XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3966
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini di quanto previsto dalla presente legge si
intende:
a) per "rischio idrico potabile qualitativo e
quantitativo" lo stato di potenziale minaccia pendente sulle
fonti idriche presenti in natura, utilizzate per uso potabile,
causato dalla presenza di sorgenti contaminanti (rischio
qualitativo) a monte piezometrica delle derivazioni d'acqua o
all'interno degli impianti o della rete idropotabile, ovvero
da una possibile carenza o mancanza d'acqua (rischio
quantitativo);
b) per "emergenza idrica" lo stato di sofferenza
reale in atto, derivato dalla concreta presenza di fattori che
minacciano la disponibilità o causano l'indisponibilità di
acqua potabile per effetto di carenza d'acqua o di
contaminazioni;
c) per "crisi idrica" lo stato di grave sofferenza
e di disagio in atto, con effetti destabilizzanti, derivato
dall'indisponibilità reale di acqua potabile a causa di
carenza d'acqua o di contaminazioni;
d) per "atti di aggressione o di sabotaggio contro
le risorse idriche" azioni volontariamente provocate dall'uomo
mirate, direttamente o indirettamente, a colpire, al fine di
renderle inutilizzabili o pericolose, le disponibilità di
fonti idriche e di sistemi di distribuzione utilizzati per uso
potabile o produttivo;
e) per "sistema delle acque potabili" l'insieme
costituito dai corpi idrici naturali, quali falde, sorgenti,
corsi d'acqua, laghi, utilizzati per uso potabile da sistemi
ed opere di captazione, di adduzione e acquedottistici, in
genere.
Art. 2.
(Commissione per le emergenze
e le crisi idropotabili).
1. Dopo l'articolo 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è
inserito il seguente:
"Art. 22-bis- (Commissione per le emergenze e le
crisi idropotabili) - 1. E' istituita presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio la Commissione per
le emergenze e le crisi idropotabili, di seguito denominata
"Commissione". La Commissione è presieduta dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un
sottosegretario da lui delegato, ed è composta da sette
membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, scelti tra persone
particolarmente esperte in materia di approvvigionamento,
tutela ed uso delle acque potabili, sulla base di competenze
professionali e di specifiche esperienze acquisite nel
settore; fanno in ogni caso parte della Commissione un
rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici ed un rappresentante del Dipartimento della protezione
civile, indicati dalle rispettive amministrazioni. Con il
decreto di cui al secondo periodo sono altresì disciplinati
l'organizzazione e il funzionamento della Commissione. A
fronte di emergenze, anche potenziali, di natura militare o
terroristica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri la Commissione può essere integrata con un esperto
indicato dal Ministero della difesa. Si applicano le
disposizioni del comma 3 dell'articolo 21.
2. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo
svolgimento di funzioni ispettive, la Commissione si avvale di
una segreteria tecnica, composta da dieci unità, di cui cinque
di provata capacità professionale, scelte anche tra persone
estranee all'amministrazione, e cinque scelte tra personale in
servizio presso i Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, con
funzioni di supporto. La nomina dei componenti della
segreteria tecnica è disposta con il decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di cui al comma 1,
con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione e il
funzionamento.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione
si avvale della collaborazione del Comitato,
dell'Osservatorio, del Dipartimento della protezione civile,
delle autorità d'ambito, dei gestori delle acque potabili e
del servizio idrico integrato, delle regioni e degli enti
locali. Esso può inoltre avvalersi dell'attività ispettiva e
di verifica di altre amministrazioni. I soggetti interpellati
dalla Commissione, ove richiesti, sono tenuti a trasmettere
senza ritardo i dati in loro possesso.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero
il Ministro dell'interno da lui delegato, nell'esercizio del
potere di ordinanza di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401, si avvale, per le emergenze
idriche, delle elaborazioni e dei piani predisposti dalla
Commissione.
5. Annualmente la Commissione redige e trasmette al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini
della presentazione al Parlamento, una relazione in materia di
prevenzione e tutela dalle crisi idropotabili, ad integrazione
della relazione sullo stato dei servizi idrici di cui
all'articolo 22, comma 3, lettera g), predisposta dal
Comitato.
