XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3991
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).
1. La cooperazione allo sviluppo è parte inscindibile
della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di
solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti
fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai princìpi sanciti dalla
Costituzione italiana, dalle convenzioni stipulate nell'ambito
dell'Unione europea e dall'Organizzazione delle Nazioni
Unite.
2. La cooperazione allo sviluppo è finalizzata al
soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla
salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza
alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla
conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al
consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla
crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di
sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì
finalizzata al miglioramento della condizione femminile e
dell'infanzia nonché al sostegno della promozione della
donna.
3. La cooperazione allo sviluppo comprende le iniziative,
pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti
dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito
di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri
intergovernativi con i Paesi beneficiari su base pluriennale e
secondo criteri di concentrazione geografica.
4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli
interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di
calamità e situazioni di denutrizione e di carenze
igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle
popolazioni. Costituisce altresì attività di cooperazione
quella rivolta alla rimozione di mine e di ordigni bellici dal
territorio dei Paesi cooperanti.
5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non
possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per
finanziare attività di carattere militare.
Art. 2.
(Attività di cooperazione).
1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a
titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente
agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale,
multilaterale e multibilaterale.
2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione
dell'attività di cooperazione allo sviluppo sono determinati
su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene
allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero
degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica
dello stesso Ministro recante, in particolare, le proposte e
le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie e
la indicazione degli strumenti di intervento.
3. Nell'attività di cooperazione allo sviluppo
rientrano:
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la
fornitura e la costruzione di impianti di infrastrutture, di
attrezzature e di servizi, la realizzazione di progetti di
sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche di
carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento
delle finalità di cui all'articolo 1;
b) la partecipazione, anche finanziaria,
all'attività e al capitale di organismi, di banche e di fondi
internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in
via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo
sviluppo dell'Unione europea;
c) l'impiego di personale qualificato per compiti
di assistenza tecnica, di amministrazione e di gestione, di
valutazione e di monitoraggio dell'attività di cooperazione
allo sviluppo;
d) la formazione professionale e la promozione
sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in
loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche
ai fini del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, nonché la formazione di
personale italiano destinato a svolgere attività di
cooperazione allo sviluppo;
e) il sostegno alla realizzazione di progetti e di
interventi ad opera di organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27, anche tramite
l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via
di sviluppo;
f) l'attuazione di interventi specifici per
migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per
promuovere lo sviluppo culturale e l'eliminazione di ogni
forma di discriminazione sociale della donna attraverso la sua
diretta partecipazione in ogni settore d'intervento;
g) l'adozione di programmi di riconversione
agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in
via di sviluppo;
h) la promozione di programmi di educazione ai
temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di
iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali
tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo con particolare
riguardo agli scambi tra i giovani;
i) la realizzazione di interventi in materia di
ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di
tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo per la
promozione di uno sviluppo economico endogeno ed
ecosostenibile;
l) l'adozione di strumenti e di interventi, anche
di natura finanziaria, per favorire gli scambi tra i Paesi in
via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e
interni nonché la riduzione dell'indebitamento, in armonia con
i programmi e con l'azione dell'Unione europea;
m) il sostegno a programmi di informazione e di
comunicazione per favorire una maggiore partecipazione delle
popolazioni ai processi di democrazia e di sviluppo dei Paesi
beneficiari;
n) l'utilizzo di conoscenze e di tecnologie
italiane in grado di intensificare i rapporti eventualmente
già instaurati in ambito nazionale tra le istituzioni
pubbliche e il settore privato.
4. L'attività di cui alle lettere a), c), d), e), f),
h) e n) del comma 3 possono essere attuate, in
conformità con quanto previsto dall'articolo 4, anche
utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle
province autonome e degli enti locali.
Art. 3.
(Condizioni).
1. Il rispetto dei diritti umani e dei princìpi
democratici riconosciuti a livello internazionale costituisce
un criterio di priorità nella scelta del Paese beneficiario ai
fini dell'attività di cooperazione allo sviluppo.
2. Nei casi in cui l'intervento sia finalizzato a
incentivare il rispetto dei diritti umani, l'opera di
cooperazione non può continuare in assenza di una concreta
collaborazione a tale fine da parte del Paese destinatario.
Capo II
ELABORAZIONE DELLE ATTIVITA'
DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Art. 4.
(Competenza del Ministro
degli affari esteri).
1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della
politica di cooperazione allo sviluppo.
