XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3974
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la provincia Amalfitana-Sorrentina
nell'ambito della regione Campania, con capoluogo Sorrento.
2. La circoscrizione territoriale della provincia
Amalfitana-Sorrentina è costituita dai comuni di Amalfi,
Agerola, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori,
Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Vietri sul Mare,
Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte,
Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense, Barano d'Ischia,
Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana,
Procida, Anacapri, Capri.
Art. 2.
1. La provincia di Salerno e la provincia di Napoli, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
procedono alla ricognizione della propria dotazione organica
di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio
patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da
effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in
proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti
alla nuova provincia.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 è effettuato da un
commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito
di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della
nuova provincia fino all'insediamento degli organi
elettivi.
3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e
per il consiglio provinciale della provincia
Amafiltana-Sorrentina hanno luogo in concomitanza con il primo
turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo
degli organi provinciali del restante territorio dello Stato,
fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi delle
province di Napoli e di Salerno.
4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del
consiglio provinciale della provincia di
Amalfitana-Sorrentina, i provvedimenti necessari per
consentire il funzionamento della nuova provincia sono
adottati dal commissario di cui al comma 2.
Art. 3.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali della provincia
Amalfitana-Sorrentina, ai sensi dell'articolo 75 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 4.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma
3, lettera f), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti
necessari per l'istituzione nella provincia
Amalfitana-Sorrentina degli uffici periferici
dell'amministrazione dello Stato, equamente distribuiti sul
territorio, entro i limiti delle risorse rese disponibili
dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione
delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le
procedure per la gestione da parte del commissario di cui
all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla
presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici
periferici delle amministrazioni statali da distribuire
uniformemente sul territorio.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati, è autorizzato a
provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale
dello Stato.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa massima di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia Amalfitana-Sorrentina per il
finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il
primo anno solare successivo alla data di insediamento degli
organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai
contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni
provinciali di Salerno e di Napoli, in via provvisoria, la
quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in
proporzione alla consistenza della popolazione residente
interessata, come risultante dall'ultima rilevazione annuale
disponibile dell'Istituto nazionale di statistica e, per il
restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni
territoriali del nuovo ente. Per gli anni successivi si
provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il
contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in
conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai
quali le singole quote del contributo stesso si
riferiscono.
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime
elezioni degli organi della provincia ed il 1^ gennaio
dell'anno successivo, gli organi delle due province
concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo
scorporo, dal bilancio delle province di Salerno e di Napoli,
dei fondi di spettanza della provincia
Amalfitana-Sorrentina.
Art. 6.
1. Gli atti e i procedimenti amministrativi pendenti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, presso
l'ufficio territoriale del Governo, e gli altri organi dello
Stato costituiti nell'ambito delle province di Salerno e di
Napoli e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio
dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti
alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia
Amalfitana-Sorrentina a far data dalla costituzione degli
stessi.
2. Le responsabilità relative agli atti ed agli affari
amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e
agli uffici della provincia Amalfitana-Sorrentina a decorrere
dalla data del loro insediamento.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio
decreto, provvede a prorogare i termini di decadenza e di
prescrizione relativi agli atti e ai procedimenti
amministrativi di cui al comma 1, per un periodo non inferiore
a tre mesi onde consentire ai nuovi uffici di subentrare a
quelli scaduti.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.