XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3958
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante
della politica estera dell'Italia ed ha come obiettivi, nel
rispetto dei princìpi sanciti dalla Costituzione in materia di
politica estera ed in armonia con le direttive dell'Unione
europea, la promozione della pace, della giustizia e della
solidarietà tra i popoli e la piena realizzazione dei diritti
fondamentali dell'uomo.
2. La cooperazione allo sviluppo è finalizzata al
soddisfacimento nei Paesi in via di sviluppo (PVS) e ad
economia di transizione dei bisogni primari e, in primo luogo,
alla salvaguardia della vita umana; al raggiungimento
dell'autosufficienza alimentare; alla lotta contro la povertà
e lo sfruttamento, con particolare impegno per contrastare lo
sfruttamento femminile e minorile; alla valorizzazione delle
risorse umane; alla conservazione del patrimonio ambientale;
al sostegno dello sviluppo economico endogeno, attraverso la
valorizzazione delle risorse locali e della integrazione delle
economie svantaggiate nel più ampio contesto internazionale.
La cooperazione allo sviluppo è altresì finalizzata alla
tutela dei diritti civili, politici e sociali, con particolare
riferimento al miglioramento della condizione femminile e
dell'infanzia; alla difesa delle identità culturali e alla
convivenza tra culture diverse; alla prevenzione ed alla
mitigazione delle conseguenze negative dei fenomeni migratori
nonché dei danni provocati da calamità naturali o prodotte
dall'uomo.
3. Non rientrano nelle finalità della presente legge
interventi di sostegno ad operazioni militari o di polizia,
anche se definiti a carattere umanitario e decisi in ambito
internazionale.
4. Le priorità della cooperazione allo sviluppo sono
determinate in modo autonomo rispetto a quelle degli altri
aspetti della politica estera dell'Italia, ancorché
armonizzate con esse. Tali priorità non possono in alcun modo
essere subordinate all'espansione della presenza politica e
commerciale italiana né all'incremento dell'influenza
dell'Italia negli organismi internazionali.
5. Le risorse di natura pubblica destinate dall'Italia
alla cooperazione allo sviluppo devono tendere al
raggiungimento, per ogni anno, di un ammontare pari almeno
allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo, fatte salve
percentuali più elevate stabilite a livello nazionale o
internazionale.
Art. 2.
(Attività di cooperazione allo sviluppo).
1. Sono definite attività di cooperazione allo sviluppo e
rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le
attività atte al perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1.
2. Rientra tra le attività di cooperazione allo sviluppo
il sostegno alle iniziative promosse dai soggetti di cui agli
articoli 23 e 28.
3. Le attività di cooperazione allo sviluppo avviate in
occasione di calamità naturali ovvero di emergenza od
umanitarie sono finalizzate ad alleviare le sofferenze acute
delle popolazioni colpite dall'evento; superata la fase
dell'emergenza e ricorrendone le circostanze esse devono
evolvere verso forme di intervento ordinario teso alla
riorganizzazione delle strutture sociali e alla ricostruzione
delle infrastrutture essenziali.
4. Le attività di cooperazione allo sviluppo sono
finanziate a titolo gratuito mediante doni e con prestiti a
condizioni particolarmente agevolate mediante crediti di
aiuto. Esse sono svolte sul piano bilaterale, multibilaterale
e multilaterale, ivi comprendendo la partecipazione anche
finanziaria, obbligatoria e volontaria, all'attività e al
capitale di organismi, di banche, e di fondi internazionali di
sviluppo nonché alle attività di cooperazione dell'Unione
europea.
5. Gli strumenti finanziari della cooperazione allo
sviluppo costituiti dai doni e dai crediti di aiuto di cui al
comma 4, non sono associabili ad altri e differenti strumenti
finanziari quali crediti agevolati all'esportazione e crediti
a condizioni di mercato.
Art. 3.
(Modalità di attuazione).
1. La cooperazione allo sviluppo è attuata, secondo gli
indirizzi politici di cui all'articolo 4, mediante attività da
svolgere in Italia e all'estero per la realizzazione di
iniziative a valenza regionale, nazionale o sub-regionale a
favore dei PVS e ad economia di transizione e prioritariamente
laddove risultino più bassi gli indici di sviluppo e più
svantaggiate e a rischio le popolazioni.
2. Ad eccezione di quelle di emergenza, le iniziative di
cooperazione allo sviluppo a carattere bilaterale o
multibilaterale, finanziate utilizzando le risorse del Fondo
unico per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) di cui
all'articolo 6, sono attuate nell'ambito di programmi-Paese di
durata pluriennale, predisposti dall'agenzia di cui
all'articolo 9 sulla base degli indirizzi politici di cui
all'articolo 4 e in accordo con i piani di sviluppo nazionali
e locali dei Paesi e delle aree beneficiari. Tale
programmazione, elaborata congiuntamente con i Paesi
destinatari, deve ricercare la armonizzazione con le
iniziative di cooperazione bilaterale, multilaterale e
multibilaterale sostenute dagli altri Paesi donatori, con
particolare riferimento a quelle sostenute dall'Unione europea
e dai suoi Paesi membri. I programmi-Paese sono presentati per
l'approvazione alla Commissione parlamentare permanente di
vigilanza di cui all'articolo 5, previo visto di conformità
agli indirizzi politici da parte del Ministro degli affari
esteri; una volta approvati, essi sono accolti in appositi
accordi bilaterali e multibilaterali cui provvede lo stesso
Ministero degli affari esteri.
3. Nei Paesi dove, per il ridotto ammontare delle risorse
finanziarie disponibili, per sfavorevoli congiunture locali o
per particolari accordi internazionali, la programmazione
delle attività non è effettuabile ai sensi di quanto previsto
al comma 2, le singole iniziative della cooperazione italiana,
ivi incluse quelle di emergenza o umanitarie, devono in ogni
caso tendere al massimo coordinamento con gli interventi della
cooperazione internazionale anche al fine dell'ottimizzazione
dei risultati complessivi.
4. Le attività di cooperazione sono definite e attuate
ricercando la maggiore partecipazione possibile da parte dei
soggetti beneficiari degli interventi; a tale fine,
nell'ambito delle attività programmate, sono da considerare
partner della cooperazione italiana:
a) i governi centrali e le amministrazioni locali
dei PVS;
b) le rappresentanze dirette delle popolazioni e
delle comunità locali nonché i soggetti pubblici e privati,
rappresentanti interessi collettivi, a seguito di accordo con
i governi centrali o locali competenti;
c) direttamente, le popolazioni e le comunità
locali se oggetto di specifico intervento di sostegno a
livello internazionale o di previsione nei programmi-Paese
ovvero se i relativi governi rientrano nei casi di cui al
comma 5.
5. Non possono essere destinatari di interventi di
cooperazione i governi che:
a) si rendono responsabili di gravi violazioni dei
diritti umani o delle libertà democratiche, sanzionate da
specifiche risoluzioni internazionali. In tale caso, deve
essere sospeso ogni intervento di cooperazione eventualmente
in corso;
b) destinano al bilancio militare o di polizia
risorse ritenute eccessive rispetto a quelle destinate ai
bisogni primari della popolazione dalla Commissione
parlamentare permanente di vigilanza di cui all'articolo 5.
6. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari o di
conformità con gli indirizzi politici di cui all'articolo 4,
comma 3, lettere a), b) e c), le iniziative di
cooperazione non possono essere ammesse ai benefici previsti
dalla presente legge, ad eccezione di quelle promosse da
soggetti privati e realizzate con risorse diverse da quelle
dell'APS italiano, purché rispondenti alle finalità di cui
all'articolo 1.
7. Possono partecipare alla esecuzione delle iniziative di
cooperazione allo sviluppo attuate ai sensi della presente
legge soggetti pubblici e privati dei Paesi beneficiari,
l'Agenzia di cui all'articolo 9, altre istituzioni ed enti
pubblici, le regioni e le province, le province autonome, i
comuni e gli enti locali nonché l'Associazione nazionale dei
comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia, gli
organismi internazionali, le organizzazioni non governative e
i soggetti privati italiani e degli altri Paesi membri
dell'Unione europea, con esclusione di quelli che non
applicano correttamente le norme vigenti in materia di diritti
del lavoro ovvero sono direttamente o indirettamente coinvolti
nella produzione e nella commercializzazione delle armi.
8. Per beneficiare del finanziamento previsto dalla
presente legge, le iniziative di cooperazione allo sviluppo
devono essere sottoposte, da parte dell'Agenzia di cui
all'articolo 9, ad una istruttoria che accerta la
compatibilità sociale ed ambientale, le corrette finalità
sociali, la adeguatezza delle tecnologie da utilizzare e
verifica ogni altra condizione di sostenibilità.
9. Le attività derivanti dall'attuazione della presente
legge devono seguire procedure codificate e periodicamente
verificate atte a garantire, oltre all'efficacia degli
interventi stessi, l'efficienza e la trasparenza degli atti
posti in essere.