6. Per l'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dal
2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
7. Con decreto interministeriale, adottato di intesa
tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituita
presso la SOGEM Spa, società di settore con capitale
interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle
finanze, una banca dati centralizzata finalizzata al
monitoraggio e alla gestione dell'intero ciclo delle acque,
cui accedono e riversano i propri dati tutte le
amministrazioni, gli enti e i gestori del settore. La
trasmissione dei dati deve essere effettuata entro centottanta
giorni dalla richiesta della Commissione e secondo appositi
formati standard che la Commissione stessa provvede a
comunicare. La costituzione della banca dati e il suo sviluppo
devono considerarsi prioritari nell'ambito dell'attuazione dei
piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni
previsti dall'articolo 51 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché per l'accesso ai relativi stanziamenti. Si applicano le
disposizione del capo IV del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
8. Il decreto di cui al comma 7 provvede altresì a
coordinare le disposizioni regolamentari relative al Comitato,
all'Osservatorio e alla Commissione e può prevedere la
riunificazione degli organi e delle funzioni dei diversi
organismi citati".
2. Il decreto di cui al comma 7 dell'articolo 22-bis
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, è adottato entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
(Compiti della Commissione per le
emergenze e le crisi idropotabili).
1. Dopo l'articolo 22-bis della legge 5 gennaio
1994, n. 36, introdotto dall'articolo 2 della presente legge,
è inserito il seguente:
"Art. 22-ter.- (Compiti della Commissione).-
1. Sono compiti della Commissione:
a) assicurare l'attuazione dei princìpi di
salvaguardia di cui al comma 2 dell'articolo 1, delle
disposizioni in materia di equilibrio tra risorse e consumi di
cui all'articolo 3, nonché delle disposizioni in materia di
individuazione delle aree a rischio, con finalità di
prevenzione delle emergenze idriche ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, lettera e); vigilare sull'attuazione delle
disposizioni in materia di risparmio idrico di cui
all'articolo 5, di riutilizzo delle acque reflue di cui
all'articolo 6, nonché dell'utilizzo del fondo speciale e del
fondo vincolato di cui all'articolo 18, commi 3 e 4;
b) definire i criteri per la realizzazione di
interventi e di misure per la prevenzione e per la gestione
delle emergenze e delle crisi idropotabili, stabilendo le
priorità di intervento;
c) individuare, presso le autorità d'ambito,
ovvero presso le province o presso ciascun gestore del
servizio idrico potabile pubblico, e su indicazione dei
medesimi, un responsabile per le crisi e le emergenze idriche,
che rappresenta l'interlocutore diretto della Commissione;
d) indicare ai Ministri competenti, in particolare
al verificarsi di una emergenza, gli interventi normativi e
tecnici necessari per il miglioramento dei sistemi di
captazione, distribuzione e tutela delle reti idriche e per la
prevenzione delle crisi idropotabili;
e) indicare ai Ministri competenti le
amministrazioni e i gestori inadempienti, in particolare ai
fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo
19;
f) individuare i punti critici presso i corpi
idrici e gli acquiferi che limitano il servizio idropotabile
pubblico, delle reti di captazione e distribuzione nonché i
criteri per la prevenzione e la protezione delle risorse
idriche dagli atti di aggressione e sabotaggio;
g) indicare ai Ministri competenti i costi di
massima della messa in sicurezza del sistema idrico, nonché la
quota degli stessi a carico dei gestori, anche ai fini della
definizione della tariffa di cui all'articolo 13;
h) identificare e rendere operativi in via
prioritaria gli interventi e le misure di prevenzione e di
tutela eventualmente individuate sul sistema delle acque
potabili al fine di mettere in sicurezza in via preventiva il
servizio idropotabile a fronte di eventuali atti di terrorismo
o di aggressione".
Art. 4.
(Compiti dei gestori del servizio idropotabile pubblico in
materia di rischio idrico).
