XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3994
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, č sostituito dal
seguente:
"1-bis. L'imposta non č dovuta per le insegne di
esercizio di attivitā commerciali e di produzione di beni o
servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge
l'attivitā cui si riferiscono".
Art. 2.
1. Le minori entrate derivanti dalle disposizioni
dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 1
della presente legge, sono integralmente rimborsate ai comuni
dallo Stato secondo modalitā da stabilire con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle attivitā produttive, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.