2. Nell'ambito della sua responsabilità politica il
Ministro degli affari esteri:
a) propone alle Commissioni competenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che
approvano, modificano o respingono entro trenta giorni, salvi
i casi previsti dall'articolo 5, la scelta delle priorità
delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi
settori nel cui ambito deve essere attuata la cooperazione
allo sviluppo;
b) definisce, dopo l'approvazione delle
Commissioni parlamentari competenti ai sensi della lettera
a), la lista dei progetti da realizzare d'intesa con il
Paese beneficiario;
c) assicura l'armonizzazione dei progetti
d'intervento con la politica estera italiana e con i piani di
sviluppo già definiti o in via di elaborazione a livello
internazionale;
d) cura i rapporti con gli altri Paesi donatori,
con gli organismi multilaterali e con i Paesi cooperanti;
e) dispone gli interventi umanitari di
emergenza;
f) trasmette annualmente alle Commissioni
parlamentari competenti la relazione consuntiva delle attività
svolte, integrata dal Ministro dell'economia e delle
finanze per le parti di propria competenza;
g) sulla base degli indirizzi stabiliti dagli
articoli 1, 2 e 3 e d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, promuove e coordina nell'ambito del settore
pubblico, nonché tra questo e il settore privato, programmi
operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione
allo sviluppo.
3. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di
uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento
stabiliti dal Ministro degli affari esteri, le iniziative di
cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai
benefìci previsti dalla presente legge.
4. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefìci
previsti dalla presente legge, anche in mancanza di richieste
da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati, iniziative
proposte da organizzazioni non governative purché
adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere
umanitario.
Art. 5.
(Interventi straordinari).
1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1,
comma 4, sono quelli relativi a situazioni di emergenza che
implicano:
a) l'invio di missioni di soccorso e di derrate
alimentari in aree colpite da carestie e da fame;
b) l'avvio di interventi in campo
igienico-sanitario in aree colpite da calamità;
c) la costruzione di strutture di accoglienza per
i rifugiati e l'apprestamento di ogni altra necessità per il
medesimo fine;
d) l'impiego, d'intesa con i Ministeri
interessati, con gli enti locali e con gli enti pubblici, dei
mezzi e del personale necessari per il tempestivo
raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a),
b) e c).
2. Gli interventi derivanti da calamità naturali o da
eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il quale pone a
disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi
fronte. I relativi oneri sono a carico della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli
affari esteri, di seguito denominata "Direzione generale".
3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo
sono deliberate dal Ministro degli affari esteri.
4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate,
con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, ad una apposita
unità operativa della Direzione generale.
Art. 6.
(Direzione generale).
1. Lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui
all'articolo 2, è affidato alla Direzione generale, quale
organo centrale del Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto,
determina l'organizzazione della Direzione generale in
conformità ai compiti ad essa affidati dalla presente
legge.
3. La Direzione generale opera in conformità con le
direttive e con le deliberazioni del Comitato direzionale di
cui all'articolo 7 e attende alla istruzione delle questioni
bilaterali, multilaterali e multibilaterali attinenti alla
politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in
via diretta o indiretta, delle attività necessarie alla
realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali
finanziati con le risorse destinate alla cooperazione allo
sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2.
4. La Direzione generale provvede all'individuazione degli
addetti alla cooperazione di cui all'articolo 8, previa
deliberazione del Comitato direzionale di cui all'articolo 7,
da inviare presso le ambasciate presenti nei Paesi destinatari
della cooperazione allo sviluppo italiana.
5. La Direzione generale può avvalersi dell'ausilio
tecnico di consulenze esterne.
Art. 7.
(Comitato direzionale
per la cooperazione allo sviluppo).
1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il
Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, di
seguito denominato "Comitato direzionale".
2. Il Comitato direzionale è presieduto dal Ministro degli
affari esteri o dal Sottosegretario di Stato da questo
delegato ed è composto da:
a) il Vice Ministro del Ministero delle attività
produttive;
b) il capo del Dipartimento per
l'internazionalizzazione del Ministero delle attività
produttive;
c) i direttori generali del Ministero degli affari
esteri;
d) il capo del Dipartimento per le politiche di
sviluppo del Ministero dell'economia e delle finanze e il
direttore del Mediocredito centrale.
3. I membri del Comitato direzionale possono farsi
rappresentare da loro sostituti allo scopo designati.
4. Il Comitato direzionale:
a) definisce le direttive per l'attuazione degli
interventi di cui all'articolo 2 e delibera la programmazione
annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente
legge;
b) approva le iniziative di cooperazione allo
sviluppo il cui valore supera un milione di euro;
c) delibera sull'invio degli addetti alla
cooperazione di cui all'articolo 8;
d) delibera di volta in volta circa l'esistenza
dei presupposti per attivare gli interventi straordinari di
cui all'articolo 5, ad eccezione di quelli derivanti da
calamità naturali;
e) approva i nominativi dei consulenti tecnici per
missioni della durata superiore a un anno;
f) esprime pareri sulle iniziative suscettibili di
essere finanziate con crediti di aiuto;
g) esprime pareri per il riconoscimento
dell'idoneità delle organizzazioni non governative che
intendono partecipare alle iniziative di cooperazione allo
sviluppo;
h) delibera in merito a ogni questione relativa
alla cooperazione, allo sviluppo che il presidente dello
stesso Comitato ritenga opportuno sottoporre al suo esame.
