XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3969
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge promuove la tutela e la
valorizzazione dei seguenti prodotti gastronomici piacentini:
turtèi cun la cùa, pisaréi e faso e picula ad
caval, attraverso l'istituzione di un distretto di
ristorazione realizzato sotto forma di una rete sistematica di
"cucine" locali costituenti veri laboratori d'arte
gastronomica e individuati nelle osterie, nelle trattorie e
nei ristoranti.
2. I prodotti elencati al comma 1 appartengono al
patrimonio gastronomico della provincia di Piacenza, le cui
origini risalgono all'antica tradizione culinaria, e sono
tutelati nella loro composizione dalla presente legge al fine
di garantirne l'autenticità e la peculiarità.
Art. 2.
(Comitato per la tutela e la valorizzazione dei prodotti
gastronomici).
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa deliberazione della giunta provinciale
di Piacenza, con decreto del Ministro delle attività
produttive, è istituito il Comitato per la tutela e la
valorizzazione dei prodotti gastronomici di cui all'articolo
1, comma 1, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è composto da:
a) due soggetti designati dalla provincia di
Piacenza, di cui un rappresentante dell'ente locale e un
rappresentante degli organismi pubblici o privati che operano
nel settore del turismo, della cultura, dell'arte e
dell'espressione musicale;
b) un rappresentante per ciascuno dei comuni di
Piacenza, di Fiorenzuola d'Arda, di Bobbio e di Castel San
Giovanni, designati tra i soggetti che rappresentano enti o
organizzazioni che operano nel settore della tutela, della
produzione e della promozione dei prodotti locali
tradizionali;
c) cinque ristoratori designati dalle associazioni
e dagli organismi piacentini di categoria, maggiormente
rappresentative di livello provinciale.
3. L'attività e il finanziamento del Comitato sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato
stesso. Il Comitato elegge al proprio interno, a maggioranza
semplice, il presidente che lo rappresenta.
4. Il Comitato ha il compito di promuovere la diffusione
dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, a livello
nazionale e internazionale, di tutelare le origini culturali
dei prodotti gastronomi stessi, nonché di garantire le
modalità della loro preparazione e somministrazione in
conformità al disciplinare redatto ai sensi dell'articolo 3,
comma 2.
5. Il Comitato è dotato di autonomia gestionale e
contabile e la sua attività è finanziata tramite appositi
fondi pubblici e privati.
Art. 3.
(Itinerari turistici, culturali
e gastronomici. Disciplinare).
1. Il Comitato, nell'ambito delle attività di tutela, di
valorizzazione e di promozione dei prodotti di cui
all'articolo 1, comma 1, provvede alla predisposizione di
itinerari turistici, culturali e gastronomici, costituiti da
una rete di operatori della ristorazione aventi sede nella
provincia di Piacenza e nelle province limitrofe, anche al
fine di far emergere e valorizzare l'attività dei ristoratori
non inseriti negli esistenti circuiti di promozione turistica
tradizionale.
2. L'attività degli operatori di cui al comma 1 è regolata
da un apposito disciplinare di base redatto dal Comitato e
recante l'indicazione dettagliata delle materie prime per la
preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1,
della loro provenienza, delle relative dosi e delle modalità
di preparazione finale, nonché norme per la tutela dei
consumatori.
3. Il Comitato redige un regolamento, recante i criteri e
le modalità per l'inserimento degli operatori della
ristorazione negli itinerari di cui al comma 1, nonché
opportune misure di controllo finalizzate a garantire che la
loro attività sia conforme a quanto stabilito dal disciplinare
di cui al comma 2. Il regolamento reca altresì norme per la
promozione dei citati itinerari, a livello locale, nazionale e
internazionale, prevedendo a tal fine adeguate iniziative in
collaborazione con i servizi turistici italiani ed esteri.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato nel limite massimo di 10.000 euro a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
10.000 euro per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero, e quanto a 10.000 euro a decorrere
dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle
attività produttive.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.