienati ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la valutazione ai fini dell'offerta in opzione deve limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione.
        2. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini della individuazione di cui al primo periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale".


Art. 6.

(Contratti di locazione
con le grandi proprietà immobiliari).

        1. I contratti di locazione ad uso abitativo sottoscritti in qualità di locatore da un soggetto tra quelli indicati all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2003, sono stipulati esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni. Le medesime modalità si applicano altresì ai contratti di locazione ad uso abitativo relativi agli immobili di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non optati dai conduttori.

Art. 7.

(Offerta diretta di vendita
per immobili ad uso non residenziale).

        1. I prezzi di vendita degli immobili adibiti ad uso non residenziale, di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono fissati ai valori di mercato diminuiti del 35 per cento. Il diritto di prelazione è assicurato mediante l'offerta di vendita diretta al conduttore. Nel caso di rifiuto dell'acquisto da parte del conduttore si procede alla vendita mediante asta secondo le norme vigenti.


Art. 8.

(Norma transitoria).

        1. Tutte le procedure di vendita in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono sospese ai fini del loro adeguamento alle disposizioni della legge medesima.



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