XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3939
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga a quanto stabilito dagli articoli 8, 9 e 10
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, per i
medicinali omeopatici l'informazione ai medici e ai farmacisti
è consentita con riferimento ai dati scientifici ovvero alle
indicazioni terapeutiche desunte dalla letteratura omeopatica
o antroposofica. In tale ultimo caso il materiale informativo
deve riportare chiaramente che si tratta di indicazioni
terapeutiche desunte dalla letteratura omeopatica o
antroposofica per le quali non è stata effettuata
sperimentazione scientifica.
Art. 2.
1. Le imprese che hanno provveduto alla notifica dei
medicinali omeopatici ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive
modificazioni, anche in assenza di altra titolarità di
autorizzazione all'immissione in commercio o
dell'autorizzazione alla produzione di medicinali ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre l992, n. 541, e successive modificazioni, possono
essere distributrici esclusive o concessionarie di medicinali
omeopatici.