5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e
ne viene data notizia mediante apposito bollettino.
6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente
articolo il Comitato direzionale può avvalersi dell'ausilio
tecnico di consulenze esterne.
7. Il Comitato direzionale dispone di un ufficio di
segreteria.
Capo III
ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Art. 8.
(Addetti alla cooperazione allo sviluppo).
1. Gli addetti alla cooperazione allo sviluppo, di seguito
denominati "addetti alla cooperazione", sono funzionari del
Ministero degli affari esteri o personale distaccato da un
altro Ministero, dipendenti dalla Direzione generale, inviati
nei Paesi destinatari degli interventi di cooperazione. Essi
agiscono, in accordo con l'ambasciatore italiano del Paese
destinatario, di seguito denominato "ambasciatore di
riferimento".
2. Gli addetti alla cooperazione hanno l'incarico di
coordinare gli interventi nei Paesi destinatari, di
partecipare alla loro programmazione, di controllare
l'effettivo svolgimento dei lavori, di collaborare allo
sdoganamento, al controllo, alla custodia e alla consegna
delle attrezzature e dei beni inviati per il progetto di
cooperazione nonché di assicurare l'espletamento di ogni altro
compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di
cooperazione nel Paese destinatario.
3. Gli addetti alla cooperazione hanno la possibilità di
avvalersi dell'ausilio tecnico di consulenze esterne.
4. Gli addetti alla cooperazione, nello svolgimento dei
propri compiti, possono assumere autonomamente impegni di
spesa a valere sui fondi destinati al Paese destinatario, fino
a un massimo di 100.000 euro complessivi, e comunque per una
cifra che non superi un decimo del valore totale del
piano-Paese di competenza, previa autorizzazione
dell'ambasciatore di riferimento, che è responsabile della
rendicontazione della spesa.
Art. 9.
(Albo dei consulenti tecnici).
1. Presso la Direzione generale è istituito l'Albo dei
consulenti tecnici, di seguito denominato "albo".
2. I soggetti, privati o pubblici, che intendano essere
iscritti all'albo devono inoltrare apposita domanda al
Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del
Ministero degli affari esteri, di seguito denominato
"Direttore generale".
3. La domanda di cui al comma 2, deve contenere
l'indicazione della categoria, delle specialità e dei
curricula vitae, nonché il certificato di iscrizione
all'ordine o all'albo professionale o l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero ad
omologhe istituzioni europee, oltre ai titoli o ai documenti
necessari a dimostrare la capacità tecnica e le esperienze
professionali svolte.
4. I soggetti interessati devono specificare la propria
disponibilità a svolgere il lavoro di consulenza tecnica nei
Paesi destinatari. Essi devono tempestivamente informare la
Direzione generale qualora intendano cancellare il proprio
nominativo dall'albo.
5. La Direzione generale si riserva il diritto di
cancellare dall'albo i nominativi dei soggetti pubblici o
privati che hanno ottemperato ai propri impegni in modo non
conforme alle finalità e ai princìpi stabiliti dalla presente
legge.
Art. 10.
(Interventi bilaterali di cooperazione
nei progetti di sviluppo).
1. Il Ministero degli affari esteri si impegna a rendere
pubblici i piani-Paese individuati ai fini degli interventi
previsti dalla presente legge.
2. I soggetti interessati hanno facoltà di proporre al
Direttore generale ai sensi di quanto previsto all'articolo
37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, un progetto preliminare per
l'attuazione dell'intervento, avente i requisiti stabiliti
all'articolo 16, comma 3, della medesima legge n. 109 del
1994, e successive modificazioni.
3. Le forme di pubblicità degli appalti sono disciplinate
ai sensi delle disposizioni previste dall'articolo 29 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Art. 11.
(Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo).
1. A valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 15 e
con le stesse procedure ivi previste, possono essere concessi
crediti agevolati alle imprese italiane, con il parziale
finanziamento della loro quota di capitale di rischio in
imprese miste da realizzare in Paesi in via di sviluppo con la
partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese
destinatario, nonché di altri Paesi.
2. La Direzione generale stabilisce:
a) la quota del Fondo rotativo che può annualmente
essere impiegata ai fini di cui al comma 1;
b) i criteri per la selezione delle iniziative di
cui al comma 1 che devono tenere conto, oltre che delle
generali priorità geografiche o settoriali della politica di
cooperazione allo sviluppo italiana, delle garanzie offerte
dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri.
