XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3966




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizioni).

        1. Ai fini di quanto previsto dalla presente legge si intende:

                a) per "rischio idrico potabile qualitativo e quantitativo" lo stato di potenziale minaccia pendente sulle fonti idriche presenti in natura, utilizzate per uso potabile, causato dalla presenza di sorgenti contaminanti (rischio qualitativo) a monte piezometrica delle derivazioni d'acqua o all'interno degli impianti o della rete idropotabile, ovvero da una possibile carenza o mancanza d'acqua (rischio quantitativo);

                b) per "emergenza idrica" lo stato di sofferenza reale in atto, derivato dalla concreta presenza di fattori che minacciano la disponibilità o causano l'indisponibilità di acqua potabile per effetto di carenza d'acqua o di contaminazioni;

                c) per "crisi idrica" lo stato di grave sofferenza e di disagio in atto, con effetti destabilizzanti, derivato dall'indisponibilità reale di acqua potabile a causa di carenza d'acqua o di contaminazioni;

                d) per "atti di aggressione o di sabotaggio contro le risorse idriche" azioni volontariamente provocate dall'uomo mirate, direttamente o indirettamente, a colpire, al fine di renderle inutilizzabili o pericolose, le disponibilità di fonti idriche e di sistemi di distribuzione utilizzati per uso potabile o produttivo;

                e) per "sistema delle acque potabili" l'insieme costituito dai corpi idrici naturali, quali falde, sorgenti, corsi d'acqua, laghi, utilizzati per uso potabile da sistemi ed opere di captazione, di adduzione e acquedottistici, in genere.

Art. 2.

(Commissione per le emergenze
e le crisi idropotabili).

        1. Dopo l'articolo 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è inserito il seguente:

        "Art. 22-bis- (Commissione per le emergenze e le crisi idropotabili) - 1. E' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la Commissione per le emergenze e le crisi idropotabili, di seguito denominata "Commissione". La Commissione è presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composta da sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, scelti tra persone particolarmente esperte in materia di approvvigionamento, tutela ed uso delle acque potabili, sulla base di competenze professionali e di specifiche esperienze acquisite nel settore; fanno in ogni caso parte della Commissione un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ed un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, indicati dalle rispettive amministrazioni. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì disciplinati l'organizzazione e il funzionamento della Commissione. A fronte di emergenze, anche potenziali, di natura militare o terroristica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la Commissione può essere integrata con un esperto indicato dal Ministero della difesa. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 21.
            2. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, la Commissione si avvale di una segreteria tecnica, composta da dieci unità, di cui cinque di provata capacità professionale, scelte anche tra persone estranee all'amministrazione, e cinque scelte tra personale in servizio presso i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di supporto. La nomina dei componenti della segreteria tecnica è disposta con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui al comma 1, con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione e il funzionamento.
            3. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione si avvale della collaborazione del Comitato, dell'Osservatorio, del Dipartimento della protezione civile, delle autorità d'ambito, dei gestori delle acque potabili e del servizio idrico integrato, delle regioni e degli enti locali. Esso può inoltre avvalersi dell'attività ispettiva e di verifica di altre amministrazioni. I soggetti interpellati dalla Commissione, ove richiesti, sono tenuti a trasmettere senza ritardo i dati in loro possesso.
            4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, nell'esercizio del potere di ordinanza di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si avvale, per le emergenze idriche, delle elaborazioni e dei piani predisposti dalla Commissione.
            5. Annualmente la Commissione redige e trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini della presentazione al Parlamento, una relazione in materia di prevenzione e tutela dalle crisi idropotabili, ad integrazione della relazione sullo stato dei servizi idrici di cui all'articolo 22, comma 3, lettera g), predisposta dal Comitato.
            6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
            7. Con decreto interministeriale, adottato di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituita presso la SOGEM Spa, società di settore con capitale interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, una banca dati centralizzata finalizzata al monitoraggio e alla gestione dell'intero ciclo delle acque, cui accedono e riversano i propri dati tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori del settore. La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro centottanta giorni dalla richiesta della Commissione e secondo appositi formati standard che la Commissione stessa provvede a comunicare. La costituzione della banca dati e il suo sviluppo devono considerarsi prioritari nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 51 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché per l'accesso ai relativi stanziamenti. Si applicano le disposizione del capo IV del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
            8. Il decreto di cui al comma 7 provvede altresì a coordinare le disposizioni regolamentari relative al Comitato, all'Osservatorio e alla Commissione e può prevedere la riunificazione degli organi e delle funzioni dei diversi organismi citati".

        2. Il decreto di cui al comma 7 dell'articolo 22-bis della legge 5 gennaio 1994, n. 36, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

(Compiti della Commissione per le
emergenze e le crisi idropotabili).