10. La concessione dei finanziamenti dell'APS italiano non
è vincolata alla fornitura di beni e di servizi di origine
italiana. In sede di definizione degli indirizzi politici di
cui all'articolo 4 sono comunque stabiliti i criteri e le
condizioni di vincolo da adottare ove, per particolari casi,
vi si debba ricorrere.
11. Indipendentemente dallo strumento finanziario di
cooperazione allo sviluppo utilizzato, non è stabilito alcun
limite al finanziamento di costi locali derivanti da esigenze
di economicità, di funzionalità e di sostenibilità delle
iniziative di cooperazione oggetto del finanziamento. Sono
privilegiati gli acquisti in loco di beni e servizi. Gli
acquisti in Paesi terzi di beni e di servizi relativi alle
iniziative approvate sono effettuati di preferenza in altri
PVS, in Italia o nell'Unione europea.
Art. 4.
(Indirizzi politici).
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, gli
indirizzi politici dell'APS italiano sono stabiliti dal
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari
esteri che si avvale a tal fine anche dell'Agenzia di cui
all'articolo 9, tenuto conto degli accordi stipulati e degli
orientamenti emersi in sede di Unione europea.
2. Ai fini previsti dal comma 1, il Governo presenta,
entro il mese di giugno di ogni anno alla Commissione
parlamentare permanente di vigilanza di cui all'articolo 5, il
documento di indirizzo politico dell'APS per il triennio
successivo e gli eventuali aggiornamenti del documento
precedente.
3. Nel documento di indirizzo politico di cui al comma 2
sono indicati, per il triennio considerato:
a) gli obiettivi generali e specifici
dell'attività di cooperazione;
b) le aree geografiche e i Paesi prioritari in
esse ricadenti destinatari di iniziative da attuare
nell'ambito dei programmi-Paese;
c) i settori di intervento e le tematiche nei
quali deve prioritariamente essere sviluppata l'attività di
cooperazione, con eventuale riferimento a specifiche aree
geografiche o a Paesi;
d) per ciascuna area geografica prioritaria, le
quote percentuali di ripartizione delle risorse finanziarie
con riferimento ai canali bilaterale, multilaterale e
multibilaterale nonché la proporzione di utilizzazione degli
strumenti del dono e del credito di aiuto;
e) la quota percentuale delle risorse finanziarie
destinate alla concessione di contributi obbligatori a
organismi multilaterali e alla partecipazione alla
ricostituzione del capitale di banche e fondi di sviluppo
rispetto al totale complessivo delle risorse destinate
all'APS;
f) la quota percentuale delle risorse finanziarie
destinate al Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 6
rispetto al totale complessivo delle risorse destinate
all'APS;
g) la quota percentuale di riserva finanziaria,
rispetto al totale delle risorse finanziarie destinate al
Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 6, per il sostegno
di interventi di emergenza umanitari, comunque non superiore
al 10 per cento della quota riservata ai finanziamenti a dono,
per il sostegno di interventi non programmabili, di cui
all'articolo 3, comma 3, e per il sostegno di interventi
promossi dai soggetti di cui agli articoli 23 e 28;
h) le condizioni di concessionalità e i parametri
di agevolazione dei crediti di aiuto nel rispetto dei limiti e
dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito
dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE);
i) i criteri e le condizioni di vincolo dei
finanziamenti dell'APS alla fornitura di beni e servizi di
origine italiana;
l) l'ammontare delle risorse finanziarie
complessive necessarie all'attuazione delle attività di APS
nel triennio.
4. Il documento di indirizzo politico è approvato dal
Parlamento sulla base di una relazione di valutazione della
Commissione di cui all'articolo 5, entro il successivo mese di
luglio.
5. Contestualmente al documento di indirizzo politico il
Governo trasmette alla Commissione di cui all'articolo 5 i
documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 7, predisposti
dall'Agenzia di cui all'articolo 9 e i documenti di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera b), predisposti dal
Ministro degli affari esteri.
Art. 5.
(Commissione parlamentare permanente di vigilanza).
1. E' istituita la Commissione parlamentare permanente di
vigilanza con compiti di controllo e di valutazione delle
politiche e dell'attività della cooperazione allo sviluppo
italiana nel suo complesso, di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione è composta da dieci deputati e da dieci
senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera
dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, su
proposta dei rispettivi Presidenti delle Commissioni
parlamentari competenti per gli affari esteri, scelti fra i
membri delle Commissioni in modo da rispettare la proporzione
dei gruppi parlamentari; la Commissione elegge al suo interno
il Presidente, due vicepresidenti e due segretari.
3. Rientrano fra i compiti della Commissione:
a) la valutazione del documento di indirizzo
politico di cui all'articolo 4, comma 2;
b) l'approvazione, entro sessanta giorni dalla
data della loro presentazione, dei programmi-Paese di cui
all'articolo 9, comma 9, e dei loro eventuali
aggiornamenti;
c) la vigilanza sull'efficienza e sull'efficacia
dell'insieme delle attività poste in essere dall'attuazione
della presente legge, con particolare riferimento al beneficio
da esse indotto sulle popolazioni destinatarie;
d) l'espressione di pareri sui temi della
cooperazione allo sviluppo che il Governo ritenga di
sottoporre ad essa.
4. Il Ministro degli affari esteri riferisce
periodicamente alla Commissione sulla politica di cooperazione
allo sviluppo; il presidente dell'Agenzia di cui all'articolo
9 riferisce periodicamente alla Commissione sulle attività di
competenza dell'Agenzia stessa.
5. La Commissione può altresì convocare, nel rispetto dei
regolamenti parlamentari, rappresentanti di organismi pubblici
o di soggetti privati operanti nell'ambito della cooperazione
allo sviluppo con risorse di natura pubblica e quanti altri
ritenga di dover ascoltare per acquisire elementi utili
all'espletamento della propria funzione istituzionale.
6. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno elaborato dalla
Commissione stessa; le sedute della Commissione sono
pubbliche, salvo diversa disposizione della Commissione
stessa.
7. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti
dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
8. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione
può avvalersi, nel rispetto dei regolamenti parlamentari,
dell'ausilio di soggetti pubblici e privati di riconosciuta
competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo italiani
e stranieri. Essa può altresì effettuare i sopralluoghi
ritenuti necessari in Italia e all'estero.
9. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
10. I componenti della Commissione, i funzionari, il
personale addetto di qualsiasi ordine e grado e qualsiasi
altra persona che collabori con la Commissione sono obbligati
al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti
dei quali la Commissione abbia vietato la diffusione.
11. Il presidente della Commissione, d'intesa con i
presidenti delle Commissioni competenti per gli affari esteri
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
convoca riunioni congiunte della Commissione con le medesime
Commissioni al fine di garantire un costante scambio di
informazioni e di valutazioni sui temi riguardanti la politica
estera e la cooperazione allo sviluppo.
12. La Commissione presenta annualmente alle Camere una
relazione sull'attività svolta e sui risultati delle
valutazioni effettuate.
Art. 6.
(Fondo unico per l'APS).
1. E' istituito presso il Mediocredito centrale il Fondo
unico per l'APS costituito da tutti i mezzi finanziari
destinati all'attuazione della presente legge, ad eccezione di
quelli relativi ai contributi obbligatori ad organismi
multilaterali e alla partecipazione alle risorse finanziarie
di banche e fondi di sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3,
e di quelli autonomamente stanziati dagli enti locali di cui
all'articolo 28, comma 5.
2. Il Fondo unico per l'APS è alimentato con:
a) gli stanziamenti approvati annualmente dal
Parlamento nell'ambito della legge finanziaria per
l'attuazione del programma triennale di attività di cui
all'articolo 9, comma 5, a valere su una apposita unità
previsionale di base del Ministero dell'economia e delle
finanze;
b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi
valuta, dagli stessi PVS o da altri Paesi ovvero da enti e da
organismi internazionali;
c) le restituzioni di crediti di aiuto da parte di
Paesi beneficiari anche se concessi anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge;
d) i fondi raccolti per le finalità della
cooperazione allo sviluppo dalle regioni, dalle province,
dalle province autonome, dai comuni e da altri enti locali,
eventualmente devoluti al Fondo unico per l'APS;
e) qualsiasi altro provento derivante
dall'esercizio delle attività dell'Agenzia di cui all'articolo
9, comprese le restituzioni comunitarie;
f) gli interessi e qualsiasi provento derivante
dalla gestione finanziaria del Fondo unico per l'APS, nei
limiti di quanto previsto al comma 5;
g) donazioni, lasciti, legati e liberalità
debitamente accettati.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, il
Fondo unico per l'APS è alimentato dalle disponibilità di
bilancio previste dalle previgenti disposizioni di legge
sull'APS, ivi comprese le somme non impegnate e non erogate
nei precedenti esercizi e quelle esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge nel Fondo rotativo
presso il Mediocredito centrale di cui all'articolo 6 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificato dall'articolo
42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
4. Le risorse relative agli stanziamenti di cui al comma
2, lettera a), sono trasferite annualmente dal Ministro
dell'economia e delle finanze nell'apposita unità previsionale
relativa al Fondo unico per l'APS nel medesimo esercizio di
competenza della legge finanziaria.
