XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3946
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica, in memoria della seduta del 22 dicembre
1947, nella quale l'Assemblea costituente ha approvato la
Costituzione, istituisce il Giorno della Costituzione, da
celebrare il 22 dicembre di ogni anno.
2. Il "Giorno della Costituzione" č assunto a simbolo
della riconquistata libertā, della costruzione della
democrazia, della affermata inviolabilitā dei diritti della
persona.
3. Il "Giorno della Costituzione" č celebrato nelle scuole
di ogni ordine e grado.
Art. 2.
1. Nel "Giorno della Costituzione", le autoritā
scolastiche, di intesa con le regioni, le province e i comuni,
promuovono ogni opportuna iniziativa al fine di rievocare le
vicende storiche che hanno portato all'approvazione della
Costituzione e di riaffermare i valori delle libertā politiche
e dei diritti sociali che la stessa garantisce.
2. Negli istituti superiori č dedicata particolare cura
allo studio delle istituzioni democratiche.
3. Il testo della Costituzione, unitamente allo statuto
della regione di ubicazione della scuola o dell'istituto
scolastico, e alla Carta dei diritti dell'Unione europea, sono
illustrati e diffusi fra gli studenti.