        1. Dopo l'articolo 22-bis della legge 5 gennaio 1994, n. 36, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 22-ter.- (Compiti della Commissione).- 1. Sono compiti della Commissione:

                a) assicurare l'attuazione dei princìpi di salvaguardia di cui al comma 2 dell'articolo 1, delle disposizioni in materia di equilibrio tra risorse e consumi di cui all'articolo 3, nonché delle disposizioni in materia di individuazione delle aree a rischio, con finalità di prevenzione delle emergenze idriche ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e); vigilare sull'attuazione delle disposizioni in materia di risparmio idrico di cui all'articolo 5, di riutilizzo delle acque reflue di cui all'articolo 6, nonché dell'utilizzo del fondo speciale e del fondo vincolato di cui all'articolo 18, commi 3 e 4;

                b) definire i criteri per la realizzazione di interventi e di misure per la prevenzione e per la gestione delle emergenze e delle crisi idropotabili, stabilendo le priorità di intervento;

                c) individuare, presso le autorità d'ambito, ovvero presso le province o presso ciascun gestore del servizio idrico potabile pubblico, e su indicazione dei medesimi, un responsabile per le crisi e le emergenze idriche, che rappresenta l'interlocutore diretto della Commissione;

                d) indicare ai Ministri competenti, in particolare al verificarsi di una emergenza, gli interventi normativi e tecnici necessari per il miglioramento dei sistemi di captazione, distribuzione e tutela delle reti idriche e per la prevenzione delle crisi idropotabili;

                e) indicare ai Ministri competenti le amministrazioni e i gestori inadempienti, in particolare ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 19;

                f) individuare i punti critici presso i corpi idrici e gli acquiferi che limitano il servizio idropotabile pubblico, delle reti di captazione e distribuzione nonché i criteri per la prevenzione e la protezione delle risorse idriche dagli atti di aggressione e sabotaggio;
                g) indicare ai Ministri competenti i costi di massima della messa in sicurezza del sistema idrico, nonché la quota degli stessi a carico dei gestori, anche ai fini della definizione della tariffa di cui all'articolo 13;

                h) identificare e rendere operativi in via prioritaria gli interventi e le misure di prevenzione e di tutela eventualmente individuate sul sistema delle acque potabili al fine di mettere in sicurezza in via preventiva il servizio idropotabile a fronte di eventuali atti di terrorismo o di aggressione".


Art. 4.

(Compiti dei gestori del servizio idropotabile pubblico in
materia di rischio idrico).


        1. Dopo l'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è inserito il seguente:

        "Art. 12-bis.- (Compiti dei gestori in materia di rischio idrico). - 1. Al fine di ridurre i rischi derivanti dalla carenza di risorse idriche, dall'inquinamento delle fonti di approvvigionamento idropotabili d'interesse pubblico, dagli atti di aggressione e di sabotaggio a danno delle reti e dei corpi idrici naturali, spetta ai gestori:

                a) realizzare in via prioritaria gli interventi e le misure previste nell'articolo 22-ter, comma 1, lettera f), relativi alla messa in sicurezza di emergenza del sistema delle acque potabili;

                b) predisporre e adottare, a breve termine, misure per la gestione preventiva dei fattori di rischio idrico qualitativo e quantitativo interessanti le fonti e le derivazioni; identificare le sorgenti reali o potenziali di contaminazione presenti nel bacino idrogeologico di ricarica e stoccaggio idrico e sul pennacchio di alimentazione delle fonti idropotabili entro una distanza di almeno 5 chilometri a monte piezometrica dal punto di prelievo idrico, nel caso di acque sotterranee, e 15 chilometri a monte idrografica (nel caso di acque superficiali) dalla fonte o dal punto di derivazione d'acqua potabile;

                c) pianificare e realizzare a medio termine tutte le possibili azioni tendenti a evitare l'insorgere di emergenze e di crisi idropotabili dovute a contaminazione o a carenza d'acqua, anche allo scopo di fornire gli strumenti idonei ad interventi in regime di emergenza, ove necessari. A tale fine devono essere acquisiti i dati e gli elementi inerenti l'uso del suolo e le fonti idriche naturali soggette a rischio reale o potenziale, i dati idrogeologici, idrologici e ambientali minimi per la caratterizzazione delle aree di ricarica idrica e dei corpi idrici utilizzati per uso potabile;

                d) predisporre un piano operativo di pronto intervento per la gestione delle crisi idropotabili dovute a carenza d'acqua, inquinamento o contaminazione da attuare in caso di emergenza, individuando i singoli punti o impianti a rischio idrico qualitativo o quantitativo. Il piano deve prevedere: la definizione degli scenari di crisi più probabili per l'acquifero considerato, la previsione sull'effettiva pericolosità e sull'evoluzione temporale degli eventi, le conseguenze prevedibili per l'uomo e per l'ambiente definite tramite le metodiche di "analisi del rischio" scientificamente riconosciute, il numero di persone coinvolte e gli effetti prevedibili sulla salute indicando le possibili contromisure da adottare, l'accertamento delle cause della crisi, le aree maggiormente a rischio e gli interventi di tutela, monitoraggio e risanamento programmati, l'elenco preventivo delle azioni e decisioni principali da attuare per la mitigazione, gestione e soluzione della crisi, l'elenco degli interventi di adeguamento necessari per la difesa del sistema delle acque potabili con i tempi previsti per la loro realizzazione e i costi, da definire su apposito cronoprogramma a scadenze definite, le misure di protezione per gli uomini impegnati nell'emergenza, l'elenco degli enti o dei soggetti di soccorso da contattare, lo schema operativo d'azione, l'individuazione delle fonti d'acqua alternative nell'immediato in via temporanea;

