XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3980




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nel distretto della corte di appello di Genova sono istituiti:

                a) il tribunale ordinario di Albenga;

                b) la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Albenga.

        2. Il tribunale di Albenga ha giurisdizione sul territorio dei comuni di: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Boissano, Borghetto S. Spirito, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Lagueglia, Loano, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Toirano, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello, Bardineto, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Calizzano, Finale Ligure, Giustenice, Magliolo, Massimino, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Tovo San Giacomo.


Art. 2.

        1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del tribunale ordinario e della procura della Repubblica presso il tribunale di Albenga, sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, nonché a stabilire la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui al presente comma.
        2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 3.

        1. Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario di Savona, riguardanti il territorio del circondario di cui all'articolo 1, già in corso alla data di inizio del funzionamento del tribunale ordinario di Albenga e registrati dopo il 1^ gennaio 2000, sono devoluti alla cognizione del tribunale di Savona; quelli registrati in data anteriore sono devoluti alla cognizione del tribunale di Albenga, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stata dichiarata l'apertura del dibattimento.


Art. 4.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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