XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3980
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nel distretto della corte di appello di Genova sono
istituiti:
a) il tribunale ordinario di Albenga;
b) la procura della Repubblica presso il tribunale
ordinario di Albenga.
2. Il tribunale di Albenga ha giurisdizione sul territorio
dei comuni di: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino,
Boissano, Borghetto S. Spirito, Casanova Lerrone,
Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano
sul Neva, Erli, Garlenda, Lagueglia, Loano, Nasino, Onzo,
Ortovero, Stellanello, Testico, Toirano, Vendone, Villanova
d'Albenga, Zuccarello, Bardineto, Borgio Verezzi, Calice
Ligure, Calizzano, Finale Ligure, Giustenice, Magliolo,
Massimino, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Tovo San
Giacomo.
Art. 2.
1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a
determinare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'organico del
tribunale ordinario e della procura della Repubblica presso il
tribunale di Albenga, sulla base dei carichi di lavoro
sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori
compresi nel circondario di cui all'articolo 1, nonché a
stabilire la data di inizio del funzionamento degli uffici
giudiziari di cui al presente comma.
2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare
le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse
all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
Art. 3.
1. Gli affari civili e penali pendenti davanti al
tribunale ordinario di Savona, riguardanti il territorio del
circondario di cui all'articolo 1, già in corso alla data di
inizio del funzionamento del tribunale ordinario di Albenga e
registrati dopo il 1^ gennaio 2000, sono devoluti alla
cognizione del tribunale di Savona; quelli registrati in data
anteriore sono devoluti alla cognizione del tribunale di
Albenga, fatta eccezione per le cause civili già passate in
decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stata
dichiarata l'apertura del dibattimento.
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.