Tali criteri devono mirare a privilegiare, a parità di altre
condizioni, le imprese che intendono collaborare o hanno già
collaborato con le imprese eventualmente presenti nel Paese
beneficiario al fine di creare o di incentivare l'occupazione
e il valore aggiunto locale;
c) le condizioni alle quali possono essere
concessi i crediti di cui al comma 1.
3. La quota di cui al comma 1 del Fondo rotativo è
trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso ente sono
affidate, con apposita convenzione, la valutazione,
l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente
articolo.
Art. 12.
(Valutazione degli interventi).
1. La valutazione degli interventi di cui al presente capo
avviene con le seguenti modalità temporali:
a) nella fase iniziale, da parte del Comitato
direzionale, attraverso il controllo dell'idoneità dei mezzi e
del personale destinati alla cooperazione allo sviluppo;
b) nella fase di realizzazione, da parte
dell'ambasciatore di riferimento attraverso l'invio al
Direttore generale, al termine di ogni intervento e comunque
ogni anno, di una relazione sullo stato dei lavoratori e
sull'operato degli addetti alla cooperazione;
c) nella fase finale a intervento concluso, da
parte dell'unità di valutazione istituita presso la Direzione
generale attraverso l'analisi dei risultati ottenuti in
relazione ai costi sostenuti e all'attività del personale
impiegato.
2. In ogni momento è possibile richiedere l'ausilio dei
consulenti tecnici che, ove strettamente necessario, possono
essere inviati in missione di valutazione straordinaria nel
Paese destinatario.
3. L'unità di valutazione di cui al comma 1, lettera
c), invia, per conoscenza, un propria relazione, con
scadenza annuale, alle Commissioni parlamentari competenti.
Art. 13.
(Ufficio per la cooperazione allo sviluppo).
1. Qualora venga deciso un programma di cooperazione allo
sviluppo nel Paese destinatario dell'intervento è istituito,
presso l'ambasciata di riferimento, un ufficio per la
cooperazione allo sviluppo. A tale ufficio è assegnato il
competente addetto alla cooperazione.
2. Esclusivamente nei casi in cui l'intervento deciso ai
sensi del comma 1 richieda un elevato livello di gestione,
possono essere inviati più di un addetto alla cooperazione.
3. Al termine del progetto, l'ufficio per la cooperazione
allo sviluppo viene chiuso.
Art. 14.
(Disponibilità finanziarie).
1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della
presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche
disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati
alla partecipazione italiana al capitale di banche e di fondi
internazionali, nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta
dall'Unione europea, sono costituiti:
a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita unità
previsionale di base istituita nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri da determinare annualmente;
b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi
valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi,
enti od organismi internazionali per la cooperazione allo
sviluppo;
c) da fondi raccolti con iniziative promosse e
coordinate dagli enti locali;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità,
debitamente accertati;
e) da qualsiasi altro provento derivante
dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi
comprese le eventuali restituzioni comunitarie.
2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed
e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità
previsionali di base.
3. Le operazioni effettuate nei confronti delle
amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non
governative riconosciute ai sensi della presente legge che
provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla
spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità
umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di
cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul
valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni
di beni destinati alle medesime finalità.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le
banche e con i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e
assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di tali
organismi nonché la concessione dei contributi obbligatori
agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di
sviluppo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze predispone
annualmente una relazione programmatica e una relazione
consuntiva sulle attività di propria competenza, da inviare
alle Commissioni parlamentari competenti.
Art. 15.
(Fondo rotativo presso
il Mediocredito centrale).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
vincolante del Ministro degli affari esteri, autorizza il
Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti
o con banche esteri, a Stati, a banche centrali o ad enti di
Stato dei Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari
agevolati a valere sul fondo rotativo istituito presso lo
stesso Mediocredito, di seguito denominato "Fondo
rotativo".
2. I crediti di aiuto di cui al comma 1, anche se
associati ad altri strumenti finanziari, possono essere
concessi esclusivamente per progetti e per programmi di
sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel
Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai
sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive
modificazioni, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7.
3. Ove richiesto dalla natura dei progetti e dei programmi
di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in
particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al
finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali
acquisti in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati
nonché per favorire l'accrescimento della cooperazione tra
Paesi in via di sviluppo.
Art. 16.
(Autonomia finanziaria
della Direzione generale).
1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione
delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle
norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, nei limiti stabiliti dalla presente
legge.
2. Presso la Direzione generale è istituito un apposito
ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle funzioni
proprie delle ragionerie centrali.
3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità
in via successiva sugli atti della Direzione generale, che è
tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.
4. Al fine di cui al comma 3 è istituito un apposito
ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale.
Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via
successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ricevimento degli atti della stessa Direzione generale. Entro
il suddetto termine l'ufficio comunica alla Direzione generale
l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti
sottoposti al suo controllo.
5. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza
possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni
compensative tra unità previsionali di base, in termini di
competenza e di cassa, iscritte nella rubrica dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i
mezzi finanziari già destinati al Fondo rotativo di cui
all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni.
Art. 17.
(Personale addetto alla Direzione generale).
1. Il personale addetto alla Direzione generale è
costituito da:
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati
dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste
dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite
massimo di sette unità;
c) personale dell'amministrazione dello Stato,
degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in
posizione di fuori ruolo o di comando.
2. Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica
possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali
da svolgere presso la Direzione generale e all'estero.
Art. 18.
(Doveri del personale inviato all'estero).
1. Il personale inviato all'estero per compiti di
cooperazione allo sviluppo è tenuto ad assolvere le mansioni
ad esso affidate in modo conforme alle finalità della presente
legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Oltre ai
doveri contrattualmente previsti, il personale che entra a
fare parte di un progetto di cooperazione allo sviluppo ha il
dovere di supportare positivamente in ogni suo aspetto
l'azione e l'immagine dell'Italia all'estero. Un comportamento
non conforme a quanto previsto dal presente comma può essere
considerato causa di risoluzione del contratto o eventualmente
di richiamo in patria.
2. Il personale inviato all'estero ai sensi del comma 1
non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di
polizia o di carattere militare.
3. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana
competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento
delle attività del personale di cui al comma 1, anche ai fini
amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di
stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli
ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva
appartenenza.
Art. 19.
(Divieto di emolumenti aggiuntivi).
1. Il personale di cui all'articolo 18 non può percepire
nel Paese di impiego alcuna integrazione al trattamento
economico corrisposto dall'amministrazione italiana.
Art. 20.
(Attestato finale).
1. Al termine del servizio il Ministero degli affari
esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare
al personale che ha prestato servizio di cooperazione allo
sviluppo ai sensi degli articoli 17 e 32 un apposito attestato
da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del
servizio prestato.
2. L'attestato di cui al comma 1 costituisce titolo
preferenziale di valutazione,equiparato a servizio prestato
presso la pubblica amministrazione:
a) nella formazione delle graduatorie dei concorsi
pubblici per l'ammissione alle carriere dello Stato e degli
enti pubblici;
b) nell'ammissione agli impieghi privati,
compatibilmente con le disposizioni generali vigenti in
materia di collocamento.
3. Il periodo di servizio prestato ai sensi del comma 1 è
computato per l'elevazione del limite massimo di età per la
partecipazione ai concorsi pubblici.
4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività
di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal
personale di cui al comma 1 sono riconosciute ad ogni effetto
giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività
professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in
particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione
della carriera, per il trattamento di quiescenza e di
previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio.
Art. 21.
(Utilizzazione di dipendenti pubblici,
docenti universitari e magistrati).
1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), può essere
utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto
del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione
pubblica.
2. Nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi del comma
1, il personale di cui al medesimo comma è messo a
disposizione della Direzione generale:
a) con decreto del Ministro degli affari esteri,
per il personale ad esso dipendente;
b) con decreto del Ministro competente, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale
dipendente da altre amministrazioni dello Stato;
c) con decreto del Ministro degli affari esteri,
di intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale
dipendente da enti pubblici.
3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è
disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su
richiesta del Ministro della giustizia, previa intesa con il
Ministro degli affari esteri.
4. Durante il collocamento a disposizione il personale di
cui al presente articolo continua a percepire gli assegni
fissi e continuativi spettati per l'intero a carico
dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione
delle quote degli assegni familiari, della indennità
integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche
funzioni e incarichi ovvero connesse a determinate condizioni
ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva
prestazione del servizio in Italia.
5. La durata di ogni incarico è dipendente dal tempo
valutato necessario per l'intervento. Decorso tale termine,
nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima
persona ai sensi del presente articolo se non per un programma
di intervento in un'area geografica differente da quella in
cui è stato svolto il precedente incarico.
6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca può autorizzare docenti e ricercatori delle università
italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata
dell'incarico conferito ai sensi del presente articolo per
esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.
Art. 22.
(Dipendenti pubblici).
1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle
amministrazioni vigilanti, compresi le strutture del Servizio
sanitario nazionale, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici
sperimentali, di intesa con il Ministero degli affari esteri,
possono collocare in aspettativa, per un periodo non superiore
all'incarico, personale dipendente, da essi autorizzato
all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via
di sviluppo.
2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli
assegni di cui all'articolo 21, comma 4, a carico
dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale
delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1 l'intero onere
relativo a tali assegni, comprese le indennità di
aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra
indennità che si considera assorbita dall'indennità di
servizio all'estero, è assunto dalla Direzione generale.
