XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3969




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge promuove la tutela e la valorizzazione dei seguenti prodotti gastronomici piacentini: turtèi cun la cùa, pisaréi e faso e picula ad caval, attraverso l'istituzione di un distretto di ristorazione realizzato sotto forma di una rete sistematica di "cucine" locali costituenti veri laboratori d'arte gastronomica e individuati nelle osterie, nelle trattorie e nei ristoranti.
        2. I prodotti elencati al comma 1 appartengono al patrimonio gastronomico della provincia di Piacenza, le cui origini risalgono all'antica tradizione culinaria, e sono tutelati nella loro composizione dalla presente legge al fine di garantirne l'autenticità e la peculiarità.


Art. 2.

(Comitato per la tutela e la valorizzazione dei prodotti
gastronomici).

        1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta provinciale di Piacenza, con decreto del Ministro delle attività produttive, è istituito il Comitato per la tutela e la valorizzazione dei prodotti gastronomici di cui all'articolo 1, comma 1, di seguito denominato "Comitato".
        2. Il Comitato è composto da:

                a) due soggetti designati dalla provincia di Piacenza, di cui un rappresentante dell'ente locale e un rappresentante degli organismi pubblici o privati che operano nel settore del turismo, della cultura, dell'arte e dell'espressione musicale;

                b) un rappresentante per ciascuno dei comuni di Piacenza, di Fiorenzuola d'Arda, di Bobbio e di Castel San Giovanni, designati tra i soggetti che rappresentano enti o organizzazioni che operano nel settore della tutela, della produzione e della promozione dei prodotti locali tradizionali;

                c) cinque ristoratori designati dalle associazioni e dagli organismi piacentini di categoria, maggiormente rappresentative di livello provinciale.

        3. L'attività e il finanziamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso. Il Comitato elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, il presidente che lo rappresenta.
        4. Il Comitato ha il compito di promuovere la diffusione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, a livello nazionale e internazionale, di tutelare le origini culturali dei prodotti gastronomi stessi, nonché di garantire le modalità della loro preparazione e somministrazione in conformità al disciplinare redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
        5. Il Comitato è dotato di autonomia gestionale e contabile e la sua attività è finanziata tramite appositi fondi pubblici e privati.


Art. 3.

(Itinerari turistici, culturali
e gastronomici. Disciplinare).

        1. Il Comitato, nell'ambito delle attività di tutela, di valorizzazione e di promozione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, provvede alla predisposizione di itinerari turistici, culturali e gastronomici, costituiti da una rete di operatori della ristorazione aventi sede nella provincia di Piacenza e nelle province limitrofe, anche al fine di far emergere e valorizzare l'attività dei ristoratori non inseriti negli esistenti circuiti di promozione turistica tradizionale.
        2. L'attività degli operatori di cui al comma 1 è regolata da un apposito disciplinare di base redatto dal Comitato e recante l'indicazione dettagliata delle materie prime per la preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, della loro provenienza, delle relative dosi e delle modalità di preparazione finale, nonché norme per la tutela dei consumatori.
        3. Il Comitato redige un regolamento, recante i criteri e le modalità per l'inserimento degli operatori della ristorazione negli itinerari di cui al comma 1, nonché opportune misure di controllo finalizzate a garantire che la loro attività sia conforme a quanto stabilito dal disciplinare di cui al comma 2. Il regolamento reca altresì norme per la promozione dei citati itinerari, a livello locale, nazionale e internazionale, prevedendo a tal fine adeguate iniziative in collaborazione con i servizi turistici italiani ed esteri.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di 10.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10.000 euro per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 10.000 euro a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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