XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3976




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Accesso anticipato
al trattamento pensionistico).

        1. La lavoratrice che ha maturato almeno trenta anni di contributi previdenziali può accedere in anticipo al trattamento pensionistico di vecchiaia nella misura di un mese all'anno per ogni figlio, anche se la maternità si è verificata in periodo non coincidente con quello del rapporto di lavoro.
        2. Il periodo totale di contributi figurativi riconosciuti alla lavoratrice per anticipare l'accesso alla pensione non può, in ogni caso, superare il limite di sei anni, fatto salvo, altresì, il requisito minimo di complessivi trentasette anni di contributi.


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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