XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3982
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica alle attività che erogano
servizi professionali amministrativi alle imprese e ai
cittadini, come definiti dall'articolo 2.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, per servizi professionali
amministrativi si intende il comparto di attività economiche
caratterizzato da specifiche professionalità volte a fornire a
terzi, alle imprese, ai cittadini e alle pubbliche
amministrazioni, servizi amministrativi integrati, espletati
anche con il supporto di tecnologie informatiche e
telematiche.
2. Il settore dei servizi professionali amministrativi
comprende i seguenti campi di attività:
a) erogazione di servizi di informazione e di
consulenza in merito alle pratiche burocratiche e
amministrative, anche di carattere fiscale e tributario;
b) espletamento di pratiche burocratiche e
amministrative, anche di carattere fiscale e tributario, in
Italia, nei Paesi membri dell'Unione europea e nei Paesi
extracomunitari;
c) erogazione di servizi integrati di consulenza e
di assistenza alle pubbliche amministrazioni per
l'organizzazione di sportelli unici e di altre attività
inerenti la semplificazione burocratica;
d) servizi di ricerca di documenti, banche dati e
informazioni utili all'attività di impresa.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le associazioni del settore maggiormente
rappresentative a livello nazionale, emana un decreto recante
l'elenco dettagliato dei servizi di cui al comma 1.
4. Con il decreto di cui al comma 3 si provvede
altresì:
a) a stabilire le norme di comportamento delle
pubbliche amministrazioni nei confronti delle attività
disciplinate dalla presente legge e, in particolare, l'obbligo
di facilitare e di rendere più agevole il rapporto con le
medesime;
b) a individuare i servizi che la pubblica
amministrazione può affidare mediante convenzioni, bandi di
gara o appalti ai soggetti che prestano i servizi di cui al
comma 1;
c) a stabilire l'obbligo da parte delle pubbliche
amministrazioni di informare in tempo utile i soggetti che
prestano i servizi di cui al comma 1 riguardo a eventuali
innovazioni negli iter amministrativi.
5. L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato con le modalità
previste al medesimo comma su richiesta delle associazioni del
settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Art. 3.
(Istituzione del certificato professionale
di qualità).
1. E' istituito il certificato professionale di qualità,
di seguito denominato "certificato", con il quale sono
attestati l'esercizio abituale della professione di cui
all'articolo 1, il costante aggiornamento del professionista e
un comportamento conforme alle norme di corretto svolgimento
della professione medesima.
2. Il certificato non costituisce requisito vincolante per
l'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla
presente legge ed è rilasciato a tutti i prestatori iscritti
alle associazioni nazionali maggiormente rappresentative del
settore che ne fanno richiesta e che dimostrano di essere in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
3. Il certificato dà diritto al professionista di esporre
il marchio "professionista certificato" sulla propria insegna
e sulla propria carta intestata.
4. Il certificato è rilasciato da un'apposita commissione
regionale, di seguito denominata "commissione", istituita con
delibera del presidente della giunta regionale, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. La commissione è composta da un rappresentante per
ciascuna delle associazioni professionali del settore
maggiormente rappresentative a livello regionale, da un
rappresentante della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della provincia nella quale il
richiedente svolge la propria attività e da un rappresentante
della regione.
6. Per ottenere il certificato il richiedente inoltra alla
propria associazione professionale e alla commissione la
richiesta di certificazione allegando documenti comprovanti il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
7. La commissione risponde alla richiesta di
certificazione entro due mesi dalla data di ricevimento della
medesima richiesta. Decorsi tre mesi senza che la commissione
si sia riunita e abbia deliberato in merito, la richiesta si
intende accolta.
8. I provvedimenti che negano il rilascio del certificato
devono essere motivati e notificati ai soggetti che prestano i
servizi di cui all'articolo 1. Avverso tali provvedimenti il
richiedente può ricorrere davanti alla magistratura
amministrativa.
Art. 4.
(Requisiti per il rilascio del certificato).
1. Ai fini del rilascio del certificato, il richiedente
deve possedere i seguenti requisiti:
a) il titolare dell'attività o, nel caso di
società, il legale rappresentante deve essere iscritto al
registro delle imprese;
b) il titolare dell'attività o, nel caso di
società, il legale rappresentante o almeno uno dei dirigenti,
devono rispondere a criteri di qualificazione professionale
comprovando di avere effettuato almeno due anni di attività
professionale nel campo indicato, in qualità di titolare o di
socio effettivamente impegnato nell'attività, ovvero di
dipendente o di collaboratore familiare;
c) in alternativa, il richiedente deve dimostrare
di avere conseguito un titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione media di secondo grado e di aver
partecipato ad almeno un corso di formazione specifico
organizzato dall'associazione di appartenenza, oltre a un
corso per l'utilizzo delle tecnologie informatiche e
telematiche riconosciuto dall'Unione europea.
2. In caso di società, il legale rappresentante può,
mediante apposita procura, delegare una o più persone ai fini
del rilascio del certificato. Le società costituite
all'estero, operanti in Italia, possono ottenere il rilascio
del certificato purché in possesso dei requisiti di cui al
presente articolo.
Art. 5.
(Interventi per la riqualificazione
e lo sviluppo del settore).
1. Al fine di promuovere la riqualificazione dei servizi
di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di imposta in
corso al 1^ gennaio 2004, è concesso, per il triennio
successivo, un credito di imposta pari al 20 per cento e fino
a un massimo di 50.000 euro, per favorire gli accorpamenti tra
attività esistenti nelle forme di catene volontarie e di
franchising.
2. Al fine di promuovere l'innovazione dei servizi di cui
all'articolo 1, a decorrere dal periodo di imposta in corso al
1^ gennaio 2004, è concesso, per il triennio successivo, un
credito di imposta pari al 40 per cento e fino ad un massimo
di 100.000 euro, ai consorzi formati tra i soggetti che
svolgono le attività di cui all'articolo 1, finalizzati alla
realizzazione di servizi qualificati alle imprese, ai
cittadini e alle pubbliche amministrazioni.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1
e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 6.
(Norme transitorie e finali).
1. I soggetti esercenti i servizi di cui all'articolo 1
che alla data di entrata in vigore della presente legge sono
in attività da oltre due anni possono ottenere il certificato
tramite una semplice dichiarazione inviata alla commissione e
ad una delle associazioni professionali del settore
maggiormente rappresentative a livello regionale.