5. Le risorse finanziarie del Fondo unico per l'APS devono
essere destinate a investimenti che perseguono le finalità di
cui all'articolo 1, ad esclusione di quanto concerne i titoli
di Stato.
6. Il regolamento concernente la gestione finanziaria e
contabile del Fondo unico per l'APS è adottato, con proprio
decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
(Competenze del Ministro degli affari esteri).
1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovrintende
il Ministro degli affari esteri nell'ambito delle cui funzioni
rientrano la tutela dell'autonomia delle priorità di tale
politica rispetto a quelle degli altri aspetti della politica
estera e l'armonizzazione fra di esse.
2. Tra le funzioni affidate al Ministro degli affari
esteri ai sensi della presente legge rientrano altresì:
a) la gestione dei rapporti politici a carattere
bilaterale e multilaterale con gli altri Paesi donatori, con
gli organismi internazionali e con i Paesi beneficiari della
cooperazione allo sviluppo;
b) l'elaborazione del documento di indirizzo
politico dell'APS di cui all'articolo 4 e degli eventuali
aggiornamenti del documento precedente;
c) l'esame, ai fini dell'emissione del visto di
conformità agli indirizzi politici di cui all'articolo 4, dei
documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 9, e l'elaborazione
delle relative relazioni di verifica che ne accompagnano la
presentazione agli organi preposti all'approvazione;
d) la predisposizione, la negoziazione e la
stipula degli accordi bilaterali e multilaterali derivanti
dall'attuazione della presente legge;
e) la valutazione in itinere ed ex post
delle iniziative di cooperazione allo sviluppo poste in
essere in attuazione della presente legge.
3. E' attribuita alla competenza del Ministro degli affari
esteri la cura delle relazioni con le banche e con fondi di
sviluppo a carattere multilaterale ai fini della
partecipazione finanziaria per la costituzione e la
ricostituzione del capitale di tali organismi nonché per la
concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi
multilaterali di aiuto allo sviluppo. A tale fine il Ministro
degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze presenta annualmente alla Commissione per
l'approvazione, contestualmente ai documenti di cui
all'articolo 9, commi 6 e 9, una relazione programmatica
dell'attività e delle partecipazioni previste nel triennio
successivo. Sugli esiti dell'attività svolta in attuazione
della programmazione approvata, il Ministro degli affari
esteri presenta annualmente alla medesima Commissione una
relazione consuntiva riferita all'anno precedente.
4. Lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie
all'attuazione di quanto previsto al comma 3 sono approvate
dal Parlamento in sede di legge finanziaria a valere su una
apposita unità previsionale di base del Ministero
dell'economia e delle finanze che provvede, su disposizione
del Ministro degli affari esteri, all'erogazione dei
finanziamenti in favore degli organismi multilaterali, delle
banche e dei fondi beneficiari.
5. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di
competenza del Ministro degli affari esteri ai sensi della
presente legge è istituita, nell'ambito del Ministero degli
affari esteri, la Direzione generale per l'APS. In sede di
prima attuazione della presente legge, il Ministro degli
affari esteri, con proprio decreto, stabilisce le norme per
l'organizzazione e il funzionamento della citata Direzione
generale.
6. Le risorse necessarie al funzionamento della Direzione
generale per l'APS di cui al comma 5 sono assicurate
nell'ambito del bilancio del Ministero degli affari esteri.
Art. 8.
(Consulta per la cooperazione allo sviluppo).
1. Al fine di promuovere e garantire la più ampia e
responsabile partecipazione della società civile in ogni fase
dell'attività di cooperazione allo sviluppo attuata ai sensi
della presente legge, è istituita la Consulta permanente per
la cooperazione allo sviluppo di seguito denominata
"Consulta", di cui fanno parte le organizzazioni con o senza
fine di lucro, i soggetti della cooperazione decentrata, gli
enti con finalità statutarie di cooperazione allo sviluppo e
di solidarietà internazionale compatibili con quelle stabilite
all'articolo 1, che ne fanno richiesta.
2. La Consulta è convocata, la prima volta, dal Ministro
degli affari esteri, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. I componenti della Consulta eleggono il comitato
direttivo, composto da undici membri che rimangono in carica
per un biennio; i membri del comitato direttivo possono essere
rieletti solo per un ulteriore mandato.
4. Il comitato direttivo di cui al comma 3 elabora il
regolamento di funzionamento della Consulta che è approvato
dalla Consulta stessa, con eventuali modifiche, entro tre mesi
dalla sua prima convocazione.
5. Il comitato direttivo nomina al proprio interno tre
rappresentanti che possono partecipare, su loro richiesta, ai
lavori del consiglio di amministrazione di cui all'articolo
12, senza diritto di voto ma con facoltà di far verbalizzare
le loro eventuali osservazioni.
6. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli
strumenti di informazione e di pubblicità attivati
dall'Agenzia di cui all'articolo 9.
7. La Consulta può presentare alla Commissione relazioni,
osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività di
cooperazione allo sviluppo.
8. Annualmente la Consulta formula e trasmette alla
Commissione parere obbligatorio sugli indirizzi politici della
cooperazione allo sviluppo e sulla loro attuazione.
Art. 9.
(Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo).
1. Per lo svolgimento delle attività di APS di cui alla
presente legge è istituita l'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Agenzia",
con sede in Roma.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico
ed è dotata di autonomia patrimoniale e gestionale. Essa opera
secondo criteri di efficienza e di economicità regolamentati
dallo statuto di cui all'articolo 29, comma 6, ed è sottoposta
alla vigilanza del Ministro degli affari esteri.
3. Ai fini dell'espletamento dei propri compiti
istituzionali l'Agenzia è autorizzata a operare nei Paesi
destinatari dell'APS e a intrattenere rapporti con gli
organismi internazionali, ivi inclusi l'Unione europea, le
banche e i fondi che operano nell'ambito della cooperazione
multilaterale allo sviluppo.
4. Ai medesimi fini di cui al comma 3 l'Agenzia può
istituire propri uffici operativi nei Paesi prioritariamente
destinatari dell'APS e presso le sedi centrali dei più
importanti organismi internazionali di aiuto allo sviluppo in
applicazione di accordi negoziati con i Paesi e con gli
organismi ospitanti per il tramite del Ministero degli affari
esteri.
5. L'Agenzia, nei limiti delle funzioni di cui al presente
articolo e fatto salvo quanto previsto all'articolo 7,
promuove e coordina l'attività di cooperazione allo sviluppo
nel quadro degli accordi internazionali vigenti e opera,
utilizzando le risorse finanziarie costituite presso il Fondo
unico per l'APS, in applicazione degli indirizzi politici di
cui all'articolo 4 approvati dal Parlamento, sulla base di un
programma triennale di attività aggiornato annualmente da essa
predisposto, approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro degli affari esteri, previo parere della
Commissione.
6. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'Agenzia
predispone il programma triennale di attività di cui al comma
5 riferito al triennio successivo all'anno di presentazione.
Tale programma, corredato: di dettagliata relazione
sull'attività da svolgere in Italia e all'estero contenente
specifiche indicazioni sulla tipologia delle iniziative
ordinarie e di emergenza da attuare in via bilaterale,
multilaterale e multibilaterale in favore dei singoli Paesi e
delle popolazioni beneficiari dell'APS, nonché del bilancio
preventivo dell'esercizio finanziario del primo anno di
vigenza del programma, è inoltrato, previa delibera del
consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, al
Ministro degli affari esteri per la verifica di conformità
agli indirizzi politici di cui all'articolo 4.
7. Entro il mese di aprile di ogni anno l'Agenzia, previa
delibera del consiglio di amministrazione, presenta al
Ministro degli affari esteri il rendiconto consuntivo
dell'esercizio finanziario precedente, redatto sulla base dei
rendiconti forniti dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi
dell'articolo 20 e certificato da un organismo di verifica
contabile riconosciuto a livello internazionale, corredato di
una dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nel
medesimo periodo.
8. Entro il successivo mese di maggio i documenti di cui
ai commi 6 e 7, muniti del previsto visto di conformità, sono
inoltrati dal Ministro degli affari esteri alla Commissione
per l'emissione del relativo parere e presentati al Consiglio
dei ministri ai fini dell'approvazione del programma triennale
di attività.
9. Rientra fra le attività di competenza dell'Agenzia la
predisposizione dei programmi-Paese di cui all'articolo 3,
comma 2. Essi, previa delibera del consiglio di
amministrazione di cui all'articolo 12, sono sottoposti
dall'Agenzia al Ministro degli affari esteri per la verifica
di conformità agli indirizzi politici di cui all'articolo 4 e
da quest'ultimo alla Commissione con la richiesta della
relativa approvazione. Una volta approvati, i programmi-Paese
sono accolti in appositi accordi bilaterali e multilaterali di
competenza del Ministro degli affari esteri.
