XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3940
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni modificative e
integrative del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e successive modificazioni, sulla base dei principi e dei
criteri direttivi previsti dall'articolo 2 della presente
legge.
2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 deve
avvenire nel rispetto delle competenze trasferite alle regioni
e delle singole iniziative legislative regionali in
materia.
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1
il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, nonché della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di seguito denominato "Conferenza
Stato-regioni".
4. L'esercizio della delega di cui alla presente legge non
comporta complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato e delle regioni.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi di delega).
1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) perseguire la piena realizzazione del diritto
alla salute ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione;
b) completare il processo di federalismo sanitario
in base al quale allo Stato compete la funzione di indirizzo
strategico, che viene esercitata attraverso l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, e alle regioni competono le
funzioni di legislazione, di programmazione, di coordinamento
e di controllo;
c) completare il processo di aziendalizzazione
delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
d) garantire ai cittadini la libertà di scelta del
medico, dello specialista e della struttura ospedaliera a cui
rivolgersi;
e) garantire ai cittadini la libertà di scelta tra
l'iscrizione al Servizio sanitario pubblico o, alle medesime
condizioni e ai medesimi costi, ad un'assicurazione o una
mutua privata sulle malattie. Per i cittadini che non si
avvalgono di tale facoltà scatta automaticamente l'iscrizione
al Servizio sanitario nazionale. I cittadini possono
modificare nel tempo la loro scelta;
f) prevedere la potestà delle regioni di
raccogliere i contributi sanitari dei cittadini in proporzione
al reddito, finalizzati all'assegnazione di "buoni salute"
uguali su tutto il territorio nazionale e sufficienti a
coprire il costo dell'assicurazione sociale obbligatoria,
spendibile, secondo la scelta del cittadino, presso il
Servizio sanitario nazionale o una mutua o una assicurazione
privata abilitata. Sia il Servizio sanitario nazionale che le
mutue o le assicurazioni private sono abilitate ad acquistare
servizi e prestazioni dalle strutture, pubbliche o private,
che li forniscono al minor prezzo e nel modo più qualificato,
efficace ed efficiente. Le regioni che non dispongono di una
base imponibile sufficiente a soddisfare la domanda sanitaria
possono richiedere, prima dell'inizio dell'esercizio
finanziario, un'integrazione annuale di fondi allo Stato, che
li stanzia in sede di legge finanziaria, in accordo con la
Conferenza Stato-regioni e previa verifica attraverso
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali delle condizioni di
svantaggio. Le regioni interessate, entro tre mesi dalla fine
dell'esercizio finanziario, sono tenute alla presentazione al
Governo di un dettagliato rapporto sulla modalità di
utilizzazione dei fondi perequativi ricevuti;
g) regolamentare le caratteristiche dei contratti
sostitutivi dell'assistenza pubblica, al fine di vietare
pratiche indebite di scrematura del rischio o qualunque altra
pratica penalizzante nei confronti degli utenti che optano per
il regime privatistico;
h) definire entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge i livelli essenziali di assistenza
garantiti attraverso l'assicurazione sociale obbligatoria,
stipulata con il Servizio sanitario nazionale o con una mutua
o una assicurazione privata. Tale definizione deve essere
aggiornata ogni tre anni. Le regioni autonomamente determinano
i criteri e le modalità per la copertura sanitaria
complementare, prevedendo deduzioni fiscali per le spese
sostenute dai cittadini per la stipula di assicurazioni e di
mutue, le quali non possono in ogni caso fornire prestazioni
già comprese nei livelli essenziali di assistenza;
i) porre a carico del Servizio sanitario nazionale
il costo della copertura delle fasce più deboli della
popolazione per livello di reddito e per gravità o cronicità
delle malattie. Per gli altri cittadini deve essere previsto
un sistema di compartecipazione alla spesa per tutte le
prestazioni sanitarie, graduato in base al livello del reddito
dei singoli;
l) garantire la netta separazione fra soggetti
pubblici erogatori dei servizi, ovvero azienda sanitaria
locale (ASL), assicurazioni o mutue, e soggetti produttori
accreditati, pubblici, privati, e non profit. A tale
fine dalle ASL sono scorporate tutte le strutture ospedaliere
che devono essere configurate giuridicamente come società di
capitali;
m) garantire l'effettiva parità di tutti i
soggetti produttori dei servizi in concorrenza fra loro sulla
base della qualità e dell'efficienza delle prestazioni
erogate. I produttori accreditati sono finanziati
esclusivamente tramite i ricavi provenienti dalle prestazioni
da essi erogate. Le aziende ospedaliere e i produttori privati
sono remunerati attraverso un sistema tariffario prospettico.
