XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3962
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge promuove le attività e le terapie
effettuate con impiego di animali, considerandoli a tutti gli
effetti parte integrante del trattamento di numerosi tipi di
patologie e di disagio, sociale e psicologico, e ne riconosce
la funzione terapeutica sia sotto l'aspetto medico, che sotto
l'aspetto psicologico, sociale e relazionale. La presente
legge mira altresì a favorire la presenza nelle strutture
sanitarie, con particolare riguardo ai reparti di pediatria e
geriatria, e nelle case di riposo, di animali domestici anche
di proprietà delle persone che a diverso titolo sono ospiti
delle strutture stesse. Il pieno rispetto del benessere e dei
diritti degli animali impiegati in attività e terapie
assistite, è condizione primaria posta dalla presente legge ai
fini del loro impiego.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per attività assistite dagli animali (AAA), gli
interventi di tipo educativo e ricreativo aventi l'obiettivo
di migliorare la qualità della vita dell'uomo e realizzati, da
professionisti o da volontari opportunamente formati, con
l'aiuto di animali in possesso delle caratteristiche definite
dal Ministro della salute con il regolamento di cui
all'articolo 7;
b) per terapie assistite dagli animali (TAA), gli
interventi finalizzati al miglioramento di alterazioni e
disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenze
di patologie e di malesseri emozionali e psicologici,
praticati esclusivamente da medici professionisti con
comprovata esperienza, con l'ausilio di veterinari ed etologi,
e con l'aiuto di animali specificamente educati o addestrati,
nell'ambito di sedute terapeutiche, individuali o di gruppo,
di volta in volta documentate e valutate.
Art. 3.
(Figure professionali).
1. Le attività e le terapie assistite dagli animali sono
svolte da un gruppo di lavoro interdisciplinare comprendente
le figure professionali di cui al comma 3, che interagiscono
con complementarietà secondo la propria professionalità e la
specifica competenza nel settore.
2. I componenti del gruppo di lavoro interdisciplinare di
cui al comma 1, partecipano direttamente sia alla
progettazione e alla valutazione dei programmi, sia allo
svolgimento della attività e delle terapie in qualità di
operatori. E' loro compito inoltre valutare e indicare le
modalità secondo cui impiegare gli animali. Nello svolgimento
della loro attività, possono avvalersi della consulenza di
altri professionisti.
3. Fanno parte dei gruppi di lavoro:
a) un medico;
b) un medico psicologo;
c) un terapista della riabilitazione;
d) un assistente sociale;
e) un infermiere;
f) un pedagogista;
g) un veterinario;
h) un etologo;
i) un addestratore.
4. Al veterinario che collabora con il gruppo di lavoro è
richiesta una specifica formazione nel settore. In particolare
egli deve selezionare l'animale più adatto al tipo di terapia
da attuare, sorvegliare in modo costante e accurato il suo
stato di salute, fisico e psichico, e provvedere, laddove sia
possibile, ad istruire i pazienti, i loro familiari e gli
altri operatori, in merito al comportamento degli animali
utilizzati nonché al tipo di intervento che sono in grado di
effettuare.
5. Il veterinario è affiancato da un etologo o comunque da
un professionista con adeguate conoscenze in materia di
comportamento animale, che fornisce i criteri per valutare e
salvaguardare il benessere dell'animale.
Art. 4.
(Strutture e istituti).
1. Le attività e le terapie assistite dagli animali
possono essere praticate presso le strutture sanitarie di
cura, pubbliche e private, le case di riposo per gli anziani,
gli istituti di detenzione, le comunità per il recupero di
tossicodipendenti, i collegi e gli orfanotrofi, le scuole di
ogni ordine e grado, e presso ogni altra struttura ritenuta
idonea ai sensi del regolamento di cui all'articolo 7.
2. Ogni programma o progetto di AAA e di TAA, per poter
usufruire dei finanziamenti previsti dalla presente legge,
deve essere sottoposto al parere vincolante della Commissione
di cui all'articolo 6.
3. Le strutture sanitarie di cura, pubbliche e private,
con particolare riguardo ai reparti di pediatria e geriatria,
nonché gli istituti di riposo per anziani, predispongono,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, spazi e strutture adeguate ad accogliere
animali da compagnia, anche di proprietà dei pazienti ospiti
della struttura, la cui presenza è dagli stessi eventualmente
richiesta, o è comunque consigliata dal personale medico. Gli
spazi e le strutture devono essere in quantità sufficiente ad
accogliere un numero di animali da compagnia non inferiore al
10 per cento della ricettività della struttura stessa.
4. Il responsabile della struttura, d'intesa con il medico
veterinario e l'etologo, individua gli spazi e le strutture di
cui al comma 3, inclusi le corsie e i locali di degenza,
attuando gli interventi necessari a fornire il massimo di
garanzie sotto l'aspetto igienico-sanitario e ad assicurare il
rispetto delle esigenze delle persone presenti nella struttura
stessa nonché il benessere e i diritti degli animali
impiegati, anche in relazione ai bisogni fisiologici ed
etologici, al sesso, all'età e alla razza degli animali
stessi.
Art. 5.
(Benessere degli animali).
1. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di AAA
e di TAA è vietata l'utilizzazione di animali selvatici,
esotici e di cuccioli.
2. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie
assistite devono provenire da canili e rifugi, pubblici e
privati, gestiti da organizzazioni di volontariato od
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o da
allevamenti per fini alimentari, e devono superare una
valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità
fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la
socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare
ai programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro
prestazioni possono essere considerate sostitutive di
assistenza o di servizi forniti dal gruppo di lavoro
interdisciplinare di cui all'articolo 3, né devono comportare
per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né
consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni
psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
3. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono
sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle
condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai
fini del loro impiego ai sensi del comma 2, da parte del
medico veterinario, in collaborazione con l'etologo e
l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi di
malattia o segni di malessere psico-fisico, sono esclusi dai
programmi di AAA o di TAA.
4. Sono vietate tutte le forme di addestramento che
configurano maltrattamenti ai sensi del codice penale e la
pratica di stimoli quali quelli del cosiddetto
"clicker". Non è permesso l'addestramento o l'impiego in
programmi di AAA o di TAA di animali da compagnia di proprietà
dei pazienti ospiti della struttura, salva diversa
dichiarazione di volontà da parte dei pazienti stessi.
5. Al termine del loro impiego, e comunque qualora siano
esclusi per qualsiasi motivo dai programmi di AAA e di TAA,
agli animali utilizzati è assicurato il corretto mantenimento
in vita, nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed
etologiche, anche attraverso la loro adozione da parte di
associazioni o di privati.
Art. 6.
(Commissione nazionale per le attività
e le terapie assistite dagli animali).
1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è istituita la Commissione nazionale per le attività e le
terapie assistite dagli animali, costituita:
a) da un rappresentante del Ministero della
salute;
b) dal presidente dell'Ordine dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, dal presidente dell'Ordine dei medici
veterinari e dal presidente dell'Ordine nazionale degli
psicologi o da loro delegati;
c) da un rappresentante dell'istituto
zooprofilattico sperimentale scelto tra coloro che hanno una
specifica esperienza nella realizzazione di programmi di AAA e
di TAA;
d) da un operatore esperto del settore
dell'handicap con esperienza specifica nella
realizzazione di programmi di AAA e di TAA;
e) da un esperto di etologia;
f) da un esperto in zooantropologia;
g) dal presidente della Società italiana di
scienze comportamentali applicate o suo delegato;
h) da due rappresentanti di associazioni per la
tutela degli animali.
2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale della
consulenza di professionisti esperti, rientranti nell'elenco
di cui all'articolo 3, nonché di addestratori ed educatori di
provata esperienza nell'impiego di animali idonei agli scopi
della presente legge.
Art. 7.
(Compiti della Commissione).
1. La Commissione di cui all'articolo 6 predispone un
regolamento per il riconoscimento delle attività e delle
terapie assistite degli animali, da sottoporre per
l'emanazione al Ministro della salute. Il regolamento deve
definire e predisporre:
a) i criteri e le procedure per la certificazione
degli enti o delle associazioni abilitati ad erogare servizi
di AAA e TAA;
b) i requisiti professionali dei medici e del
personale volontario che opera nell'ambito degli enti o delle
associazioni di cui alla lettera a); le caratteristiche
che devono avere gli animali utilizzati e i requisiti
professionali degli operatori tenuti al loro addestramento
specifico, nonché le forme di addestramento consentite per la
preparazione degli animali impiegati nei programmi di AAA e
TAA, nel rispetto del divieto di cui al comma 4 dell'articolo
5;
c) le procedure per l'istituzione di opportuni
corsi di formazione per operatori pet-partner e per le
figure professionali che formano i gruppi di lavoro
interdisciplinari di programmazione di cui all'articolo 3,
prevedendo un esame specifico per la coppia
conduttore-animale, con il relativo attestato di idoneità;
d) precise metodologie di protocollo per la
realizzazione dei programmi di addestramento specifico a cui
devono essere sottoposti gli animali, nel rispetto del divieto
di cui al comma 4 dell'articolo 5;
e) gli ulteriori requisiti, rispetto a quelli
previsti dall'articolo 5, per assicurare il benessere
psicofisico degli animali impiegati nell'ambito dei programmi
di AAA e di TAA e le ulteriori caratteristiche per l'impiego
di tali animali nei medesimi;
f) le procedure e i protocolli per la
progettazione, la realizzazione e la valutazione dei programmi
di AAA e di TAA ammessi al finanziamento ai sensi della
presente legge, noncé i criteri per l'ammissibilità dei
progetti di AAA e di TAA ai fini dell'ottenimento dei
contributi previsti dalla medesima legge;
g) il modulo di consenso informato da fornire alle
persone che si sottopongono ad un programma di AAA e di
TAA;
h) le procedure per la progettazione, la
realizzazione, nonché i criteri e le caratteristiche minime
per la predisposizione degli spazi di cui all'articolo 4,
comma 3.
2. La Commissione di cui all'articolo 6 predispone una
relazione annuale sull'attuazione della presente legge, compie
verifiche e propone aggiornamenti al regolamento di cui al
comma 1 del presente articolo.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. Il contributo dello Stato al finanziamento per gli anni
2003, 2004 e 2005 dei programmi di AAA e di TAA da parte dei
soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, e per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, è pari al 60
per cento della spesa annua complessiva effettuata da ciascun
soggetto di cui all'articolo 4 per dette finalità.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.