10. L'Agenzia opera eminentemente in qualità di ente
finanziatore. In tale ruolo essa, in particolare:
a) identifica, formula e sottopone a istruttoria
le singole iniziative di cooperazione in accordo con le
modalità di attuazione di cui all'articolo 3;
b) approva, a valere sulle risorse finanziarie del
Fondo unico per l'APS, gli stanziamenti necessari per la
realizzazione di ciascuna iniziativa;
c) emette le disposizioni e gli ordinativi di cui
all'articolo 20, comma 3, per la concessione e l'erogazione
dei finanziamenti concessi a dono o a credito di aiuto, tra i
quali rientrano, altresì, quelli in favore di Stati, di banche
centrali o di enti di Stato dei Paesi beneficiari dell'APS
italiano per l'esecuzione di attività previste nell'ambito del
programma-Paese definito e approvato secondo le modalità
stabilite dalla presente legge;
d) amministra e controlla l'attività degli enti
esecutori;
e) valuta per ciascuna iniziativa, sia nel corso
della sua realizzazione che dopo il suo completamento, il
raggiungimento degli obiettivi prefissati anche al fine di
acquisire utili indicazioni per la futura attività di
cooperazione di propria competenza.
11. In casi particolari, tra i quali rientrano il
coordinamento delle iniziative da parte dei propri uffici
all'estero e gli interventi di emergenza o umanitari di cui
all'articolo 2, comma 3, l'Agenzia può operare anche in
qualità di ente esecutore, in particolare aggiudicando,
stipulando e amministrando direttamente i contratti con gli
enti realizzatori.
12. L'Agenzia opera, altresì, in qualità di facilitatore
delle iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse
autonomamente dalla società civile, ivi incluse quelle di cui
agli articoli 23 e 28. A tale fine essa, in particolare:
a) fornisce a titolo gratuito servizi di
informazione e di supporto specialistico a promotori di
iniziative di cooperazione della società civile;
b) partecipa, secondo criteri e modalità
predefiniti, al finanziamento delle iniziative di cui alla
lettera a);
c) promuove il coordinamento e la sinergia tra le
iniziative di cui alla lettera a).
13. L'Agenzia coordina e promuove, anche attraverso
accordi quadro con istituzioni di ricerca e formazione
italiane o nell'ambito dell'Unione europea, nonché attraverso
apposite iniziative a livello nazionale, la formazione e
l'aggiornamento di persone di cittadinanza italiana o degli
Stati membri dell'Unione europea o di Paesi beneficiari
dell'APS residenti nell'Unione europea, che si dedicano o
intendono dedicarsi ad attività di cooperazione allo sviluppo.
A tale fine l'Agenzia può concedere, nel contesto di più
articolate iniziative di cooperazione, apposite borse di
studio per la realizzazione di specifiche attività di
formazione e ricerca da attuare nei Paesi beneficiari
dell'APS.
14. L'Agenzia promuove, anche attraverso il finanziamento
di apposite iniziative, l'informazione, l'educazione e la
sensibilizzazione dell'opinione pubblica nazionale, in ambito
scolastico ed extra-scolastico, con particolare attenzione ai
giovani, sulle tematiche dello sviluppo, della pace, della
cooperazione e della solidarietà internazionali A tale scopo
essa collabora con le istituzioni competenti in materia di
istruzione, di formazione e di informazione e con le
organizzazioni, comprese quelle di cui all'articolo 23, di
specifica e consolidata esperienza nel settore di attività di
cui al presente comma.
Art. 10.
(Organi dell'Agenzia).
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il comitato consultivo per la ricerca e la
formazione.
Art. 11.
(Presidente).
1. Il presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri; dura in carica tre anni e può essere
riconfermato solo per un successivo triennio.
2. La carica di presidente dell'Agenzia è incompatibile
con la condizione di dipendente dell'Agenzia stessa e con la
qualità di amministratore, di membro degli organi di
amministrazione o di dipendente di enti pubblici economici o
di società commerciali.
3. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non
economici nominato presidente dell'Agenzia è collocato fuori
ruolo.
4. Il presidente dell'Agenzia decade dalla carica qualora
entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia
cessata la condizione di incompatibilità stabilita ai sensi
del comma 2.
5. Il presidente dell'Agenzia:
a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
b) convoca e presiede il consiglio di
amministrazione;
c) sovrintende all'andamento generale
dell'Agenzia;
d) presenta al Ministro degli affari esteri i
programmi-Paese, il programma triennale di attività e la
relativa relazione programmatica nonché il bilancio preventivo
di cui all'artico1o 9, comma 6;
e) presenta al Ministro degli affari esteri il
rendiconto consuntivo e la relazione sull'attività svolta
dall'Agenzia nell'anno precedente di cui all'artico1o 9, comma
7.
Art. 12.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto
dal presidente e da otto membri, scelti fra persone di elevata
e comprovata competenza ed esperienza almeno decennale in
materia di cooperazione allo sviluppo, designati con le
seguenti modalità:
a) uno dal Ministro degli affari esteri;
b) uno dal Ministro dell'economia e delle
finanze;
c) uno dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
d) uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio;
e) uno dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;
f) uno dal Ministro della salute;
g) due di intesa tra la Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione
nazionale dei comuni italiani.
2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta
del ministro degli affari esteri; essi durano in carica tre
anni e possono essere riconfermati solo per un successivo
triennio.
3. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi
membri il vicepresidente dell'Agenzia che coadiuva il
presidente nell'ambito delle deleghe eventualmente
conferitegli dal consiglio stesso e lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento.
4. La carica di consigliere di amministrazione è
incompatibile con la condizione di dipendente dell'Agenzia
stessa e con la qualità di amministratore, o di membro degli
organi di amministrazione o dipendente di enti pubblici
economici o di società commerciali.
5. I consiglieri di amministrazione decadono dalla carica
qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina
non sia cessata la condizione di incompatibilità stabilita ai
sensi del comma 4.
6. Il consiglio di amministrazione opera in conformità con
quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 29, comma
6. Esso, in particolare:
a) delibera il programma triennale di attività
dell'Agenzia corredato della relativa relazione
programmatica;
b) delibera i programmi-Paese;
c) delibera il bilancio di previsione annuale
entro il mese di febbraio dell'anno precedente, le eventuali
note di variazione e il rendiconto consuntivo entro due mesi
dalla chiusura dell'esercizio, corredato della relazione
illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato
avanzamento delle attività;
d) delibera l'organizzazione interna e
l'articolazione funzionale dell'Agenzia;
e) stabilisce le procedure relative al
funzionamento dell'Agenzia;
f) approva le iniziative di cooperazione
finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per
l'APS;
g) delibera gli impegni di spesa;
h) delibera l'attribuzione delle deleghe al
presidente, al vice presidente, al direttore dell'Agenzia;
i) nomina il direttore dell'Agenzia;
l) nomina i dirigenti dell'Agenzia su proposta del
direttore;
m) delibera l'apertura degli uffici periferici
dell'Agenzia;
n) delibera in merito ad ogni questione che il
presidente ritenga opportuno sottoporre alla sua
attenzione.
7. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza
qualificata dei due terzi dei consiglieri sugli argomenti di
cui al comma 6, lettere a), b) ed i), e assume
tutte le altre delibere a maggioranza semplice.
8. Il consiglio di amministrazione è convocato dal
presidente almeno una volta al mese e delle sue deliberazioni
viene data notizia mediante apposito bollettino a stampa.
9. Le delibere del consiglio non sono soggette
all'approvazione o al visto di conformità dell'autorità di
vigilanza ad eccezione dei casi specificamente indicati dalla
presente legge.
10. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro degli affari esteri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, il consiglio di
amministrazione può essere sciolto in caso di accertate
deficienze tali da compromettere il normale funzionamento
tecnico-amministrativo dell'Agenzia oppure di ripetute
inosservanze degli indirizzi e delle deliberazioni della
Commissione.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 10, i poteri del
presidente e del consiglio di amministrazione sono esercitati
da un commissario nominato con il medesimo decreto di
scioglimento del consiglio.
12. Il consiglio di amministrazione deve essere
ricostituito secondo le modalità di cui al presente articolo
entro sei mesi dalla nomina del commissario di cui al comma
11.
Art. 13.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri effettivi e da tre supplenti, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali un revisore
effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente
designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre
anni ed è rinnovabile per un solo triennio. Esso può assistere
alle riunioni del consiglio di amministrazione.
3. Il collegio dei revisori dei conti:
a) provvede al riscontro degli atti di gestione,
accerta la regolare tenuta dei libri contabili e delle
scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa;
b) redige una relazione sul rendiconto
consuntivo.
Art. 14.
(Comitato consultivo per la ricerca e la
formazione).