Le regioni, le Asl e le aziende ospedaliere esercitano i
controlli sull'appropriatezza e sulle caratteristiche
qualitative delle prestazioni remunerate a tariffa;
n) prevedere la partecipazione di risorse di
fondazioni e di privati al capitale delle strutture pubbliche
di produzione;
o) completare il processo di adozione della
contabilità economico-industriale delle ASL e delle aziende
ospedaliere;
p) definire linee guida secondo criteri equi,
oggettivi e trasparenti omogenei su tutto il territorio
nazionale per l'accreditamento dei soggetti a produrre
prestazioni sanitarie per la copertura dei livelli essenziali
e dei livelli complementari di assistenza. Tali criteri sono
aggiornati ogni tre anni per l'accreditamento dei soggetti a
produrre prestazioni sanitarie per il Servizio sanitario
nazionale; i criteri per l'accreditamento devono essere
univoci su tutto il territorio nazionale. Essi possono essere
integrati, in senso migliorativo e selettivo, dalle regioni a
seconda delle peculiarità del territorio, delle
specializzazioni sanitarie più ricorrenti a livello locale e
degli orientamenti espressi dai cittadini. L'accreditamento
deve essere realizzato da soggetti terzi e indipendenti, i
quali devono garantire nel tempo i controlli e le
verifiche;
q) adottare un sistema organico di indicatori di
attività, di spesa e di risultato al fine di monitorare
costantemente e in maniera completa l'andamento della domanda
e dell'offerta di salute su tutto il territorio nazionale;
r) potenziare, in collaborazione con le regioni,
la digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale,
realizzando un canale di informazioni sanitario nazionale e
regionale in grado di fornire in tempo reale informazioni
utili a operatori e a cittadini e per consentire a questi
ultimi di esercitare effettivamente e consapevolmente la
libertà di scelta;
s) prevedere una completa autonomia da parte delle
regioni sui contratti di lavoro e sui costi dei farmaci, da
realizzare anche attraverso una contrattazione aggiuntiva
rispetto ai prezzi stabiliti a livello nazionale;
t) prevedere la privatizzazione del rapporto di
lavoro del personale sanitario al fine di introdurre
flessibilità, responsabilizzazione e valorizzazione delle
professionalità. Devono essere introdotti sistemi di
incentivazione per i medici e per la dirigenza medica sulla
base delle prestazioni raggiunte. Per i direttori generali
delle ASL e delle aziende ospedaliere che non raggiungono gli
obiettivi prefissati in termini di efficienza di gestione e di
efficacia del servizio deve essere prevista la risoluzione del
rapporto di lavoro;
u) potenziare la funzione di autorizzazione delle
prestazioni di secondo livello del medico di medicina generale
sul territorio, responsabilizzandolo attraverso l'assegnazione
di un budget di spesa individuale, controllato a livello
regionale. Devono essere previsti incentivi e sanzioni
economiche sui risultati ottenuti in termini di risparmi di
spesa e di qualità dell'assistenza;
v) prevedere entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge l'attivazione di tutti i
distretti sul territorio nazionale, al fine di potenziare la
rete integrata di servizi territoriali, garantire la
continuità assistenziale e ridurre il numero di
ospedalizzazioni inappropriate. Deve essere previsto, in
particolare, lo sviluppo dell'assistenza domiciliare anche per
la terapia del dolore e le cure palliative e delle strutture
residenziali e semiresidenziali per le persone anziane e per
gli ammalati che non possono essere gestiti
domiciliarmente;
z) prevedere per le ASL e le aziende ospedaliere
la possibilità di ricorrere a strumenti finanziari avanzati