3. Il personale di cui al presente articolo conserva
altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e
previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla
Direzione generale all'amministrazione di appartenenza.
Art. 23.
(Equiparazione del servizio prestato
all'estero al servizio di istituto).
1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il
servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di
cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 è
equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli
relativi alla progressione di carriera e al trattamento di
quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle
rispettive amministrazioni di appartenenza.
2. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni
trimestre completo di servizio prestato all'estero dal
personale di cui al comma 1 è valutato con la maggiorazione di
un terzo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresì agli insegnanti e al personale docente di ruolo di
ogni ordine e grado, destinato a prestare servizio in scuole
situate nei Paesi suddetti o che dipendono da tali Paesi
ovvero da organismi o da enti internazionali.
4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in
via di sviluppo è considerato, in relazione al grado
documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile
ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi pubblici per
l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari
grado in Italia, qualora il personale interessato sia in
possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per
tale insegnamento.
Art. 24.
(Trattamento economico all'estero).
1. Il personale di cui all'articolo 17, comma 1, lettere
a) e b), percepisce, durante il servizio
all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni fissi e
continuativi previsti per l'attività di istituto, una
indennità di servizio all'estero stabilita con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Tale decreto determina altresì
ogni altra competenza e provvidenza.
2. Nel determinare l'ammontare complessivo della
retribuzione per il personale di cui all'articolo 17 il
Ministro degli affari esteri fa riferimento, per quanto
possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal
Fondo europeo di sviluppo dell'Unione europea per il personale
omologo impiegato nei programmi di sviluppo.
Art. 25.
(Congedo e spese di viaggio).
1. Al personale di cui all'articolo 17, comma 1, lettere
a) e b), spetta un congedo ordinario nella misura
prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore
a trentasei giorni all'anno.
2. Durante il congedo ordinario al personale di cui al
comma 1 è corrisposta l'indennità di servizio di cui
all'articolo 24.
3. Al personale di cui al comma 1 spetta altresì il
rimborso delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti
effettuate per sé e, qualora il servizio sia di durata
superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La
misura e le modalità del rimborso sono stabilite con decreto
del Ministro degli affari esteri.
Art. 26.
(Trattamento economico e assicurativo).
1. Il personale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
c), assunto con contratto di diritto privato a tempo
determinato può essere utilizzato nei limiti di un contingente
stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono
stabilite le condizioni generali del contratto e il
trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni
del personale di cui al medesimo comma.
3. Il trattamento economico di cui al comma 2 deve essere
equiparato, per quanto possibile, al trattamento del personale
di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a).
4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, a carico
dell'amministrazione o dell'ente che lo assume,
all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione
per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie.
5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4 sono regolati
da apposite convenzioni concluse dall'amministrazione o
dall'ente che procede all'assunzione del personale con gli
istituti assicurativi.
6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad
apposite retribuzioni convenzionali, stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro degli affari esteri.
7. Con apposita convenzione stipulata con l'Istituto
nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente che
ha assunto il personale provvede altresì ad assicurare la
liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità
fisica derivanti da infortuni occorsi e da infermità contratte
durante il servizio o a causa del servizio, nonché di
un'indennità per il caso di morte durante il servizio o a
causa del servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in
mancanza di essi, ad altra persona designata dal dipendente a
contratto.
Art. 27.
(Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non
governative).
1. Le organizzazioni non governative che operano nel campo
della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono
ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui
all'articolo 29 con decreto del Ministro degli affari esteri,
sentito il parere del Comitato direzionale, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera h). Tale Comitato
esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità,
sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle
modalità di selezione, di formazione e di perfezionamento
tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti
impiegati dalle organizzazioni non governative.
2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di
programmi a breve e a medio periodo nei Paesi in via di
sviluppo; per la selezione, la formazione e l'impiego dei
volontari in servizio civile; per attività di formazione in
loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le
organizzazioni non governative idonee per una delle citate
attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di
informazione e di educazione allo sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal
Ministro degli affari esteri prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non
governative può essere effettuato per uno o più settori di
intervento indicati al comma 2, a condizione che le
medesime:
a) risultino costituite ai sensi degli articoli
10, 36 e 39 del codice civile;
b) abbiano come fine istituzionale lo svolgimento
di attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle
popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;
c) non perseguano finalità di lucro e prevedano
l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da
attività commerciali accessorie o da altre forme di
autofinanziamento, per il fine istituzionale di cui alla
lettera b);
d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con
finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli
interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri,
aventi scopo di lucro;
e) diano adeguate garanzie in ordine alla
realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle
strutture del personale qualificato necessari;
f) documentino esperienza operativa e capacità
organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via
di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il
riconoscimento di idoneità;
g) dichiarino di accettare controlli periodici
allo scopo stabiliti dalla Direzione generale ovvero dal
Comitato direzionale, anche ai fini del mantenimento della
qualifica;
h) presentino regolarmente il bilancio annuale e
possano dimostrare la buona e corretta tenuta della
contabilità;
i) dimostrino autonoma capacità di finanziamento
per un valore pari almeno al 30 per cento dell'investimento
necessario;
l) si obblighino alla presentazione di una
relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in
corso, da sottoporre ai direttori generali del Ministero degli
affari esteri, che presiedono il Comitato direzionale.