1. Il comitato consultivo per la ricerca e la formazione,
di seguito denominato "comitato consultivo", è composto dal
presidente dell'Agenzia e da dieci membri, scelti fra persone
di elevata professionalità e comprovata esperienza nei settori
della ricerca e della formazione riferiti all'attività di
cooperazione allo sviluppo, designati con le seguenti
modalità:
a) tre dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
b) due dal Ministro della salute;
c) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio;
d) uno dal Ministro delle politiche agricole e
forestali;
e) uno dal presidente dell'Accademia nazionale dei
lincei;
f) uno dal presidente del Consiglio nazionale
delle ricerche.
2. I membri del comitato consultivo sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta
del Ministro degli affari esteri; essi durano in carica tre
anni e possono essere riconfermati solo per un successivo
triennio.
3. La carica di membro del comitato consultivo è
incompatibile con quella di dipendente dell'Agenzia.
4. Il comitato consultivo elegge fra i suoi membri il
vicepresidente che coadiuva il presidente nell'espletamento
dei compiti deferitigli dal comitato consultivo stesso e lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
5. Il comitato consultivo opera in conformità con quanto
stabilito nello statuto di cui all'articolo 29, comma 6. Esso,
in particolare:
a) collabora alla definizione delle linee guida
dell'attività di cooperazione allo sviluppo con particolare
riferimento agli aspetti della formazione e della ricerca nei
settori di competenza dei suoi membri;
b) esprime pareri in merito alle iniziative e ai
programmi bilaterali e multilaterali a rilevante componente di
formazione e di ricerca interamente o parzialmente finanziati
dall'Agenzia;
c) esprime pareri in merito alle attività di cui
all'articolo 9, commi 13 e 14, e ad ogni altra questione che
il presidente ritenga opportuno sottoporre ad esso.
6. I pareri del comitato consultivo sono assunti a
maggioranza semplice.
7. Il comitato consultivo è convocato dal presidente
almeno una volta al mese. Alle riunioni del comitato
consultivo possono essere chiamati a partecipare con funzione
consultiva il direttore e il personale dell'Agenzia.
Art. 15.
(Emolumenti degli organi dell'Agenzia).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono determinati gli emolumenti del presidente, dei membri del
consiglio di amministrazione, dei componenti del collegio dei
revisori dei conti e dei membri del comitato consultivo
dell'Agenzia.
Art. 16.
(Direttore generale).
1. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal
consiglio di amministrazione ed è scelto fra persone di
elevata e comprovata competenza ed esperienza almeno decennale
in materia di cooperazione allo sviluppo e di significativa
esperienza nei settori gestionale, amministrativo e della
organizzazione del personale; dura in carica quattro anni e
può essere riconfermato solo per un successivo quadriennio. Il
licenziamento, la revoca della nomina o la sospensione del
mandato sono disposti dal consiglio di amministrazione.
2. Il direttore generale è dipendente dell'Agenzia; il suo
trattamento economico è stabilito dal consiglio di
amministrazione.
3. Il direttore generale dell'Agenzia:
a) partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di
iniziativa e di proposta;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione;
c) predispone lo schema del bilancio preventivo e
del rendiconto consuntivo da sottoporre al consiglio di
amministrazione;
d) sovrintende all'attività dell'Agenzia e ne è
responsabile nei confronti del consiglio di
amministrazione;
e) esercita ogni altro compito inerente alla
gestione dell'Agenzia che gli è attribuito dal consiglio di
amministrazione e non è riservato ad un altro organo
dell'Agenzia stessa.
Art. 17.
(Personale dell'Agenzia).
1. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa affidati
dalla presente legge, l'Agenzia si avvale di proprio personale
dipendente.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del
personale dipendente dell'Agenzia presso la sede centrale e
presso i suoi uffici all'estero sono regolati sulla base di un
contratto collettivo di lavoro di diritto privato che tiene
conto della specifica attività di competenza dell'Agenzia
nonché dei criteri e dei parametri applicati al riguardo
dall'Unione europea, da stipulare con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Alla contrattazione partecipa una delegazione dell'Agenzia
appositamente nominata dal consiglio di amministrazione.
3. Il personale dipendente dell'Agenzia è assunto a tempo
indeterminato mediante la procedura di selezione stabilita dal
contratto collettivo di cui al comma 2, tenendo conto in via
prioritaria della competenza e dell'esperienza specifica
maturata presso istituzioni governative o internazionali
operanti nell'ambito dell'APS. Per il personale cui sono
attribuiti incarichi dirigenziali tale esperienza,
opportunamente documentata, non può essere inferiore ad un
decennio.
4. In sede di prima attuazione della presente legge il
personale dipendente dell'Agenzia è costituito dal personale
di cui agli articoli 12, comma 3, e 16, comma 1, lettera
e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio
presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
del Ministero degli affari esteri alla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Il rapporto di lavoro dipendente dall'Agenzia è
incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico e con
l'esercizio di qualunque professione o industria nonché di
qualsiasi attività, anche occasionale, in conflitto con gli
interessi e con i compiti dell'Agenzia stessa.
6. Il personale dipendente dell'Agenzia, su delibera del
consiglio di amministrazione, può essere distaccato per
periodi limitati di tempo presso organismi internazionali che
perseguono le finalità della presente legge.
7. L'Agenzia può altresì avvalersi, per specifici
incarichi da svolgere in Italia e all'estero, di:
a) personale dipendente dell'amministrazione dello
Stato, degli enti locali, degli enti pubblici non economici
nonché di docenti universitari, di docenti delle scuole di
ogni ordine e grado, e di magistrati;
b) personale di cittadinanza italiana o degli
Stati membri dell'Unione europea o di Paesi beneficiari
dell'APS ai sensi della presente legge, assunto mediante
contratto a termine di diritto privato sulla base di criteri e
di parametri stabiliti dal consiglio di amministrazione
dell'Agenzia tenuto conto dei criteri e dei parametri
osservati al riguardo dall'Unione europea.
8. I criteri per la messa a disposizione del personale di
cui al comma 7, lettera a), ivi inclusi il trattamento
economico, assicurativo, previdenziale e assistenziale, la
durata, i limiti dell'incarico e l'equiparazione del servizio
prestato all'estero a quello di istituto, sono stabiliti con
apposito decreto dei Ministri competenti.
9. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente
legge non è ammesso il ricorso a personale militare o di
polizia né il personale impiegato dall'Agenzia può in alcun
modo essere coinvolto in attività militari o di polizia.
Art. 18.
(Attestato di fine servizio).
1. Al termine del servizio l'Agenzia, su richiesta degli
interessati, provvede a rilasciare al personale che ha
prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e
25 un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la
durata e la natura del servizio prestato.
2. L'attestato di fine servizio costituisce titolo
preferenziale di valutazione, equiparato al servizio prestati
presso la pubblica amministrazione:
a) nella formazione delle graduatorie dei concorsi
pubb1ici per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli
enti pubblici;
b) nell'ammissione agli impieghi privati,
compatibilmente con le disposizioni generali vigenti in
materia di collocamento.
3. Il periodo di servizio prestato ai sensi del comma 1 è
altresì computato per l'elevazione del limite massimo di età
ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività
di servizio prestate all'estero dal personale di cui al comma
i sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per
intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate
nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di
servizio, per la progressione della carriera, per il
trattamento di quiescenza e di previdenza nonché per
l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.
Art. 19.
(Struttura organizzativa e regolamento
dell'Agenzia).
1. La struttura organizzativa e il regolamento che
disciplina il funzionamento dell'Agenzia sono deliberati dal
consiglio di amministrazione entro due mesi dall'approvazione
dello statuto di cui all'articolo 29, comma 6.
2. Nell'ambito della struttura organizzativa dell'Agenzia,
basata su divisioni geografiche e dotata di tutte le
competenze necessarie al corretto ed efficiente espletamento
dei compiti di istituto ad essa affidati ai sensi della
presente legge, sono
previsti, in particolare:
a) un servizio di informazione e di comunicazione,
finalizzato, in particolare, ad assicurare l'accesso pubblico
alla documentazione e alla banca dati dell'Agenzia, collegato
in rete telematica con la struttura interna e con gli uffici
dell'Agenzia all'estero;
b) un servizio a supporto delle attività di
cooperazione decentrata;
c) un servizio di valutazione e di controllo
interni della efficienza e della qualità
tecnico-amministrativa dell'azione dell'Agenzia, a supporto
dell'attività del consiglio di amministrazione.
Art. 20.
(Cassa depositi e prestiti).
1. Alla Cassa depositi e prestiti è attribuita la
competenza della gestione finanziaria e contabile del Fondo
unico per l'APS che essa esercita in attuazione del
regolamento di cui all'articolo 6, comma 6, e di una
convenzione stipulata con l'Agenzia entro un mese dalla data
di entrata in vigore del medesimo regolamento.
2. Fra le competenze della Cassa depositi e prestiti
rientrano quelle previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
e successive modificazioni, relative all'erogazione dei
crediti di aiuto.
3. Le operazioni relative al Fondo unico per l'APS, sono
effettuate dalla Cassa depositi e prestiti esclusivamente su
disposizioni e ordinativi dell'Agenzia.
4. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Cassa
depositi e prestiti predispone e presenta all'Agenzia il
rendiconto consuntivo del Fondo unico per l'APS corredato di
una dettagliata relazione illustrativa.
5. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa
attribuiti dalla presente legge, l'Agenzia può avvalersi della
Cassa depositi e prestiti per attività di consulenza
specialistica nei settori di competenza, nei termini e secondo
le modalità indicati in una apposita convenzione da stipulare
entro sei mesi dall'approvazione dello statuto di cui
all'articolo 29, comma 6.
Art. 21.
(Annullamento di crediti concessi dall'Italia a titolo di
aiuto).
1. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei PVS a
più basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a titolo
di aiuto allo sviluppo ai sensi delle leggi 24 maggio 1977, n.
227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7 e 26
febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, possono
essere annullati in applicazione di specifiche norme di legge
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. L'attività di cooperazione allo sviluppo nei confronti
dei Paesi che beneficiano dell'annullamento, ai sensi del
comma 1, è effettuata con finanziamenti a dono salva diversa e
motivata determinazione adottata dal Consiglio dei ministri in
relazione ai mutamenti favorevoli delle condizioni del Paese
beneficiario.
Art. 22.
(Agevolazioni fiscali ed esenzioni tributarie).
1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da
persone fisiche giuridiche in favore delle organizzazioni non
governative di cui all'articolo 23 sono deducibili dal reddito
imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche disciplinata dal titolo I del testo unico
sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche di cui al titolo II del medesimo testo unico, e
successive modificazioni, nella misura massima del 2 per cento
di tali redditi.
2. Le esenzioni fiscali di cui al comma 1 si applicano
altresì a donazioni, lasciti, legati e liberalità erogati a
favore del Fondo unico per l'APS.
3. L'acquisto di beni e di servizi destinati alla
realizzazione all'estero di iniziative di cooperazione in
attuazione e per le finalità della presente legge non è
soggetto all'imposta sul valore aggiunto.
4. L'importazione in Italia di merci provenienti dai Paesi
beneficiari ai sensi della presente legge, destinate a essere
commercializzate nei circuiti del commercio equo e solidale, è
effettuata in esenzione da imposte doganali e di importazione
a condizione che l'Agenzia ne certifichi all'origine la
produzione prevista e realizzata nell'ambito di iniziative di
cooperazione allo sviluppo totalmente o parzialmente
finanziate con le risorse del Fondo unico per l'APS.
5. Le organizzazioni non governative che intendono
avvalersi dei benefici di cui al comma 4 sono iscritte, su
loro richiesta, in un apposito registro nazionale istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
dello stesso ministero emanato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Ai fini
dell'iscrizione nel registro, tali organizzazioni devono:
a) essere costituite con atto pubblico ai sensi
del codice civile e avere come finalità statutarie
l'effettuazione del commercio equo e solidale nonché il
perseguimento della solidarietà internazionale e della
cooperazione allo sviluppo;
b) dimostrare di aver svolto attività di commercio
equo e solidale da almeno tre anni e di non aver alcun
collegamento con soggetti italiani e stranieri aventi finalità
di lucro;
c) dimostrare che il numero dei soci lavoratori è
superiore a quello dei lavoratori non soci e che al loro
interno non vi sono soci sovventori.
Art. 23.
(Organizzazioni non governative).
1. Le organizzazioni non governative, attive nel settore
della cooperazione internazionale con i PVS, possono proporre
iniziative rientranti nelle finalità della presente legge ed
essere ammesse a fruire dei relativi benefici a condizione
che:
a) siano costituite con atto pubblico ai sensi
degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile ed abbiano
personalità giuridica in Italia o un rappresentante legale di
cittadinanza italiana;
b) siano dotate di bilancio certificato e possano
dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità;
c) il loro statuto contempli come attività
principale quella di svolgere cooperazione allo sviluppo o di
solidarietà internazionale a favore delle popolazioni dei PVS,
oltre alla formazione e all'educazione allo sviluppo.
Rientrano in tale ambito: la realizzazione di progetti e di
programmi a termine nei PVS; iniziative di credito rotativo
fiduciario per attività di autosviluppo; interventi di
emergenza; la promozione del commercio equo e solidale e di
risparmio etico per il credito fiduciario nei PVS; ogni altra
attività atta a promuovere le finalità di cui all'articolo
1;
d) non perseguano finalità di lucro; non siano in
alcun modo collegate a soggetti pubblici o privati, italiani e
stranieri, aventi scopo di lucro; non ricevano da uno stesso
donatore o da più donatori finanziariamente collegati a
contributi o a donazioni in denaro, in beni e in servizi
eccedenti il 10 per cento del loro bilancio;
e) prevedano l'obbligo statutario di destinare
tutti i proventi, anche quelli commerciali ovvero discendenti
da una qualunque forma di autofinanziamento, alle finalità
statutarie che le abilitano ad essere soggetti di attività di
cooperazione internazionale con i PVS;
f) siano in grado di dimostrare almeno un triennio
di attività di cooperazione allo sviluppo nei PVS con
esperienza operativa diretta e con una soddisfacente capacità
organizzativa.
2. Le organizzazioni non governative in possesso dei
requisiti di cui al comma 1 sono, a loro richiesta, iscritte
in un apposito albo tenuto presso l'Agenzia per una durata di
tre anni, rinnovabile in costanza dei requisiti. Esse possono
accedere ad uno o più dei seguenti benefici:
a) il finanziamento completo delle attività, a
valere sul Fondo unico per l'APS, fino al limite massimo di
250.000 euro annui, eventualmente aggiornabili in sede di
definizione della programmazione triennale dell'Agenzia, per
interventi e per progetti di piccola portata, ivi compresi
quelli di formazione e di informazione allo sviluppo in
Ita1ia, con i limiti e le modalità previsti nel settore
dall'Unione europea e a condizione che le organizzazioni non
governative proponenti possano dimostrare di aver operato con
successo nei PVS in tre degli ultimi cinque anni;
b) il cofinanziamento, a valere sul Fondo unico
per l'APS, per la realizzazione di iniziative di cooperazione
internazionale da loro promosse fino al limite massimo del 75
per cento dei costi previsti, a condizione che il soggetto
proponente assicuri il finanziamento di almeno il 15 per cento
dei costi diretti;
c) l'accesso alle condizioni previste per i
crediti di aiuto ad una riserva non inferiore al 3 per cento
del Fondo rotativo di cui al1'articolo 6, comma 3, per la
concessione di microcrediti fiduciari nei PVS, secondo i
criteri stabiliti da1l'Agenzia e le procedure indicate dalla
Cassa depositi e prestiti;
d) le esenzioni fiscali di cui a1l'articolo 22.
3. Le organizzazioni non governative beneficiarie di un
contributo o di un credito di aiuto, ai sensi del comma 2,
lettere b) e c), devono dimostrare a consuntivo
l'intero valore dell'iniziativa e documentare la copertura dei
relativi costi dichiarando i contributi pubblici e privati, la
compartecipazione di partner ed i propri apporti in
denaro, in beni e in servizi purché certificati. Il contributo
è erogabile secondo le seguenti modalità:
a) la prima rata, dietro presentazione del
programma completo di utilizzo dei fondi e di parametri
accertabili per la valutazione del conseguimento dei risultati
della iniziativa di cooperazione;
b) i ratei successivi, dopo la presentazione di
una relazione informativa sullo stato di avanzamento delle
attività, della documentazione contabile giustificativa
dell'intero ammontare del contributo già ricevuto e della
documentazione contabile o di altra idonea giustificazione
dell'intero costo delle iniziative già poste in essere.
4. Le variazioni di utilizzazione del contributo o del
credito di aiuto di cui al comma 3 rispetto a quanto
originariamente stabilito, devono essere esplicitamente
approvate dall'Agenzia; esse si intendono comunque approvate
scaduti tre mesi dalla richiesta formulata dall'organizzazione
non governativa.
5. L'Agenzia è tenuta a controllare la rispondenza al vero
di quanto dichiarato dal soggetto interessato ai sensi dei
commi 3 e 4, nonché a valutare il conseguimento in Italia e
all'estero degli obiettivi per i quali è stato erogato il
contributo o il credito di aiuto.
6. L'organizzazione non governativa, titolare di un
contributo o di un credito di aiuto ai sensi del presente
articolo, è tenuta a restituire i residui attivi risultanti
dalla differenza tra l'ammontare ricevuto a titolo di
contributo o di credito e quello risultante dalla
documentazione contabile delle spese sostenute per la
realizzazione del programma ovvero la quota ammessa a
contribuzione dell'intero programma, al netto di eventuali
interessi legali.