1. Dopo l'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è
inserito il seguente:
"Art. 12-bis.- (Compiti dei gestori in materia
di rischio idrico). - 1. Al fine di ridurre i rischi
derivanti dalla carenza di risorse idriche, dall'inquinamento
delle fonti di approvvigionamento idropotabili d'interesse
pubblico, dagli atti di aggressione e di sabotaggio a danno
delle reti e dei corpi idrici naturali, spetta ai gestori:
a) realizzare in via prioritaria gli interventi e
le misure previste nell'articolo 22-ter, comma 1,
lettera f), relativi alla messa in sicurezza di
emergenza del sistema delle acque potabili;
b) predisporre e adottare, a breve termine, misure
per la gestione preventiva dei fattori di rischio idrico
qualitativo e quantitativo interessanti le fonti e le
derivazioni; identificare le sorgenti reali o potenziali di
contaminazione presenti nel bacino idrogeologico di ricarica e
stoccaggio idrico e sul pennacchio di alimentazione delle
fonti idropotabili entro una distanza di almeno 5 chilometri a
monte piezometrica dal punto di prelievo idrico, nel caso di
acque sotterranee, e 15 chilometri a monte idrografica (nel
caso di acque superficiali) dalla fonte o dal punto di
derivazione d'acqua potabile;
c) pianificare e realizzare a medio termine tutte
le possibili azioni tendenti a evitare l'insorgere di
emergenze e di crisi idropotabili dovute a contaminazione o a
carenza d'acqua, anche allo scopo di fornire gli strumenti
idonei ad interventi in regime di emergenza, ove necessari. A
tale fine devono essere acquisiti i dati e gli elementi
inerenti l'uso del suolo e le fonti idriche naturali soggette
a rischio reale o potenziale, i dati idrogeologici, idrologici
e ambientali minimi per la caratterizzazione delle aree di
ricarica idrica e dei corpi idrici utilizzati per uso
potabile;
d) predisporre un piano operativo di pronto
intervento per la gestione delle crisi idropotabili dovute a
carenza d'acqua, inquinamento o contaminazione da attuare in
caso di emergenza, individuando i singoli punti o impianti a
rischio idrico qualitativo o quantitativo. Il piano deve
prevedere: la definizione degli scenari di crisi più probabili
per l'acquifero considerato, la previsione sull'effettiva
pericolosità e sull'evoluzione temporale degli eventi, le
conseguenze prevedibili per l'uomo e per l'ambiente definite
tramite le metodiche di "analisi del rischio" scientificamente
riconosciute, il numero di persone coinvolte e gli effetti
prevedibili sulla salute indicando le possibili contromisure
da adottare, l'accertamento delle cause della crisi, le aree
maggiormente a rischio e gli interventi di tutela,
monitoraggio e risanamento programmati, l'elenco preventivo
delle azioni e decisioni principali da attuare per la
mitigazione, gestione e soluzione della crisi, l'elenco degli
interventi di adeguamento necessari per la difesa del sistema
delle acque potabili con i tempi previsti per la loro
realizzazione e i costi, da definire su apposito
cronoprogramma a scadenze definite, le misure di protezione
per gli uomini impegnati nell'emergenza, l'elenco degli enti o
dei soggetti di soccorso da contattare, lo schema operativo
d'azione, l'individuazione delle fonti d'acqua alternative
nell'immediato in via temporanea;
e) prevedere, secondo rigorosi criteri di
segretezza, misure specifiche e finalizzate alla gestione
delle crisi e degli atti di aggressione e si sabotaggio
idrico, individuando al proprio interno i servizi responsabili
per la gestione dell'emergenza e la tutela della
popolazione;
f) costituire una cellula di crisi strutturata al
fine di agire come unità di pronto intervento in caso di
emergenza, affidata ad una figura professionalmente
competente, anche esterna, denominata "responsabile di crisi"
che rappresenta l'interlocutore diretto della Commissione. La
cellula di crisi prevede i tempi e le decisioni da adottare
nell'emergenza, le modalità di acquisizione e gestione delle
informazioni, ivi compresi i rapporti con i mass-media e
la popolazione; adotta i provvedimenti di tutela sanitaria di
competenza;
g) provvedere al conseguimento della
certificazione di qualità delle procedure e degli interventi,
rilasciata da organismi certificatori competenti. Le
certificazioni devono essere rinnovate ogni cinque anni".
Art. 5.
(Integrazione degli organi tecnici decisionali ed
esecutività delle disposizioni del piano operativo).
