XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3994




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, č sostituito dal seguente:

            "1-bis. L'imposta non č dovuta per le insegne di esercizio di attivitā commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivitā cui si riferiscono".


Art. 2.

        1. Le minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono integralmente rimborsate ai comuni dallo Stato secondo modalitā da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivitā produttive, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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