5. Le organizzazioni non governative sono, a loro
richiesta, iscritte in un apposito albo istituito presso
l'unità competente della Direzione generale. Il permanere di
tale iscrizione è subordinato alla costanza dei requisiti
richiesti dalla presente legge.
6. Il Direttore generale promuove almeno una volta
all'anno l'assemblea delle organizzazioni non governative
iscritte all'albo di cui al comma 5 per discutere consuntivi e
programmi della cooperazione italiana.
Art. 28.
(Effetti dell'idoneità).
1. Il Comitato direzionale verifica ai fini
dell'ammissione ai benefìci della presente legge, la
conformità, ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei
programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni
non governative riconosciute idonee, ai sensi dell'articolo
27, in considerazione anche degli eventuali interventi
intrapresi in conformità dei piani-Paese e degli eventuali
accordi bilaterali conclusi dall'Italia.
2. Alle organizzazioni non governative di cui al comma 1
possono essere concessi contributi per lo svolgimento di
attività di cooperazione dalle stesse promosse, in misura non
superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative
programmate, che deve essere integrato per la quota restante
da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento,
salvo quanto previsto agli articoli 30, comma 3, e 32, comma
3. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di
realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri
sono finanziati dalla Direzione generale.
3. Le modalità di concessione dei contributi e dei
finanziamenti nonché la determinazione dei relativi importi
sono stabilite con apposita delibera del Comitato
direzionale.
4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni
non governative riconosciute idonee sono considerate ai fini
fiscali, attività di natura non commerciale.
Art. 29.
(Contributi deducibili).
1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da
persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27
sono deducibili dal reddito imponibile netto ai sensi di
quanto stabilito dal testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 30.
(Cooperanti delle organizzazioni
non governative).
1. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee
ai sensi dell'articolo 27 possono impiegare nell'ambito dei
programmi conformi alle finalità della presente legge, ove
previsto dai programmi stessi, con oneri propri, cittadini
italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche,
dell'esperienza professionale e delle qualità personali
necessarie, per l'espletamento di compiti di rilevante
responsabilità tecnica, gestionale e organizzativa. Il
contratto di cui al presente comma deve essere redatto in
conformità ai criteri stabiliti, con apposita deliberazione,
dal Comitato direzionale.
2. La Direzione generale, verificata la conformità nonché
la congruità con il programma di cooperazione, ai sensi del
comma 2, registra il contratto di cui al medesimo comma,
attribuendo la qualifica di cooperante ai sensi della presente
legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici
hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per
tutta la durata del contratto di cooperazione.
3. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione
registrato presso la Direzione generale possono iscriversi, a
loro cura, all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché
all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle
prestazioni sanitarie, ferme restando la natura autonoma del
rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico
diretto dei cooperanti. Termini di modalità del versmento dei
contributi sono definiti con apposito regolamento adottato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle
finanze, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia
per le citate assicurazioni. I contributi sono commisurati ai
compensi convenzionali determinati con il medesimo
regolamento.
4. I contributi previdenziali e assistenziali per i
cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma
3 sono posti integralmente a carico della Direzione generale.
I cooperanti e i loro familiari a carico sono altresì
assicurati contro i rischi di infortuni, di morte e di
malattia con polizza a loro favore. La stessa Direzione
generale provvede al pagamento dei premi secondo specifici
massimali determinati con deliberazione del Comitato
direzionale.
5. I cooperanti hanno altresì diritto al riconoscimento
del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi
dell'articolo 20.
6. Copia del contratto di cooperazione registrato è
trasmessa dalla Direzione generale alla rappresentanza
italiana competente per territorio ai fini previsti
dall'articolo 33.
Art. 31.
(Diritti dei cooperanti).
1. Coloro ai quali è riconosciuta con la registrazione di
cui all'articolo 30 la qualifica di cooperanti hanno
diritto:
a) al collocamento in aspettativa senza assegni,
se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni
statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi
contingenti, determinati periodicamente con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze.
Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per
intero ai fini della progressione della carriera, della
attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del
trattamento di quiescenza e di previdenza. Il diritto di
collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al
dipendente il cui coniuge è in servizio di cooperazione presso
un'organizzazione non governativa per un periodo superiore a
otto mesi;
b) al riconoscimento del servizio prestato nei
Paesi in via di sviluppo;
c) alla conservazione del proprio posto di lavoro,
ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, ratificato
dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, e successive modificazioni,
relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di
leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai
sensi dell'articolo 33 della presente legge.
2. Alle imprese private che concedono ai cooperanti da
esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è
data la possibilità di assumere personale sostitutivo con
contratto a tempo determinato.
Art. 32.
(Doveri dei cooperanti).
1. I cooperanti con contratto di breve durata per i
periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono
soggetti alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana
competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la
fine della loro attività di cooperazione.
2. I cooperanti di cui al comma 1 devono assolvere alle
proprie mansioni con diligenza e in modo conforme alla dignità
del proprio compito. In nessun caso essi possono essere
impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.
3. Il Ministro degli affari esteri può disporre la
sospensione del versamento dei contributi di cui all'articolo
30, comma 3, dovuti ai cooperanti:
a) quando amministrazioni, istituti, enti od
organismi, per i quali i cooperanti prestano la loro opera, in
un determinato Paese cessano la propria attività o la riducono
tanto da non essere più in grado di servirsi della loro
opera;
b) quando i cooperanti non rappresentano
degnamente l'immagine dell'Italia all'estero;
c) quando le condizioni del Paese nel quale i
cooperanti prestano la loro opera mutano in modo da impedire
la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento
di essa.
4. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee
ai sensi dell'articolo 27 possono risolvere anticipatamente i
contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del
volontario o del cooperante interessato, in caso di grave
inadempienza degli impegni da questo assunti, previa
comunicazione delle motivazioni alla Direzione generale e
autorizzazione di questa ultima.
Art. 33.
(Servizio militare, rinvio e dispensa).
1. I cooperanti che prestano la loro opera ai sensi
dell'articolo 30 in Paesi in via di sviluppo e che devono
ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva,
nelle more della sua definitiva abolizione ai sensi del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio
al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo
per la durata del servizio all'estero, a condizione che il
richiedente sia sottoposto a visita medica e arruolato.
2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo
servizio nei Paesi indicati al comma 1, i cooperanti che hanno
ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto a
ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal
Ministero della difesa.
3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla
dispensa definitiva sono stabilite con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro degli affari
esteri.
4. Nel caso in cui un cooperante, pur avendo
tempestivamente iniziato il servizio all'estero, non raggiunga
il compimento di un biennio di servizio, previsto dal comma 2,
decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se
l'interruzione avviene per i motivi di cui all'articolo 32,
comma 3, lettere a) o c), o per documentati motivi
di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione
di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente
computato ai fini della ferma militare obbligatoria.
Art. 34.
(Banca dati).
1. E' istituita presso la Direzione generale una banca
dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, e
i programmi connessi con l'attività di cooperazione allo
sviluppo disciplinata dalla presente legge nonché la relativa
documentazione.
2. L'accesso alla banca dati è pubblico, salvo i limiti
previsti dal regolamento di cui al comma 3.
3. Le modalità di accesso alla banca dati sono
disciplinate da un apposito regolamento adottato con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri
interessati.
4. La Direzione generale è tenuta comunque a garantire
l'accesso alle informazioni di cui al comma 1.
Art. 35.
(Stanziamenti).
1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità
globale dei fondi destinati per il triennio successivo alle
atttività di cooperazione allo sviluppo bilaterale e
multilaterale.
2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione
dello Stato destinati all'aiuto pubblico alla cooperazione
allo sviluppo devono essere deliberati tenendo conto degli
impegni internazionali dello Stato.
3. Con gli stanziamenti disposti sulla apposita unità
previsionale di base di cui all'articolo 14, comma 1, lettera
a), la Direzione generale è autorizzata a provvedere
alle spese per l'organizzazione, per la sistemazione logistica
e per il funzionamento della Direzione generale stessa e del
Comitato direzionale, provvedendo ai relativi fabbisogni anche
con l'acquisizione diretta di servizi esterni di carattere
tecnico e operativo; per l'indennità di lavoro straordinario
del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo;
per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla stessa
Direzione generale per l'espletamento dei propri compiti di
controllo, di gestione e di valutazone del personale di cui
all'articolo 8, nonché per il finanziamento delle visite in
Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo
e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate
per la trattazione, con la medesima Direzione generale, dei
problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla
cooperazione allo sviluppo.
Art. 36.
(Disposizioni finali. Entrata in vigore).
1. Gli organismi di amministrazione attiva, di controllo e
consultivi previsti dalla presente legge, sono istituiti entro
un mese dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni, è abrogata.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.