1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 5 gennaio
1994, n. 36, introdotto dall'articolo 4 della presente legge,
è inserito il seguente:
"Art. 12-ter. (Integrazione degli organi tecnici
decisionali ed esecutività delle disposizioni del piano
operativo). - 1. In relazione al proprio ambito operativo,
il responsabile di crisi di cui all'articolo 12-bis,
comma 1, lettera f), è inserito come membro con diritto
di voto neicomitati tecnici, nelle commissioni e ogni altro
organismo regionale deputato all'esame e all'approvazione di
valutazioni di impatto ambientale, piani regolatori generali
comunali, strumenti urbanistici provinciali e regionali,
conferenze dei servizi e ogni altro intervento di rilevanza
diretta o indiretta per le risorse idriche potabili. E'
facoltà del responsabile di crisi esprimere un parere tecnico
motivato da allegare agli atti degli organismi indicati.
2. In caso di crisi dichiarata dagli organi
competenti o di presenza di una situazione oggettiva di
rischio grave, le prescrizioni del piano operativo di pronto
intervento di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera
d), sono immediatamente esecutive e costituiscono
variante agli strumenti urbanistici".
Art. 6.
(Copertura dei maggiori costi per la lotta alle emergenze
idriche e per la messa in sicurezza degli impianti).
1. All'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I costi per la gestione, il mantenimento e la messa
in sicurezza delle aree di ricarica e di salvaguardia gravano
sulle tariffe applicate all'utenza nei comuni con popolazione
superiore ai ventimila abitanti in misura non minore del 10
per cento";
b) al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: "Per conseguire obiettivi di equa distribuzione dei
costi, ivi compresi quelli relativi al risparmio delle risorse
idriche e alla messa in sicurezza degli impianti, sono
previste maggiorazioni della tariffa applicata all'utenza non
minori del 10 per cento per le residenze secondarie, nonché
per gli impianti ricettivi stagionali".
Art. 7.
(Poteri sostitutivi).
1. All'articolo 19 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo
il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. In caso di inadempienza alle disposizioni
dell'articolo 12-bis, protratta per oltre sei mesi dalla
istituzione della Commissione, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio su indicazione della Commissione
medesima, provvede a nominare un commissario ad acta che
opera presso ciascuna autorità d'ambito, ove istituite, ovvero
presso ciascuna provincia, ai fini della realizzazione degli
obiettivi di prevenzione e tutela dal rischio idrico a carico
dei gestori".
Art. 8.
(Formazione scientifica e
aggiornamento professionale).
1. I componenti della Commissione per le emergenze e le
crisi idropotabili e della segreteria tecnica di cui
all'articolo 22-bis della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
introdotto dall'articolo 2 della presente legge, i
responsabili delle cellule di crisi di cui all'articolo
12-bis, comma 1, lettera f), della citata legge n.
36 del 1994, introdotto dall'articolo 4 della presente legge,
nonché i commissari ad acta, nominati ai sensi
dell'articolo 19, comma 3-bis, della medesima legge n.
36 del 1994, introdotto dall'articolo 7 della presente legge,
devono essere in possesso della laurea in scienze geologiche,
ingegneria civile, ingegneria idraulica o ingegneria per
l'ambiente il territorio, ed essere iscritti da almeno otto
anni nei rispettivi ordini professionali. Costituisce titolo
di preferenza la comprovata esperienza nell'ambito di
interventi di captazione delle acque, nonché di pianificazione
e di ottimizzazione di reti idriche ad uso idropotabile.
2. Le università degli studi, nel rispetto della propria
autonomia didattica e gestionale e in conformità alle norme
generali sull'ordinamento dell'istruzione universitaria,
nell'ambito delle facoltà di scienze geologiche e ingegneria,
possono introdurre, quale materia d'esame, indirizzo di laurea
o corso di specializzazione o di perfezionamento post-laurea,
la materia denominata "Idrogeologia delle acque per uso
umano". Formano oggetto di studio: la normativa sulle acque
potabili, la chimica delle acque ad uso alimentare, l'impatto
dei cambiamenti climatici sulle riserve idriche, i metodi di
risanamento degli acquiferi, la gestione delle crisi
idropotabili, la previsione e la gestione delle emergenze
dovute ad atti di terrorismo di sabotaggio, il monitoraggio,
la salvaguardia e la gestione delle aree di alimentazione e
ricarica, gli elementi di certificazione di qualità delle
acque per uso umano.