XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3974




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita la provincia Amalfitana-Sorrentina nell'ambito della regione Campania, con capoluogo Sorrento.
        2. La circoscrizione territoriale della provincia Amalfitana-Sorrentina è costituita dai comuni di Amalfi, Agerola, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Vietri sul Mare, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense, Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Procida, Anacapri, Capri.


Art. 2.

        1. La provincia di Salerno e la provincia di Napoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
        2. Il trasferimento di cui al comma 1 è effettuato da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
        3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale della provincia Amafiltana-Sorrentina hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi delle province di Napoli e di Salerno.
        4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale della provincia di Amalfitana-Sorrentina, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.


Art. 3.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali della provincia Amalfitana-Sorrentina, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


Art. 4.

        1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia Amalfitana-Sorrentina degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato, equamente distribuiti sul territorio, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
        2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali da distribuire uniformemente sul territorio.
        3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
        4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

        1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia Amalfitana-Sorrentina per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Salerno e di Napoli, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza della popolazione residente interessata, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali del nuovo ente. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
        2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi della provincia ed il 1^ gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio delle province di Salerno e di Napoli, dei fondi di spettanza della provincia Amalfitana-Sorrentina.


Art. 6.

        1. Gli atti e i procedimenti amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del Governo, e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Salerno e di Napoli e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia Amalfitana-Sorrentina a far data dalla costituzione degli stessi.
        2. Le responsabilità relative agli atti ed agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia Amalfitana-Sorrentina a decorrere dalla data del loro insediamento.
        3. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, provvede a prorogare i termini di decadenza e di prescrizione relativi agli atti e ai procedimenti amministrativi di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a tre mesi onde consentire ai nuovi uffici di subentrare a quelli scaduti.


Art. 7.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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