XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3956
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in considerazione dei
compiti istituzionali e derivanti dai rispettivi ordinamenti
delle Forze armate e delle Forze di Polizia è istituito un
autonomo comparto di negoziazione e di concertazione,
denominato "difesa e sicurezza", al fine di disciplinare i
contenuti del rapporto d'impiego del relativo personale.
Art. 2.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante norme per la disciplina delle procedure di
negoziazione e di concertazione di cui all'articolo 1 della
presente legge, apportando disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono
osservati i seguenti prinćpi e criteri direttivi:
a) previsione di distinte modalità per i
procedimenti di negoziazione e di concertazione relativamente
al personale ad ordinamento civile ed a quello ad ordinamento
militare; tali procedimenti sono conclusi con provvedimenti i
cui contenuti sono recepiti in decreti del Presidente della
Repubblica, distinti, comunque, per il comparto sicurezza
riguardante le Forze di Polizia ad ordinamento civile e ad
ordinamento militare e per il comparto difesa riguardante il
personale delle Forze armate;
b) i contenuti del rapporto d'impiego dei
dirigenti civili e militari devono essere disciplinati,
nell'ambito dei procedimenti di cui alla lettera a),
mediante apposite e distinte modalità, anche con riferimento
alla partecipazione delle rappresentanze di tale personale;
c) il Ministro per la funzione pubblica, in
qualità di presidente, il Ministro dell'economia e delle
finanze ed i Ministri rispettivamente competenti, o i
sottosegretari di Stato da loro delegati, compongono le
delegazioni di parte pubblica che partecipano ai procedimenti
di cui alla lettera a);
d) le delegazioni di parte sindacale che
partecipano ai procedimenti di negoziazione sono composte dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative
a livello nazionale operanti nell'ambito delle Forze di
Polizia ad ordinamento civile;
e) la partecipazione delle rappresentanze militari
ai procedimenti di concertazione interministeriale è
assicurata in modo da garantire il ruolo e l'autonomia
istituzionale ad essi attribuiti dalla specifica normativa che
li disciplina, in armonia con i prinćpi dettati dalla
giurisprudenza costituzionale in materia;
f) indicazione delle materie, che possono anche
essere diverse in relazione allo status del personale
interessato, la cui disciplina è demandata ai procedimenti
stessi, con particolare riguardo agli aspetti retributivi. E'
comunque riservato alla disciplina per legge o per atto
normativo o amministrativo emanato in base alla legge,
l'ordinamento generale delle seguenti materie:
1) organizzazione del lavoro e degli uffici;
2) procedure per la costituzione, la modificazione e
l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il
trattamento di fine servizio, con esclusione del trattamento
di fine rapporto e delle forme pensionistiche complementari,
ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
3) mobilità ed impiego del personale;
4) sanzioni disciplinari;
5) determinazione delle dotazioni organiche;
6) modi di conferimento della titolarità degli uffici
e dei comandi;
7) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali
del personale;
8) trattamento accessorio per servizi prestati
all'estero.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno,
della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e
forestali. Lo schema di decreto legislativo, sentite le
rappresentanze del personale interessato, è trasmesso alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari che si pronunciano entro
quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il
decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.
Art. 3.
1. La previsione della quantificazione dell'onere
derivante dalle procedure di negoziazione e di concertazione
dell'autonomo comparto di cui all'articolo 1 della presente
legge, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
deve essere inserita con apposita norma nella legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della citata legge
n. 468 del 1978, e successive modificazioni.