7. Le organizzazioni non governative iscritte all'albo di
cui al comma 2, in conformità a quanto stabilito da un
apposito decreto del Ministro degli affari esteri, possono
partecipare come enti esecutori a particolari iniziative
individuate dall'Agenzia secondo criteri concorsuali
chiaramente formulati e ispirati comunque a privilegiare
l'efficienza organizzativa, l'esperienza già maturata nel
settore di intervento e nel Paese beneficiario nonché il
maggiore rispetto possibile delle procedure adottate in casi
analoghi dall'Unione europea.
8. Alle iniziative nei PVS promosse dalle organizzazioni
non governative, finanziate ai sensi del comma 2, lettere
a) e b), è destinato non meno del 10 per cento dei
finanziamenti a dono per ciascun triennio.
Art. 24.
(Volontariato internazionale).
1. Ai sensi della presente legge, sono considerati
volontari internazionali i cittadini maggiorenni italiani
ovvero di cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione
europea che, in possesso di idonei requisiti fisici e
professionali, hanno contratto l'obbligazione di svolgere
attività di volontariato con un soggetto di cooperazione non
governativa nei PVS o in Paesi ad economia di transizione,
nell'ambito di progetti di sviluppo e di solidarietà
internazionali, comunque finanziati e riconosciuti
dall'Agenzia conformi alle finalità di cui all'articolo 1.
2. La durata del contratto di cui al comma 1 per coloro
che non hanno fatto esperienza precedente nel settore, non può
essere inferiore a quella prevista dalla legge per il servizio
civile nei casi di obiezione di coscienza; in tale fattispecie
è parte integrante del contratto, oltre al servizio, da
prestare in loco, anche un periodo aggiuntivo non
superiore a tre mesi da destinare alla formazione e alla
specializzazione professionali.
3. Nei casi in cui l'aspirante volontario ha già maturato
almeno un triennio di attività nei PVS o in Paesi ad economia
di transizione, la durata del contratto è commisurata
esclusivamente alle necessità del progetto nell'ambito del
quale esso è chiamato ad operare.
4. Il rapporto tra il volontario internazionale e
l'organizzazione di cooperazione non governativa è regolato da
uno specifico contratto; esso deve designare l'iniziativa di
cooperazione nella quale il volontario è inserito, l'eventuale
periodo di formazione, la durata effettiva della prestazione
richiesta in loco nonché il trattamento economico,
previdenziale e assicurativo garantito.
5. Il trattamento economico del volontario è fissato nel
contratto tenuto conto dei massimali indicati annualmente
dall'Agenzia, della qualificazione e dell'anzianità
professionali del volontario nonché della durata del suo
impegno nei PVS.
6. La qualifica di volontario internazionale è attribuita
con la registrazione del contratto da parte dell'Agenzia cui è
trasmesso, a cura dell'organizzazione non governativa
contraente, entro trenta giorni dalla firma e comunque prima
dell'inizio del servizio di cooperazione. L'Agenzia, dopo la
verifica della conformità del contratto a quanto previsto dal
presente articolo, ne trasmette copia al Ministero degli
affari esteri per l'inoltro alla delegazione diplomatica
territorialmente competente e al proprio ufficio di
rappresentanza, se istituito, ai fini della supervisione e del
controllo dell'attività svolta dal volontario.
7. I volontari internazionali, ad esclusione di quelli
posti in aspettativa in quanto dipendenti da amministrazioni o
da enti pubblici, sono iscritti a cura dell'Agenzia
all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione
per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie,
ferma restando l'inesistenza degli obblighi contributivi a
carico diretto dei volontari. L'Agenzia provvede direttamente
al versamento degli importi presso il fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti; i relativi oneri sono a carico del
Fondo unico per l'APS.
8. Gli importi dei contributi previdenziali sono
commisurati ai massimali stabiliti annualmente dall'Agenzia; i
volontari e i loro familiari a carico sono altresì assicurati
contro i rischi di infortuni e di malattia, compresa la morte,
con polizza a loro favore e secondo condizioni stabilite
annualmente dall'Agenzia.
9. Nel caso in cui il volontario sia dipendente da
un'amministrazione o da un ente pubblico e sia stato posto in
aspettativa ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a),
il trattamento previdenziale e assicurativo rimane a carico
dell'organismo di appartenenza e il relativo importo è
rimborsato allo stesso sia per la parte di competenza sia per
quella carico del lavoratore.
Art. 25.
(Diritti dei volontari internazionali).
1. Il titolare della qualifica di volontario
internazionale ai sensi dell'articolo 24, ha diritto:
a) al collocamento in aspettativa senza assegni,
se dipendente da un'amministrazione o da un ente pubblico,
nell'ambito di specifici contingenti determinati per una
durata triennale dai Ministri competenti. Il periodo trascorso
in aspettativa è produttivo di effetti ai fini della
progressione della carriera, degli scatti di anzianità e del
trattamento di quiescenza e di previdenza;
b) al rilascio, da parte dell'Agenzia,
dell'attestato per il servizio di volontariato prestato,
costituente, a parità di altre condizioni, titolo
preferenziale di valutazione nelle graduatorie per i concorsi
pubblici e per l'ammissione agli impieghi privati, ferme
restando le disposizioni vigenti in materia di
collocamento;
c) un periodo di ferie ordinario pari a trenta
giorni per ogni anno di servizio prestato, compatibilmente con
le esigenze della attività affidata al volontario e previa
autorizzazione dell'organizzazione non governativa nonché a un
periodo straordinario di durata massima pari a venti giorni in
caso di gravi e comprovate motivazioni familiari, di salute,
per matrimonio ovvero per l'esercizio dei diritti politici. I
periodi di ferie ordinarie e straordinarie sono considerati
utili ai fini del computo della durata del servizio prestato
dal volontario;
d) alla conservazione del posto di lavoro in
conformità alle disposizioni vigenti relative ai lavoratori
chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino
del rinvio del servizio militare ai sensi della presente
legge;
e) al rinvio del servizio militare, qualora
soggetto all'obbligo di leva e arruolato, che è concesso dal
Ministero della difesa, in tempo di pace, per la durata
dell'attività di cooperazione internazionale in un PVS;
f) alla dispensa definitiva dall'obbligo di leva
qualora la durata della prestazione, nell'ambito di un
progetto di cooperazione internazionale in un PVS, risulti
uguale o superi quella fissata per il servizio civile degli
obiettori di coscienza.
2. L'Agenzia provvede a segnalare al Ministero della
difesa i rinvii e a richiedere le dispense, secondo condizioni
e criteri indicati con apposito decreto dal Ministro della
difesa da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Gli obiettori di coscienza hanno diritto a prestare il
proprio servizio civile come volontari, con l'impegno di
svolgere attività nei PVS per un periodo almeno pari a un
anno.
4. Alle imprese private che concedono a propri dipendenti
l'aspettativa senza assegni per l'esecuzione di una
prestazione di volontariato in un PVS, è concessa la facoltà
di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo
determinato.
Art. 26.
(Doveri dei volontari internazionali)
1. L'attività dei volontari internazionali, impegnati in
programmi di cooperazione finanziati ai sensi della presente
legge, è sottoposta al controllo e alla vigilanza della
rappresentanza diplomatica e dell'ufficio dell'Agenzia
competenti territorialmente, cui compete inoltre l'obbligo di
registrare l'inizio e la conclusione della prestazione dei
volontari stessi.
2. Il Ministro degli affari esteri dispone il rimpatrio di
un volontario:
a) quando amministrazioni, istituti, enti od
organismi per i quali il volontario presta la sua opera in un
determinato Paese cessano la loro attività ovvero la riducono
in modo tale da non essere più in grado di trarre giovamento
dalla prestazione prevista;
b) quando le condizioni del Paese nel quale il
volontariato presta la propria opera mutano in modo tale da
impedire la prosecuzione o il regolare svolgimento
dell'attività.
3. Le organizzazioni non governative possono risolvere
anticipatamente il contratto con un volontario, disponendone
il rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni
assunti, previa autorizzazione dell'Agenzia.
Art. 27.
(Assistenza ai volontari rientrati).
1. L'Agenzia, anche attraverso specifici accordi con
soggetti esterni, assicura un servizio di orientamento e di
reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari
internazionali rientrati in Italia.
Art. 28.
(Cooperazione decentrata).
1. Le regioni, le province autonome, le province e i
comuni, singolarmente, in consorzio tra loro, ovvero collegati
con amministrazioni omologhe di altri Paesi membri dell'Unione
europea possono promuovere e finanziare, su specifico capitolo
del proprio bilancio, nell'ambito di quanto previsto dalla
presente legge nonché dagli accordi e dalle relazioni
internazionali stabiliti dallo Stato italiano, iniziative di
cooperazione decentrata e di solidarietà internazionale per
favorire l'interscambio con amministrazioni periferiche e con
agenzie locali nei PVS. Tali iniziative sono inquadrate nei
programmi predisposti dall'Agenzia per le attività di
cooperazione e di solidarietà internazionali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere inserite
in accordi quadro e coordinate dai soggetti proponenti, nel
rispetto delle norme vigenti, anche a carattere locale, e
degli ambiti territoriali; a tali soggetti spetta, inoltre,
favorire e coordinare la partecipazione dei piccoli e medi
organismi di natura economica e sociale presenti nei territori
di competenza e nei settori coinvolti dalle attività di
cooperazione decentrata, al fine di stabilire collegamenti
operativi con analoghe realtà presenti nei Paesi
beneficiari.