per sostenere le spese di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento del patrimonio tecnologico;
aa) razionalizzare la spesa farmaceutica
introducendo il sistema dei prezzi di riferimento che fissi il
massimo rimborso per i prodotti con valore terapeutico
equivalente. Il prezzo di riferimento non si applica ai
prodotti ospedalieri o a quelli classificati come innovativi
per i quali è prevista la totale rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale. La differenza fra il rimborso e
il prezzo di vendita del prodotto è a carico dei cittadini. Le
spese per i farmaci sono rimborsate nei limiti del prezzo di
riferimento dai fondi malattia e dalle assicurazioni o dalle
mutue private con varie forme di copertura a seconda del tipo
di polizza stipulata. Le regioni possono definire
mini-prontuari farmaceutici regionali in aggiunta a quello
nazionale, al fine di tenere conto delle peculiarità, anche
epidemiologiche, del territorio e degli orientamenti espressi
dai cittadini;
bb) garantire il collegamento delle strategie
sanitarie nazionali con le strategie adottate dall'Unione
europea, in particolare dal Programma d'azione comunitario nel
campo della sanità pubblica (2003-2008), di cui alla decisione
n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
settembre 2002;
cc) potenziare il ruolo di indirizzo, di controllo
e di rapporti con l'utenza dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali.
Art. 3.
(Testo unico).
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un
decreto legislativo recante il testo unico delle leggi e degli
atti aventi forza di legge concernenti l'organizzazione e il
funzionamento del Servizio sanitario nazionale.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e della
Conferenza Stato-regioni.
Art. 4.
(Ridefinizione del rapporto fra Servizio sanitario
nazionale, università e imprese).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo volto a ridefinire i rapporti tra Servizio
sanitario nazionale e università, attenendosi ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) rafforzare i processi di collaborazione tra
università e Servizio sanitario nazionale, e tra questi e il
mondo delle imprese industriali, introducendo incentivi alla
realizzazione di centri di eccellenza nelle vicinanze dei
grandi insediamenti industriali, garantendo alle università il
contributo e l'esperienza delle imprese, superando gli
ostacoli normativi alla mobilità dei ricercatori fra
università, centri pubblici di ricerca e aziende e offrendo
incentivi allo sfruttamento commerciale dei risultati delle
ricerche introducendo incentivi finanziari mirati, nazionali e
regionali;
b) promuovere lo sviluppo della ricerca
scientifica assicurando una rigorosa salvaguardia del regime
brevettuale e recependo nella legislazione nazionale la
normativa comunitaria in materia di biotecnologie;
c) sviluppare una chiara azione di coordinamento
della ricerca biomedica secondo un preciso piano strategico,
superando una logica divisionale, anche attraverso
l'istituzione di un'agenzia nazionale per la ricerca
biomedica. Deve essere prevista un'azione di coordinamento con
i Paesi membri e non membri dell'Unione europea, volta a
realizzare un sistema europeo integrato di ricerca
biomedica;
d) assicurare, nel quadro della programmazione
sanitaria nazionale e regionale, lo svolgimento delle attività
assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della
ricerca;
e) assicurare la coerenza fra l'attività
assistenziale e le esigenze della ricerca e della formazione
mediche. La formazione deve adeguarsi ai rapidi cambiamenti in
atto nella domanda di salute e alle concrete necessità
operative della pratica terapeutica quotidiana.