XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3946




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La Repubblica, in memoria della seduta del 22 dicembre 1947, nella quale l'Assemblea costituente ha approvato la Costituzione, istituisce il Giorno della Costituzione, da celebrare il 22 dicembre di ogni anno.
        2. Il "Giorno della Costituzione" č assunto a simbolo della riconquistata libertā, della costruzione della democrazia, della affermata inviolabilitā dei diritti della persona.
        3. Il "Giorno della Costituzione" č celebrato nelle scuole di ogni ordine e grado.


Art. 2.

        1. Nel "Giorno della Costituzione", le autoritā scolastiche, di intesa con le regioni, le province e i comuni, promuovono ogni opportuna iniziativa al fine di rievocare le vicende storiche che hanno portato all'approvazione della Costituzione e di riaffermare i valori delle libertā politiche e dei diritti sociali che la stessa garantisce.
        2. Negli istituti superiori č dedicata particolare cura allo studio delle istituzioni democratiche.
        3. Il testo della Costituzione, unitamente allo statuto della regione di ubicazione della scuola o dell'istituto scolastico, e alla Carta dei diritti dell'Unione europea, sono illustrati e diffusi fra gli studenti.



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