XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3976
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Accesso anticipato
al trattamento pensionistico).
1. La lavoratrice che ha maturato almeno trenta anni di
contributi previdenziali può accedere in anticipo al
trattamento pensionistico di vecchiaia nella misura di un mese
all'anno per ogni figlio, anche se la maternità si è
verificata in periodo non coincidente con quello del rapporto
di lavoro.
2. Il periodo totale di contributi figurativi riconosciuti
alla lavoratrice per anticipare l'accesso alla pensione non
può, in ogni caso, superare il limite di sei anni, fatto
salvo, altresì, il requisito minimo di complessivi trentasette
anni di contributi.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.