XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3964
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle vicende che hanno determinato la morte di Giorgiana
Masi).
1. E' istituita, a norma dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
vicende che hanno determinato la morte di Giorgiana Masi,
avvenuta a Roma il 12 maggio 1977, di seguito denominata
"Commissione", con il compito di:
a) verificare la legittimità del provvedimento con
cui si vietavano, per due mesi, tutte le manifestazioni a
Roma;
b) individuare le ragioni per cui si è voluto
impedire in particolare una manifestazione finalizzata alla
raccolta delle firme per i referendum e quindi in
attuazione di un istituto costituzionale;
c) accertare le responsabilità di chi ha ordinato
la carica delle Forze di polizia contro chi passava nei pressi
di Piazza Navona e, successivamente, ha dato l'ordine di usare
le armi;
d) accertare le responsabilità di chi ha disposto
l'impiego di agenti infiltrati tra i manifestanti;
e) individuare i responsabili delle dichiarazioni
rese dall'allora Ministro dell'interno che non corrispondevano
a verità in seguito emerse;
f) individuare le eventuali responsabilità della
magistratura in relazione alla mancata ricerca dei
responsabili dell'uccisione di Giorgiana Masi e all'omessa
incriminazione dei responsabili di numerose azioni delittuose
realizzate dalle Forze dell'ordine;
g) riferire al Parlamento sull'esito
dell'inchiesta.
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci
deputati nominati rispettivamente dal Presidente della Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla
nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la
costituzione dell'Ufficio di presidenza.
3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune
accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della
Commissione.
4. La Commissione elegge al proprio interno due
vicepresidenti e due segretari.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti
e dei due segretari, ciascun componente della Commissione
scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro
che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore
anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari
anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.
Art. 3.
(Audizioni e testimonianze).
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria,
per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione
si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del
codice penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si
applicano le norme vigenti.
3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non
sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro
fornito informazioni.
Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).
1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti
relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso
l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Se
l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria,
ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo
329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di
rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità
giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 5.
(Segreto).
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del
codice penale.
Art. 6.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica delle norme
regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento
con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la
Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato
dal Ministro della giustizia e di un dirigente
dell'Amministrazione dell'interno, designato dal Ministro
dell'interno.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra di
loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà di quello della Camera dei deputati.
Art. 7.
(Durata).
1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi
dal suo insediamento.