3. Per il raggiungimento delle finalità delle iniziative
di cooperazione internazionale decentrata i soggetti promotori
e finanziatori di cui al comma 1 possono inviare in missione,
con propria autonoma delibera, personale dipendente; qualora
una organizzazione non governativa partecipi all'iniziativa di
cooperazione decentrata, il suo personale può usufruire della
qualifica di volontario internazionale, con i benefici e con
gli obblighi previsti dalla presente legge.
4. Per il finanziamento di iniziative di cooperazione
decentrata le regioni, le province autonome, le province e i
comuni possono accedere a contributi e a cofinanziamenti di
carattere internazionale nonché ricevere contributi e le
donazioni di carattere privato; i contributi e le donazioni in
denaro, ovvero in beni e in servizi, devoluti da persone
fisiche o giuridiche alle amministrazioni locali per finalità
di cooperazione decentrata, godono di esenzione fiscale e sono
deducibili dall'imponibile ai fini delle imposte sul reddito
delle persone fisiche e delle persone giuridiche del soggetto
interessato fino al 2 per cento dello stesso ammontare
imponibile. Gli acquisti di beni e servizi per tali iniziative
non hanno carattere commerciale e sono esenti da imposte.
5. Le province e i comuni sono autorizzati a destinare
allo specifico capitolo del bilancio di previsione per il
finanziamento di iniziative di cooperazione decentrata fino
allo 0,8 per cento della somma dei primi tre titoli delle
entrate correnti; le regioni possono istituire e alimentare
tale capitolo di spesa tramite apposita legge regionale.
6. L'Agenzia può cofinanziare le attività di cooperazione
decentrata tra comunità locali italiane e comunità locali dei
Paesi beneficiari comprese nell'ambito della programmazione
triennale predisposta sulla base degli indirizzi stabiliti in
sede governativa e parlamentare; in particolare, l'inserimento
di iniziative di cooperazione decentrata nei programmi-Paese,
per le finalità di cui al presente comma, può avvenire su
autonoma decisione dell'Agenzia ovvero su richiesta di uno o
più dei soggetti locali di cui al comma 1. In tale ultimo
caso, i soggetti della cooperazione decentrata già attivi nel
Paese beneficiario partecipano al tavolo di concertazione che
ha la finalità di stabilire le strategie e di definire le
iniziative meritevoli di essere inserite nella programmazione
triennale.
7. Le attività di cooperazione decentrata che rientrano
nella programmazione triennale nonché gli interventi di
emergenza, di riabilitazione, di formazione o di informazione
e di educazione allo sviluppo in Italia possono essere
cofinanziate in misura variabile fino ad un massimo del 75 per
cento del loro costo in base alla valutazione preventiva
effettuata dall'Agenzia. Le iniziative di cooperazione
decentrata che godono del cofinanziamento dell'Agenzia sono
soggette al controllo e al monitoraggio della stessa Agenzia e
i soggetti proponenti di cui al comma 1 sono tenuti a
presentare la rendicontazione dei costi complessivamente
sostenuti.
8. L'Agenzia, sulla base delle indicazioni eventualmente
ricevute in sede governativa e parlamentare, stabilisce per
ogni triennio di riferimento il valore percentuale massimo del
Fondo unico per l'APS da destinare alle iniziative di
cooperazione decentrata, individuando le tematiche prioritarie
sulle quali devono essere sviluppate tali attività.
Art. 29.
(Norme transitorie e finali).
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i Presidenti delle Camere, di intesa tra loro,
provvedono alla nomina dei membri della Commissione.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si
provvede, ai sensi della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e
successive modificazioni, alla nomina di un commissario
straordinario del Governo con il compito di assicurare la
continuità dell'azione amministrativa in essere e derivante
dalle vigenti disposizioni legislative in materia di APS, fino
al suo completo trasferimento all'Agenzia, secondo le modalità
di cui al presente articolo.
3. Per l'espletamento dei propri compiti, il commissario
di cui al comma 2, si avvale delle risorse e delle strutture
esistenti presso il Ministero degli affari esteri in
attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni, cui è preposto per la durata del mandato; le
risorse necessarie sono assicurate dallo stesso Ministero
degli affari esteri che mantiene la specifica unità
previsionale di base sul proprio bilancio.
4. Il commissario di cui al comma 2 del presente articolo
rimane in carica un anno, prorogabile in caso di mancato
completamento dei compiti di cui al medesimo comma 2, su
motivata indicazione della Commissione.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono nominati gli organi dell'Agenzia. Il
consiglio di amministrazione è convocato entro quindici giorni
dalla sua nomina e procede entro i successivi trenta giorni
alla designazione del direttore generale.
6. Entro tre mesi dalla istituzione degli organi, ai sensi
del comma 5, l'Agenzia provvede alla redazione del proprio
statuto sottoponendolo, per il tramite del Ministro degli
affari esteri, all'esame della Commissione, che si pronuncia
in merito entro trenta giorni.
7. L'agenzia provvede, di intesa con la Cassa depositi e
prestiti, alla istituzione del Fondo unico per l'APS, in
attuazione del regolamento adottato con proprio decreto dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
8. L'istituzione del Fondo unico per l'APS presso il Medio
credito centrale è comunicata al Ministero dell'economia e
delle finanze che provvede, entro trenta giorni, a trasferirvi
le risorse in essere nelle unità previsionali di base che
concorrono a formare l'APS in tutte le sue forme, che sono
conseguentemente soppresse. Presso il Fondo unico per l'APS
sono trasferite altresì le risorse di cui all'articolo 6 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificato dall'articolo
42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
istituire una apposita unità previsionale di base del proprio
bilancio sulla quale stanziare le risorse destinate ad
alimentare il Fondo unico per l'APS.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Agenzia provvede alla propria dotazione
organica e a quanto altro ritenuto necessario per
l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dalla presente
legge.
11. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri
un apposito ufficio stralcio, cui sono demandate
esclusivamente le attività inerenti la chiusura dei
contenziosi in essere e gli interessi per ritardato pagamento
maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge. Per i soli aspetti di natura tecnica,
l'ufficio stralcio può avvalersi dell'Agenzia.
12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino alla prima riunione del consiglio di amministrazione
dell'Agenzia, il Ministero degli affari esteri provvede
all'inventario dettagliato delle attività in essere ai sensi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni evidenziando quelle gravate da contenzioso.
L'inventario costituisce la base per il passaggio delle
consegne tra il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia.
13. Completati gli adempimenti previsti al comma 10, su
richiesta dell'Agenzia, è attuato il passaggio delle consegne
di cui al comma 12, ad eccezione di quelle gravate di
contenzioso alle quali si applica il comma 11. Le modalità
dell'operazione, che deve essere completata entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite di comune accordo tra il commissario straordinario
di cui al comma 2 e l'Agenzia; la documentazione relativa alle
attività conferite all'Agenzia è trasferita contestualmente.
L'Agenzia subentra al Ministero degli affari esteri nei
rapporti in essere con i terzi, relativamente alle sole
attività trasferite.
14. Il Ministero degli affari esteri provvede
tempestivamente ad impartire le opportune direttive alle
rappresentanze diplomatiche affinché inoltrino idonea
informativa ai partner bilaterali e multilaterali
sull'attuazione del comma 13.
15. Le iniziative non perfezionate amministrativamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se
già deliberate e decretate, sono sottoposte al riesame
dell'Agenzia che, ove ne ravvisi la validità, ne assicura
l'esecuzione. In caso contrario, le medesime iniziative
possono essere annullate ovvero riformulate dando motivata
comunicazione a tutte le parti in causa.
16. All'atto della istituzione dei propri organi,
l'Agenzia subentra altresì al Ministero degli affari esteri
nei rapporti contrattuali in essere con il personale a
contratto di cui agli articoli 12 e 16, comma 1, lettera
e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla
loro naturale scadenza che, se anteriore, è prorogata fino ad
un anno dalla medesima data di entrata in vigore. Tale
persona1e è trasferito presso l'Agenzia secondo modalità e
tempi stabiliti dall'Agenzia stessa, di intesa con il
commissario straordinario di cui al comma 2, comunque entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17. Sono abrogati:
a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;
c) l'artico1o 8 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116, e
successive modificazioni;
d) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n.
412;
e) la legge 6 febbraio 1992, n. 180;
f) l'articolo 19 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo
1993, n. 68;
g) la legge 16 luglio 1993, n. 255;
h) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n.
559, e successive modificazioni;
i) il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994,
n. 121, e successive modificazioni;
l) il comma 4 dell'articolo 6 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 373;
m) gli articoli 4, 9 e 11 del decreto-legge 1^
luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 426.
18. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.