XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3956




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in considerazione dei compiti istituzionali e derivanti dai rispettivi ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di Polizia è istituito un autonomo comparto di negoziazione e di concertazione, denominato "difesa e sicurezza", al fine di disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del relativo personale.


Art. 2.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per la disciplina delle procedure di negoziazione e di concertazione di cui all'articolo 1 della presente legge, apportando disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti prinćpi e criteri direttivi:

            a) previsione di distinte modalità per i procedimenti di negoziazione e di concertazione relativamente al personale ad ordinamento civile ed a quello ad ordinamento militare; tali procedimenti sono conclusi con provvedimenti i cui contenuti sono recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, distinti, comunque, per il comparto sicurezza riguardante le Forze di Polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare e per il comparto difesa riguardante il personale delle Forze armate;

            b) i contenuti del rapporto d'impiego dei dirigenti civili e militari devono essere disciplinati, nell'ambito dei procedimenti di cui alla lettera a), mediante apposite e distinte modalità, anche con riferimento alla partecipazione delle rappresentanze di tale personale;

            c) il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Ministri rispettivamente competenti, o i sottosegretari di Stato da loro delegati, compongono le delegazioni di parte pubblica che partecipano ai procedimenti di cui alla lettera a);

            d) le delegazioni di parte sindacale che partecipano ai procedimenti di negoziazione sono composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale operanti nell'ambito delle Forze di Polizia ad ordinamento civile;

            e) la partecipazione delle rappresentanze militari ai procedimenti di concertazione interministeriale è assicurata in modo da garantire il ruolo e l'autonomia istituzionale ad essi attribuiti dalla specifica normativa che li disciplina, in armonia con i prinćpi dettati dalla giurisprudenza costituzionale in materia;

            f) indicazione delle materie, che possono anche essere diverse in relazione allo status del personale interessato, la cui disciplina è demandata ai procedimenti stessi, con particolare riguardo agli aspetti retributivi. E' comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie:

                1) organizzazione del lavoro e degli uffici;

                2) procedure per la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio, con esclusione del trattamento di fine rapporto e delle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
                3) mobilità ed impiego del personale;

                4) sanzioni disciplinari;

                5) determinazione delle dotazioni organiche;

                6) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi;

                7) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale;

                8) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero.

        3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali. Lo schema di decreto legislativo, sentite le rappresentanze del personale interessato, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.


Art. 3.

        1. La previsione della quantificazione dell'onere derivante dalle procedure di negoziazione e di concertazione dell'autonomo comparto di cui all'articolo 1 della presente legge, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, deve essere inserita con apposita norma nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.



Frontespizio Relazione