XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3938
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica, riconoscendo quale suo compito
conservare la memoria delle vicende dell'esodo dei cittadini
italiani delle zone del confine orientale negli anni
successivi al termine della seconda guerra mondiale, in quanto
fondamentale aspetto della storia nazionale, istituisce la
"Giornata della memoria dell'esodo dall'Istria, da Fiume e
dalle coste dalmate", di seguito denominata "Giornata della
memoria". Finalità principale della "Giornata della memoria" è
quella di preservare e rinnovare, specie nelle nuove
generazioni, il ricordo e la conoscenza delle vicende legate
al citato episodio.
Art. 2.
1. Il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con
il Presidente della Camera dei deputati, nomina un Comitato
scientifico, composto da quindici membri rappresentanti del
mondo sociale, culturale artistico e storico in possesso di
adeguate conoscenze per quanto attiene la vicenda dell'esodo
di cui all'articolo 1.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è incaricato di
promuovere e di organizzare annualmente un programma di
iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale,
storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di
Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo
il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni
presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio
della costa nord-orientale adriatica. Tali iniziative sono,
altresì, volte a preservare le tradizioni delle comunità
istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e
all'estero, in quanto insostituibili fonti di riferimento di
una lunga storia, di una costante operosità e della
pluralistica identità del popolo italiano.
Art. 3.
1. La "Giornata della memoria" è celebrata il 20 marzo, in
ricordo del giorno in cui, nell'anno 1947, il piroscafo
"Toscana" partì per il suo decimo e ultimo viaggio dalla città
di Pola e attraversò il mare Adriatico con a bordo profughi
dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.