                e) prevedere, secondo rigorosi criteri di segretezza, misure specifiche e finalizzate alla gestione delle crisi e degli atti di aggressione e si sabotaggio idrico, individuando al proprio interno i servizi responsabili per la gestione dell'emergenza e la tutela della popolazione;

                f) costituire una cellula di crisi strutturata al fine di agire come unità di pronto intervento in caso di emergenza, affidata ad una figura professionalmente competente, anche esterna, denominata "responsabile di crisi" che rappresenta l'interlocutore diretto della Commissione. La cellula di crisi prevede i tempi e le decisioni da adottare nell'emergenza, le modalità di acquisizione e gestione delle informazioni, ivi compresi i rapporti con i mass-media e la popolazione; adotta i provvedimenti di tutela sanitaria di competenza;

                g) provvedere al conseguimento della certificazione di qualità delle procedure e degli interventi, rilasciata da organismi certificatori competenti. Le certificazioni devono essere rinnovate ogni cinque anni".


Art. 5.

(Integrazione degli organi tecnici decisionali ed
esecutività delle disposizioni del piano operativo).

        1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 5 gennaio 1994, n. 36, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 12-ter. (Integrazione degli organi tecnici decisionali ed esecutività delle disposizioni del piano operativo). - 1. In relazione al proprio ambito operativo, il responsabile di crisi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera f), è inserito come membro con diritto di voto neicomitati tecnici, nelle commissioni e ogni altro organismo regionale deputato all'esame e all'approvazione di valutazioni di impatto ambientale, piani regolatori generali comunali, strumenti urbanistici provinciali e regionali, conferenze dei servizi e ogni altro intervento di rilevanza diretta o indiretta per le risorse idriche potabili. E' facoltà del responsabile di crisi esprimere un parere tecnico motivato da allegare agli atti degli organismi indicati.
            2. In caso di crisi dichiarata dagli organi competenti o di presenza di una situazione oggettiva di rischio grave, le prescrizioni del piano operativo di pronto intervento di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera d), sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici".


Art. 6.

(Copertura dei maggiori costi per la lotta alle emergenze
idriche e per la messa in sicurezza degli impianti).

        1. All'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I costi per la gestione, il mantenimento e la messa in sicurezza delle aree di ricarica e di salvaguardia gravano sulle tariffe applicate all'utenza nei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti in misura non minore del 10 per cento";

                b) al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per conseguire obiettivi di equa distribuzione dei costi, ivi compresi quelli relativi al risparmio delle risorse idriche e alla messa in sicurezza degli impianti, sono previste maggiorazioni della tariffa applicata all'utenza non minori del 10 per cento per le residenze secondarie, nonché per gli impianti ricettivi stagionali".

Art. 7.

(Poteri sostitutivi).

        1. All'articolo 19 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        "3-bis. In caso di inadempienza alle disposizioni dell'articolo 12-bis, protratta per oltre sei mesi dalla istituzione della Commissione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su indicazione della Commissione medesima, provvede a nominare un commissario ad acta che opera presso ciascuna autorità d'ambito, ove istituite, ovvero presso ciascuna provincia, ai fini della realizzazione degli obiettivi di prevenzione e tutela dal rischio idrico a carico dei gestori".


Art. 8.

(Formazione scientifica e
aggiornamento professionale).

        1. I componenti della Commissione per le emergenze e le crisi idropotabili e della segreteria tecnica di cui all'articolo 22-bis della legge 5 gennaio 1994, n. 36, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, i responsabili delle cellule di crisi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera f), della citata legge n. 36 del 1994, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, nonché i commissari ad acta, nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, della medesima legge n. 36 del 1994, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, devono essere in possesso della laurea in scienze geologiche, ingegneria civile, ingegneria idraulica o ingegneria per l'ambiente il territorio, ed essere iscritti da almeno otto anni nei rispettivi ordini professionali. Costituisce titolo di preferenza la comprovata esperienza nell'ambito di interventi di captazione delle acque, nonché di pianificazione e di ottimizzazione di reti idriche ad uso idropotabile.
        2. Le università degli studi, nel rispetto della propria autonomia didattica e gestionale e in conformità alle norme generali sull'ordinamento dell'istruzione universitaria, nell'ambito delle facoltà di scienze geologiche e ingegneria, possono introdurre, quale materia d'esame, indirizzo di laurea o corso di specializzazione o di perfezionamento post-laurea, la materia denominata "Idrogeologia delle acque per uso umano". Formano oggetto di studio: la normativa sulle acque potabili, la chimica delle acque ad uso alimentare, l'impatto dei cambiamenti climatici sulle riserve idriche, i metodi di risanamento degli acquiferi, la gestione delle crisi idropotabili, la previsione e la gestione delle emergenze dovute ad atti di terrorismo di sabotaggio, il monitoraggio, la salvaguardia e la gestione delle aree di alimentazione e ricarica, gli elementi di certificazione di qualità delle acque per uso umano.



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