XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3938




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La Repubblica, riconoscendo quale suo compito conservare la memoria delle vicende dell'esodo dei cittadini italiani delle zone del confine orientale negli anni successivi al termine della seconda guerra mondiale, in quanto fondamentale aspetto della storia nazionale, istituisce la "Giornata della memoria dell'esodo dall'Istria, da Fiume e dalle coste dalmate", di seguito denominata "Giornata della memoria". Finalità principale della "Giornata della memoria" è quella di preservare e rinnovare, specie nelle nuove generazioni, il ricordo e la conoscenza delle vicende legate al citato episodio.


Art. 2.

        1. Il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, nomina un Comitato scientifico, composto da quindici membri rappresentanti del mondo sociale, culturale artistico e storico in possesso di adeguate conoscenze per quanto attiene la vicenda dell'esodo di cui all'articolo 1.
        2. Il Comitato di cui al comma 1 è incaricato di promuovere e di organizzare annualmente un programma di iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica. Tali iniziative sono, altresì, volte a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero, in quanto insostituibili fonti di riferimento di una lunga storia, di una costante operosità e della pluralistica identità del popolo italiano.

Art. 3.

        1. La "Giornata della memoria" è celebrata il 20 marzo, in ricordo del giorno in cui, nell'anno 1947, il piroscafo "Toscana" partì per il suo decimo e ultimo viaggio dalla città di Pola e attraversò il mare Adriatico con a bordo profughi dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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