XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3939




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In deroga a quanto stabilito dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, per i medicinali omeopatici l'informazione ai medici e ai farmacisti è consentita con riferimento ai dati scientifici ovvero alle indicazioni terapeutiche desunte dalla letteratura omeopatica o antroposofica. In tale ultimo caso il materiale informativo deve riportare chiaramente che si tratta di indicazioni terapeutiche desunte dalla letteratura omeopatica o antroposofica per le quali non è stata effettuata sperimentazione scientifica.


Art. 2.

        1. Le imprese che hanno provveduto alla notifica dei medicinali omeopatici ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, anche in assenza di altra titolarità di autorizzazione all'immissione in commercio o dell'autorizzazione alla produzione di medicinali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre l992, n. 541, e successive modificazioni, possono essere distributrici esclusive o concessionarie di medicinali omeopatici.



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